Ai sensi dell’art. 9 della L.R. 56/1986 e dell’art. 3, j ter, della L.R. 06/2008, l'Amministrazione Regionale provvede al rilascio delle autorizzazioni relative agli allevamenti di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

L'autorizzazione riguarda la richiesta di allevamento, vendita, detenzione di esemplari di fauna selvatica a scopo:
a) di richiamo
b) amatoriale ed ornamentale;
c) alimentare;
d) ripopolamento.

La richiesta di autorizzazione va redatta utilizzando il modulo scaricabile dalla sezione "modulistica", a destra in questa pagina.

Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore con particolare riferimento alle condizioni igienico-sanitarie ed alla tenuta di apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento. La tenuta di apposito registro non è richiesta per gli allevamenti di fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale.

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