Sì, il rapporto di lavoro deve essere incominciato prima del periodo di 12 mesi. In tal caso si tratta di mantenimento in occupazione, altrimenti se il rapporto di lavoro è incominciato entro i 12 mesi ricade nella fattispecie assunzione di persone svantaggiate, molto svantaggiate e con disabilità ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 di cui all’articolo 16 del regolamento emanato con DPReg. 0198/Pres. del 30 agosto 2017.
Purtroppo in sede di prima applicazione del regolamento emanato con DPReg. 0198/Pres. del 30 agosto 2017 si hanno alcune tempistiche di presentazione delle domande e di spese ammissibili non ottimali, fermo restando che i periodi di possibile contribuzione, a regime, saranno tutti coperti.
Attualmente non è prevista.
Innanzitutto bisogna precisare che i 12 mesi antecedenti la domanda di contributo vanno dall’0 ttobre 2016 al settembre 2017 (posto che la domanda sia presentata nel mese di ottobre 2017). Rispondendo al quesito, bisogna calcolare il periodo gennaio 2017 – settembre 2017.
Sì, va inserito il totale dei costi salariali lordi di tutti i lavoratori svantaggiati.
Le certificazioni di svantaggio non sono da presentare, sono soltanto oggetto di dichiarazione (ente che ha rilasciato il certificato e data) negli appositi modelli (Mod_C3 " Personale svantaggiato e molto svantaggiato assunto", Mod_C4 " Lavoratori con disabilità assunti", Mod_C6 " Personale della cooperativa sociale addetto al servizio di trasporto"); per quanto riguarda le persone svantaggiate ai sensi dell’articolo 13 della LR 20/2006 mantenute in occupazione (Mod_C5 " Lavoratori svantaggiati mantenuti in occupazione") le informazioni relative all’ente che ha rilasciato il certificato e in che data saranno oggetto di dichiarazione al momento della presentazione del rendiconto. Anche la documentazione giustificativa delle spese sostenute (quali buste paga firmate dai lavoratori con annullo per il loro utilizzo per il contributo o altra documentazione) sono da presentare in sede di rendicontazione.
La modulistica è stata integrata con ulteriori file excel così da rendere più semplice il caricamento dei dati.
La dicitura va bene, però i cedolini firmati dai dipendenti e annullati devono essere presentati al momento della rendicontazione e non al momento della domanda di contributo.
In sede di domanda vanno presentati i costi salariali lordi. Al momento della rendicontazione se stessi costi salariali sono stati oggetto di altri contributi, le buste paga firmate dai dipendenti e annullate riporteranno l’evidenza di ciò. Tuttavia se i contributi già concessi sono stati concessi in regime d’aiuto “de minimis” vanno indicati nell’apposita dichiarazione “de minimis”
Sì, in costanza di rapporto di lavoro, purché questo sia iniziato prima dei 12 mesi contribuibili, il riconoscimento di svantaggio ai sensi della legge 381/1991, consente di fruire del contributo limitatamente ai mesi successivi il rilascio della certificazione e fino al settembre 2017.
Si deve intendere dal termine di presentazione della domanda dell’anno precedente (31 marzo 2016 per le cooperative sociali con sede nelle province di Pordenone, Trieste e Udine e 10 aprile 2016 per le cooperative sociali con sede nella provincia di Gorizia) fino al termine di presentazione della domanda per l’anno in corso (18 ottobre 2017).
Sì, però attenzione che i costi salariali coperti per il personale della cooperativa addetto all’assistenza di persone svantaggiate con disabilità assunte anche in esercizi precedenti, così come i costi salariali delle stesse persone con disabilità assunte, sono relativi all’anno di presentazione della domanda (articolo 20, comma 1, e articolo 16, comma 1, lettera c)).
Posto che la persona svantaggiata assunta sia svantaggiata anche ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, comunque l’assunzione ricade prima del termine iniziale di ammissibilità (termine di presentazione della domanda di contributo dell’anno precedente cioè31 marzo 2016 per le cooperative sociali con sede nelle province di Pordenone, Trieste e Udine e 10 aprile 2016 per le cooperative sociali con sede nella provincia di Gorizia) e quindi è da compilare soltanto il Mod_C5 " Lavoratori svantaggiati mantenuti in occupazione".
Considerando che il modello è da compilare manualmente, si suggerisce di mettere le due percentuali e i due importi nella stessa casella oppure, per uno stesso lavoratore si può compilare il modello due volte, dando evidenza in un modello solo delle seconde percentuali di accantonamento Inail e dei relativi importi.
Possono ma non devono essere assunti ai sensi della L. 68/1999. Devono, invece, avere le caratteristiche previste dall’articolo 16, comma 1, lettera c) del regolamento emanato con DPReg. 0198/Pres. del 30 agosto 2017 e cioè: essere “persone con invalidità fisica, psichica e sensoriale di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, che rientrano nella categoria delle persone con disabilità di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) n. 651/2014.
No, a pagina 3 bisogna inserire i costi salariali lordi mensili del tutor ed è prevista una riga
per la tredicesima; poi a pagina 2 bisogna inserire il totale per ogni tutor, e nello schema di
pagina 1 bisogna inserire, nell’ultima colonna, il totale delle ore che il tutor ha dedicato al
singolo lavoratore svantaggiato/ totale delle ore lavorate dal tutor nei 12 mesi.
Il calcolo dei costi per i quali è chiesto contributo, da riportare nella domanda di
contributo, si fa dividendo le ore dedicate all’assistenza per il totale delle ore lavorate dal
tutor e moltiplicando il valore ottenuto per il totale dei costi annuali del singolo tutor. Se uno
stesso tutor assiste contemporaneamente più persone svantaggiate le ore dedicate a tale attività
vengono suddivise tra le varie persone svantaggiate assistite.
Esattamente. Possono sembrare informazioni ridondanti se uno stesso tutor assiste tutte le persone svantaggiate mantenute in occupazione, ma sono informazioni necessarie nel caso in cui diversi tutor assistano persone svantaggiate diverse. In ogni caso queste informazioni permettono alle persone che istruiscono la domanda di verificare la correttezza dei calcoli effettuati dal richiedente.
Nei modelli per i costi salariali da utilizzare per le domande relative alla misura d’intervento
“Contributi a favore dell’occupazione di persone svantaggiate presso cooperative sociali iscritte
nella sezione b) dell’Albo regionale”, sono previsti dei modelli vuoti da riprodurre. Inoltre sono
disponibili versioni excel delle tabelle riportanti i costi salariali “analitici” (per singolo
lavoratore e per singolo mese) che, una volta compilate e stampate in PDF, sono compatibili con la
formattazione e i contenuti del modello originale.
Non è consentita la conversione dei modelli PDF in file excel o word, tuttavia è possibile
sovrascrivere i modelli PDF utilizzando appositi software gratuiti e salvando il nuovo documento
così formato come file PDF.
Esattamente. Nel caso in cui la cooperativa sociale abbia più unità locali e, una di queste sia insediata in una provincia diversa da quella della sede legale, rileva l’ubicazione dell’unità locale se l’iniziativa per la quale è chiesto il contributo è riconducibile a quell’unità locale.
Sono previste singole domande in relazione alle diverse iniziative, quindi se la spesa da riportare nella sezione “Quadro spese” di ciascuna domanda on line non dà luogo a un contributo pari a 1.000,00 euro la domanda non è da presentare.
Ai sensi dell’articolo 5, dall’Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 il numero di unità
lavorative/anno (ULA) corrispondono “[…] al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in
questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti
che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a
prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA.
Gli effettivi sono composti:
a) dai dipendenti dell’impresa
b) dalle persone che lavorano per l’impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione
nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell’impresa
c) dai proprietari gestori
d) dai soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi
finanziari da essa forniti.
Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non
sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei
congedi parentali non è contabilizzata.”
Si possono quindi includere nel calcolo degli ULA i congedi ai sensi della L. 104/1992.
Sono quelli relativi all’esercizio o anno 2016.
È corretto utilizzare il modello degli elementi qualificativi per cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell’Albo in relazione alle domande di contributo afferenti la misura d’intervento “Contributi a favore dell’occupazione di persone svantaggiate presso cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell’Albo regionale” e utilizzare il modello degli elementi qualificativi per cooperative sociali iscritte nella sezione a) dell’Albo nel caso in cui l’iniziativa oggetto della domanda di contributo sia relativa all’attività economica riconducibile all’iscrizione nella sezione a).
Dipende dall’iniziativa per la quale il contributo è chiesto. Se l’iniziativa è riconducibile alle attività economiche per le quali la cooperativa sociale è iscritta nella sezione a), si utilizzerà il modello per le cooperative iscritte in tale sezione, se invece l’iniziativa è riconducibile alle attività economiche per le quali la cooperativa sociale è iscritta nella sezione b), allora, bisognerà usare il modello predisposto per quelle cooperative.
Bisogna indicare 36 ore al numeratore e la somma delle ULA dei soci lavoratori e dei lavoratori subordinati impiegati al denominatore.
Sì, se al 31 dicembre 2016 l’immobile o gli immobili erano di proprietà della cooperativa sociale.
Il cumulo fino ad un massimo del 100% dei costi salariali per lavoratori con disabilità è
possibile soltanto se si tratta di due aiuti concessi in regime di esenzione ai sensi del
regolamento (UE) n. 651/2014.
Infatti, l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014, prevede che:
“5. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati
con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a
un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento.
6. In deroga al paragrafo 3, lettera b), gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità, di
cui agli articoli 33 e 34, possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente
regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile
prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto
superiore al 100% dei costi pertinenti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano
stati impiegati”.
L’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013, aiuti “de minimis” prevede che:
“2. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi
costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se
tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati
fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o
in una decisione adottata dalla Commissione”.
Nel caso sopra esposto, quindi, trattandosi di un cumulo tra un aiuto in regime d’esenzione e
un aiuto “de minimis”, non può essere superata l’intensità massima d’aiuto prevista pari al 75% dei
costi ammissibili.