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Principali riferimenti normativi:
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L.R. n.
27/2007;
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D.Lgs. n. 14/2019;
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Legge n. 400/1975.
L’Ufficio segue le procedure concorsuali concernenti gli enti cooperativi sottoposti alla
vigilanza della Regione, in quanto ivi aventi sede legale, conseguenti prevalentemente agli esiti
dell’attività revisionale esercitata sui medesimi dall’Amministrazione regionale anche avvalendosi
delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.
Il Servizio attende agli adempimenti necessari all’adozione dei provvedimenti previsti
dall'articolo 23 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, che la Giunta Regionale delibera, su
proposta dell'Assessore competente, sentito il parere della Commissione regionale per la
cooperazione prevista dall’articolo 11 della medesima legge.
Tali provvedimenti sono essenzialmente normati dagli articoli 2545-terdecies c.c. (liquidazione coatta amministrativa), 2545 -sexiesdecies c.c. (gestione commissariale) - 2545-septiesdecies c.c. (scioglimento per atto dell’autorità) e 2545-octiesdecies c.c. (sostituzione dei liquidatori) e contemplano, nella maggioranza dei casi, anche la nomina di organi commissariali, ovverosia di professionisti incaricati di gestire le relative procedure, quali pubblici ufficiali.
L’Ufficio provvede:
- alla predisposizione degli atti propedeutici all’assunzione di detti provvedimenti, alla
notifica, alla pubblicazione ed alle comunicazioni degli stessi, seguendo successivamente
l'attività di impulso, di direzione e di controllo delle procedure radicate sino alla loro completa
definizione, in integrale applicazione della vigente normativa del codice della crisi d’impresa e
delle insolvenze. Un tanto in costante relazione con gli organi preposti alle riferite procedure
liquidatorie.
- all’adozione degli atti consequenziali ai provvedimenti sanzionatori citati: trattasi di una serie di atti, essenzialmente autorizzativi, la cui assunzione è di specifica competenza della Autorità amministrativa di vigilanza, in osservanza delle applicabili disposizioni di legge.
Tra le funzioni ed i poteri attribuiti all’Amministrazione regionale nell’esercizio della
vigilanza sulle società cooperative aventi sede nel territorio della Regione assumono particolare
rilevanza il controllo e la direzione delle procedure concorsuali dei predetti enti.
Le funzioni di direzione e di vigilanza sono esercitate dall’Ufficio essenzialmente mediante:
a) l’esame della relazione semestrale del commissario liquidatore e del rapporto del comitato
di sorveglianza (se nominato) sulla situazione patrimoniale della cooperativa e sull’andamento
della gestione;
b) l’esame preventivo degli atti del commissario liquidatore, per i quali lo stesso ha
l'obbligo di chiedere l’autorizzazione dell’Amministrazione regionale, quale Autorità di vigilanza;
c) l’emanazione degli atti stabiliti dall’articolo 23, comma 5, della L.R. 27/2007.
Per gli atti aventi ad oggetto alienazioni immobiliari o comunque trasferimenti di proprietà o di diritti reali su beni immobili o mobili registrati, l’Ufficio provvede con proprio decreto ad ordinare la cancellazione dei relativi gravami esistenti.
L’Ufficio è incaricato altresì di gestire la spesa connessa agli oneri concernenti le procedure concorsuali in parola. In particolare, sono poste a carico dell’Amministrazione regionale, le spese ed i compensi di spettanza dei commissari liquidatori, dei commissari governativi e dei sostituti liquidatori, qualora le procedure loro assegnate siano parzialmente o del tutto incapienti.
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