Modalità e criteri di utilizzo delle risorse finanziarie destinate a enti e associazioni non aderenti alle Associazioni di rappresentanza cooperativa.

La materia è regolata dal Regolamento recante le modalità e i criteri di utilizzo dei mezzi finanziari assegnati per il sostegno di interventi di promozione e sviluppo della cooperazione a favore di enti, associazioni ed enti cooperativi non aderenti ad Associazioni di rappresentanza cooperativa, in attuazione dell'articolo 29, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

Sono oggetto di finanziamento le seguenti iniziative localizzate sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia:

a) investimenti funzionali ad interventi di ammodernamento, ampliamento, riconversione e ristrutturazione di imprese cooperative esistenti;

b) progetti di animazione economica e promozione cooperativa.
 

Sono ammesse a beneficiare dei contributi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera a), le società cooperative sociali iscritte all’Albo regionale delle cooperative sociali di cui al capo II della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) e le società cooperative appartenenti alla categoria delle cooperative di produzione e lavoro, aventi sede legale nel territorio regionale, con iscrizione nella sezione a mutualità prevalente del Registro regionale delle cooperative di cui all’articolo 3 della legge, purché non aderenti ad Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. 
Sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera b):

a) le società di mutuo soccorso aventi sede legale nel territorio regionale, iscritte al Registro regionale delle cooperative di cui all’articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27;

b) gli enti pubblici con sede legale nel territorio regionale che esercitano, in base alla legge regionale 20/2006, funzioni in materia di cooperazione.
 


I contributi sono concessi nel rispetto delle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 2831/2023 (aiuti de minimis) e non sono cumulabili con altri incentivi, compresi aiuti di Stato e incentivi de minimis, aventi ad oggetto le stesse spese. L’intensità massima dei contributi è pari al cinquanta per cento della spesa ammissibile.
L’importo minimo di spesa ammissibile è pari a 10.000,00 euro e l’importo massimo della spesa medesima è pari a 50.000,00 euro.
 
Ogni soggetto può presentare una sola domanda di contributo, pena l’inammissibilità di tutte le domande presentate.
La domanda di contributo deve essere presentata entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.
.