Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, il legislatore ha inteso escludere l'applicazione del regime di "Attività libera" per gli interventi di cui all’allegato A, e sottoporli al regime di PAS qualora insistano:
1. sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
2. in aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o dalle leggi regionali,
3. o all’interno di siti della rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/ CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 ovvero SIC e ZSC
4. sulle aree sottoposte ad uno dei vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti".
Per i beni sottoposti a tutela paesaggistica:
a) se la tutela paesaggistica deriva dall'art. 136, comma 1, lett. c) d.lgs. 42/2004 - bellezze d'insieme - e l'intervento progettato non sia visibile dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell'installazione degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale, si applica il comma 6 dell'art. 7 d.lgs. 190/2024, quindi NO autorizzazione paesaggistica;
b) se la tutela deriva dall'art. 136, comma 1, lett. b) e c) - e limitatamente per la lettera c) ai casi non previsti al precedente punto - si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 7 d.lgs. 190/2024, cioè serve l'autorizzazione paesaggistica, con termini perentori e silenzio-assenso;
c) in ogni altro caso di vincolo paesaggistico, si applica la PAS.
d) In quest'ultimo caso, l'art. 8, comma 8, d.lgs. 190/2024 afferma che qualora, ai fini della realizzazione degli interventi soggetti a PAS siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4, lettera e) (cioè gli interessi qualificati ex art. 20, co. 4 l. 241/1990), di PP.AA. diverse da quella procedente, il comune convoca, entro 5 giorni dalla data di presentazione del progetto, la conferenza di servizi di cui agli artt. 14 ss. l. 241/1990.