Piattaforma on-line per la presentazione delle domande di ammissione e trasferimento a Riserva di caccia.

I cacciatori in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia presentano un’unica domanda per un’unica Riserva di caccia esclusivamente per via telematica a pena di inammissibilità nei termini di cui all’art.32 della LR 6/2008 di seguito riportati:

a) ammissione e trasferimento a Riserva di caccia: 1 marzo - 31 maggio.

b) ammissione a una seconda Riserva di caccia: 1 marzo - 31 marzo.

Le domande di ammissione, trasferimento e ammissione a una seconda Riserva di caccia dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma on-line il cui link è pubblicato in questa pagina "Accedi ai servizi FVG".

Nella colonna di destra di questa pagina è disponibile la Guida alla compilazione della domanda, che contiene tutte le indicazioni necessarie per la corretta presentazione. La guida include anche un video tutorial, del quale si raccomanda attenta visione prima di procedere.
Al fine della presentazione della domanda il dichiarante dovrà essere in possesso:

- di credenziali che rappresentano l’identità digitale con cui il dichiarante è riconosciuto dalla Pubblica amministrazione per l’utilizzo dei servizi digitali (SPID - CIE - CNS/CRS);
- della valida licenza di porto di fucile ad uso caccia alla data di presentazione della domanda ai sensi dell’art.4 del Regolamento emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 339;
- di un numero di cellulare e un indirizzo e-mail per le comunicazioni in esito all’istanza presentata. L’indirizzo e-mail fornito dall’utente è necessario per la ricezione di tutte le comunicazioni relative al procedimento amministrativo riguardante l’approvazione delle graduatorie per l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia.

Esso sarà inoltre utilizzato per l’invio della comunicazione di ammissione, qualora l’interessato risulti utilmente collocato in graduatoria.
Si precisa che, qualora venga indicato un indirizzo di posta elettronica ordinario (non certificato PEC), non è garantita la tracciabilità legale della ricezione delle comunicazioni da parte del mittente.

.