La domanda non sarà ammissibile.
Sì, è possibile nel rispetto delle previsioni del nuovo Regolamento.
L’importo minimo della spesa da presentare non può essere inferiore ad euro 3.000 come stabilito dal nuovo Regolamento. Al di sotto di tale importo la domanda sarà dichiarata inammissibile.
Sì, il numero di cespite è obbligatorio per ogni singolo bene acquistato in caso di arredi e attrezzature in quanto il nuovo Regolamento li ammette a contributo esclusivamente se iscritti a cespiti. Per l’acquisto di beni immateriali invece il numero di cespite deve essere indicato solo se previsto dalla normativa.
No, il nuovo Regolamento non prevede di allegare fatture e attestazione di pagamento i cui estremi vanno indicati nel modulo di rendiconto, ma i citati documenti vanno conservati per successivi controlli che verranno effettuati.
È necessaria una descrizione comprensibile che individui esattamente i beni acquistati, non è sufficiente una descrizione generica quale ad esempio la parola “attrezzatura” o “arredamento” per indicare uno o più beni specifici.
Si scrive il numero dei pezzi (beni e non singole parti) acquistati.
L’importo minimo che deve avere un singolo bene è di euro 516,46, beni singoli sotto questo importo non saranno ammessi.
In questo caso il valore minimo di un singolo bene è di almeno euro 100 mentre l’importo complessivo dell’acquisto cumulativo deve essere pari o superiore a euro 1.000 altrimenti, in entrambe i casi, la spesa non è ammissibile.
Si citano nel modulo tutte le fatture emesse.
È importante capire se l’intervento è sottoposto o meno al regime di cui alla Legge 19/2009
(Codice regionale dell’edilizia). Rientrano nella Misura 2 gli interventi che per la loro
realizzazione necessitano di un atto (comunicazione Scia/Cila o altro) di natura
urbanistico-edilizia. Se invece l’intervento per sua natura può essere realizzato senza
preventivi/atti di natura urbanistico-edilizia, la domanda dovrà essere presentata per la Misura 1.
Il valore complessivo è dato dal costo effettivo a carico della Cooperativa, pertanto solo dall’i mponibile qualora l’IVA sia detraibile; dall’imponibile più IVA qualora la stessa sia indetraibile per la Cooperativa.
E’ necessario che l’iniziativa sia stata conclusa entro il 31.12.2025. Per conclusione dell’i niziativa di intende l’avvenuta fatturazione finale e l’avvenuta completa fornitura dei beni acquistati e ultimazione dei lavori effettuati. Il pagamento, se non è stato sostenuto entro il predetto termine, può essere effettuato entro la data di presentazione della domanda.