energia

Autorizzazioni regionali per impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, fossili e infrastrutture energetiche

FAQ - FAQ

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, il legislatore ha inteso escludere l'applicazione del regime di "Attività libera" per gli interventi di cui all’allegato A, e sottoporli al regime di PAS qualora insistano:
1. sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
2. in aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o dalle leggi regionali,
3. o all’interno di siti della rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/ CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 ovvero SIC e ZSC
4. sulle aree sottoposte ad uno dei vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti".
Per i beni sottoposti a tutela paesaggistica:
a) se la tutela paesaggistica deriva dall'art. 136, comma 1, lett. c) d.lgs. 42/2004 - bellezze d'insieme - e l'intervento progettato non sia visibile dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell'installazione degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale, si applica il comma 6 dell'art. 7 d.lgs. 190/2024, quindi NO autorizzazione paesaggistica;
b) se la tutela deriva dall'art. 136, comma 1, lett. b) e c) - e limitatamente per la lettera c) ai casi non previsti al precedente punto - si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 7 d.lgs. 190/2024, cioè serve l'autorizzazione paesaggistica, con termini perentori e silenzio-assenso;
c) in ogni altro caso di vincolo paesaggistico, si applica la PAS.
d) In quest'ultimo caso, l'art. 8, comma 8, d.lgs. 190/2024 afferma che qualora, ai fini della realizzazione degli interventi soggetti a PAS siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4, lettera e) (cioè gli interessi qualificati ex art. 20, co. 4 l. 241/1990), di PP.AA. diverse da quella procedente, il comune convoca, entro 5 giorni dalla data di presentazione del progetto, la conferenza di servizi di cui agli artt. 14 ss. l. 241/1990.

 

ultimo aggiornamento: Thu Oct 23 11:05:35 CEST 2025