contenuti
Le risposte verranno aggiornate ogni lunedì e giovedì fino al 11 settembre 2025. Si invitano gli
interessati a verificare che i quesiti da inviare al Servizio non siano già stati trattati
all'interno delle FAQ.
Per semplificare la consultazione si riportano di seguito le FAQ esistenti che sono state
aggiornate e quelle nuove che sono state inserite con ogni aggiornamento settimanale.
DATA | FAQ AGGIORNATE | NUOVE FAQ |
---|---|---|
25/08/2025 | \ |
B.1 C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 D.1, D.2, D.3 G.1 |
28/08/2025 | \ |
A.1, A.2 B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8 C.6, C.7, C.8, C.9, C.10, C.11, C.12, C.13, C.14, C.15, C.16, C.17 D.4, D.5, D.6, D.7 E.1, E.2, E.3, E.4 F.1, F.2 G.2, G.3, G.4, G.5, G.6, G.7 |
02/09/2025 | \ |
A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9 B.9, B.10, B.11 C.18, C.19, C.20, C.21, C.22, C.23, C.24, C.25, C.26, C.27, C.28, C.29, C.30, C.31, C.32, C.33, C.34, C.35, C.36, C.37, C.38 D.8 E.5, E.6, E.7, E.8, E.9, E.10, E.11 F.3 G.8, G.9, G.10, G.11, G.12 |
05/09/2025 |
A.2 C.25, C.26, C.28, C.33, C.34 F.2 G.4, G.7, G.12 |
A.10 B.12, B.13, B.14, B.15, B.16, B.17 C.39, C.40, C.41, C.42 D.9 E.12, E.13, E.14, E.15, E.16 G.13, G.14 |
08/09/2025 | \ |
A.11, A.12 B.18, B.19, B.20 C.43, C.44, C.45, C.46, C.47 G.15, G.16 |
11/09/2025 |
A.4, A.9, A.10, A.11, A.12 B.10, B.13, B.14, B.15, B.16, B.19, B.20 C.18, C.19, C.20, C.22, C.23, C.29, C.31, C.32, C.33, C.35, C.36, C.38, C.39, C.40, C.41, C.42, C.44, C.45 D.8 E.5, E.8, E.11, E.15 G.14, G.15, G.16 |
A.13, A.14, A.15 B.21, B.22, B.23, B.24, B.25, B.26 C.48, C.49, C.50 E.17, E.18 F.4 |
Indice dei contenuti
A - Modalità di presentazione della domanda
A.1. Durante il caricamento della domanda sono richiesti dati tecnici particolari che implicano o suggeriscono che l’operazione di inserimento sia fatta da un tecnico o si tratta solamente di inserire dati anagrafici e allegare i documenti previsti?
La compilazione dello IOL non richiede conoscenze particolari, i dati richiesti sono tutti nella disponibilità del soggetto compilatore. Qualora tuttavia tale attività venga delegata ad un terzo, dovrà essere allegato allo IOL il documento con la delega, e le contestuali dichiarazioni, sottoscritta dal legale rappresentante.
A.2. Per la presentazione della domanda si deve accedere allo IOL il cui link verrà pubblicato all'apertura dello sportello. Al sistema IOL si accede tramite SPID, ma nella pagina informativa del bando si parla di firma digitale...a cosa serve di preciso? E' necessario disporre anche di firma digitale? Se chi accede e quindi presenta la domanda è soggetto diverso dal titolare della firma digitale va bene lo stesso o serve qualche altro documento?
Si evidenzia che il codice dell'amministrazione digitale, nello specifico all'art. 65, prevede che uno dei modi di presentazione di dichiarazioni alla PA è attraverso il sistema SPID. Pertanto, accedendo allo IOL mediante SPID (o una delle altre opzioni previste) sarà possibile convalidare la documentazione da trasmettere e tale convalida è da intendersi alla stregua della sottoscrizione. Pertanto NON serve apporre la firma digitale.
A.3. Ho lo SPID, ma non la firma digitale, quindi delegherò un incaricato alla presentazione della domanda. L’incaricato dovrà accedere con il suo SPID oppure io accedo con il mio SPID e l’incaricato inserisce solo i documenti con firma digitale?
Si evidenzia che il codice dell'amministrazione digitale, nello specifico all'art. 65, prevede che uno dei modi di presentazione di dichiarazioni alla PA è attraverso il sistema SPID. Pertanto, eccedendo allo IOL mediante SPID (o una delle altre opzioni previste) sarà possibile convalidare la documentazione da trasmettere e tale convalida è da intendersi alla stregua della sottoscrizione. Pertanto NON serve apporre la firma digitale.
A.4. Quale è la differenza tra progetto autonomo e progetto congiunto? Quale è l'opzione corretta per un intervento unico in una sede specifica di una ASD? Se le opere previste sono di diverso tipo (es sostituzione intonaco isolante e sostituzione infissi) si deve fare un progetto congiunto?
La relazione illustrativa da presentare in sede di domanda deve essere comprensiva di tutti gli interventi per cui si richiede il contributo. I documenti giustificativi di spesa possono essere emessi da varie imprese alla quali vengono affidati i lavori.
A.5. A che ora si può accedere al portale per iniziare l'istanza?
Dalle ore 9 di lunedì 1° settembre fino alle ore 16.00 del 15 settembre 2025.
A.6. La nostra associazione non è titolare di Partita IVA, può partecipare al bando?
L'art. 3 del regolamento che disciplina la linea contributiva, prevede che possono partecipare al bando le associazioni e le società sportive dilettantistiche e professionistiche, nonchè le associazioni culturali. L'unico limite che viene posto è avere la sede legale o operativa nel territorio regionale ed essere proprietari o avere la disponibilità degli ambienti dedicati all'attività statutaria, in base ad un titolo giuridico idoneo.
A.7. Al punto 1.5 della domanda bisogna compilare le voci di spesa - Dati finanziari del progetto, MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA (SPORT) - non avendo ancora un preventivo dettagliato ma solo verbale di 80.000 lavori e 20.000 progetto, si può inserire 80.000 lavori da eseguire e 20.000 costi progetto? O va inserito l'esatto importo con decimali corretti del preventivo?
Dovendo allegare il preventivo di spesa alla domanda si ritiene che la somma indicata debba essere rispondente a quella inserita a preventivo.
A.8. Al punto 1.6 chiede referente del progetto, fa proseguire senza inserirlo. E' possibile in fase di domanda non inserirlo e comunicarlo successivamente?
Il referente di progetto deve intendersi il soggetto richiedente (referente del richiedente). Questa informazione è necessaria per garantire una persona di contatto. Tale informazione potrà essere successivamente aggiornata dal richiedente.
A.9. Quale codice tributo bisogna indicare nel modello F24 per il pagamento dell'imposta di bollo?
Il codice tributo da utilizzare è il 1552.
A.10. Se una società ha già avuto il contributo negli anni passati può richiederlo nuovamente?
Sì, nel rispetto del principio di cumulo e purchè i contributi ottenuti in anni diversi siano destinati alla realizzazione di interventi differenti.
A.11. Alla risposta A.9 delle FAQ, viene riportato come codice tributo 1551, da indicare nel mod. F24 per il pagamento dell'imposta di bollo. Ma il codice tributo 1551 riguarda il pagamento di sanzioni pecuniarie relative all’imposta di registro in caso di ravvedimento operoso per atti privati (viene utilizzato nel modello F24 quando un contribuente decide di regolarizzare spontaneamente una violazione, come un ritardo nella registrazione di un contratto) pagando la sanzione prevista. Chiediamo se, come da voi ripotato nelle FAQ, il cod 1551 è corretto da ripotare in F24.
La risposta alla FAQ A.9 è stata corretta, il codice tributo da utilizzare è il 1552.
A.12. In fase di compilazione della domanda è necessario indicare la dimensione aziendale solo in caso di aiuti di stato. Il campo risulta invece obbligatorio. Come posso procedere?
Anche in caso di non applicazione della normativa riferita agli Aiuti di Stato, il campo indicato in domanda risulta essere obbligatorio.
A.13. Se si fa installazione fotovoltaico, l'eventuale produzione di energia in eccesso, può essere venduta?
Come riportato all'art. 5, comma 2, lettera a) del Regolamento l'energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili deve essere destinata all'autoconsumo. Risulta comunque possibile vendere in rete fino al 20% dell'energia prodotta da detti impianti.
A.14. Nella domanda viene richiesto l'inserimento di un codice ATECO : il codice ateco che noi abbiamo già come società è 85.51.00 che però non viene accettato. Devo per forza scegliere un codice dalla tendina: il più simile è 85.51.0 (formazione sportiva e ricreativa) che però nelle pagine successive mi viene automaticamente cambiato. Inoltre compare la sigla n.c.a.
Il codice ATECO 85.51.00 dal 2025 è stato sostituito dal codice 85.51.0. Si consiglia di inserire direttamente il codice ATECO corretto e aggiornato. Alla sezione 1.4 "Descrizione e localizzazione dell'intervento" è necessario specificare ulteriormente il sotto livello del codice ATECO, attribuito unitamente al numero della Partita IVA. La scelta corrisponde alle classificazioni riportate dall'ISTAT.
A.15. Come si fa a stampare scaricare per poi stampare la "bozza" della domanda? L'istanza inserita (numero da IOL) e non ancora spedita (allegati e quadro economico definitivo) può essere completata da altro soggetto/SPID?
Per stampare la bozza di domanda è necessario completare l'inserimento dei dati e degli allegati richiesti, sarà quinid possibile scaricare un pdf di riepilogo prima dell'invio definitivo.
Sì, l'istanza inserita e non ancora spedita può essere completata da altro soggetto/SPID; in tal caso risulta necessario allegare la delega alla presentazione della domanda e dichiarazioni sostitutive inerenti il possesso dei requisiti, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente contributo.
B - Documentazione da presentare
B.1. Cosa si intende per relazione tecnica? Basta una relazione con la spiegazione degli interventi o una relazione fatta da un geometra?
Alla domanda di contributo deve essere allegata una relazione illustrativa, anche non sottoscritta da tecnico abilitato, dalla quale si evincano le caratteristiche tecniche dell'intervento e la rispondenza dello stesso alle finalità della linea contributiva indicate all'art. 1 del Regolamento.
B.2. Tra i documenti da presentare è indicato il preventivo. Si intende preventivo firmato da una ditta o il computo metrico estimativo dei lavori? Gli importi delle spese tecniche e certificazioni sono da includere in questo documento o in un quadro di spesa generale?
E' da preferirsi un documento predisposto da un soggetto professionale, anche in riferimento alla successiva attività di rendicontazione della spesa per le singole voci di costo. E' altresì preferibile che gli importi delle spese tecniche e di eventuali certificazioni rientrino in questo documento.
B.3. L'attestato di prestazione energetica (APE) dello stato di fatto, con riferimento alla conformazione dell’edificio nello stato di fatto precedente alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda, deve essere inserito per poter procedere con la domanda online come allegato o può essere integrato in fase successiva?
Ai sensi dell'art 7, comma 5, lettera h) del Regolamento che disciplina questa linea contributiva, l'APE dello stato di fatto, ovvero riferito alla conformazione dell'edificio nello stato di fatto precedente alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda, deve essere allegato alla domanda formulata mediante IOL.
B.4. In merito all’intervento di recupero idrico, desideriamo avere conferma se l'APE del fabbricato deve essere depositata oppure è sufficiente allegare una dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, che attesti l’impegno a depositare l’APE al termine dei lavori?
Ai sensi dell'art 7, comma 5, lettera h) del Regolamento che disciplina questa linea contributiva, l'APE dello stato di fatto, ovvero riferito alla conformazione dell'edificio nello stato di fatto precedente alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda, deve essere allegato alla domanda formulata mediante IOL.
Qualora l'intervento per cui si richiede il contributo riguardi solo il risparmio idrico, l'APE di fine lavori, che dovrà comunque essere trasmesso secondo le modalità indicate all'art. 10, comma 1 del Regolamento, coinciderà con l'APE dello stato di fatto.
B.5. Dove si trova il facsimile della domanda che compileremo online?
Non è presente alcun facsimile della domanda da compilare tramite il sistema IOL.
B.6. Nel caso l'intervento contempli esclusivamente la sostituzione degli impianti di illuminazione di pertinenze esterne (campo da calcio) è comunque necessario presentare l'APE?
Sì, poiché ai fini del monitoraggio dello stato del patrimonio edilizio in regione si è deciso di richiedere gli APE rappresentativi dello stato di fatto e del fine lavori degli edifici oggetto di domanda.
B.7. La relazione illustrativa e il preventivo di spesa sono da redarre su carta semplice o vi è un format specifico? Il preventivo di spesa è redatto dal richiedente il contributo o deve essere un quotazione fornita da un impresa che potrebbe eseguire i lavori?
E' da preferirsi un documento predisposto da un soggetto professionale, anche in riferimento alla successiva attività di rendicontazione della spesa per le singole voci di costo. E' altresì preferibile che gli importi delle spese tecniche e di eventuali certificazioni rientrino in questo documento.
B.8. Volevo sapere delucidazione sull'APE da presentare in allegato alla domanda di contributo.
L'APE da presentare in allegato alla domanda di contributo deve descrivere lo stato di fatto degli ambienti dedicati alle attività statutarie sulle quali si vogliono effettuare gli interventi oggetto di contributo. L'APE deve essere allegato alla domanda di contributo anche in caso di interventi che riguardino solo le pertinenze degli ambienti statutari o la sola finalità del risparmio idrico.
B.9. I documenti devono essere firmati digitalmente solo da parte dell’associazione o anche da parte dei tecnici professionisti che seguono il progetto?
La documentazione da allegare può essere firmata digitalmente (ovvero con l'utilizzo dei sistemi PADES o CADES) anche dai tecnici che la predispongono.
B.10. Se faccio opere di risparmio idrico devo comunque presentare l'APE?
Sì, poiché ai fini del monitoraggio dello stato del patrimonio edilizio in regione si è deciso di richiedere gli APE rappresentativi dello stato di fatto e del fine lavori degli edifici oggetto di domanda.
Qualora l'intervento per cui si richiede il contributo riguardi solo il risparmio idrico, l'APE di fine lavori, che dovrà comunque essere trasmesso secondo le modalità indicate all'art. 10, comma 1 del Regolamento, coinciderà con l'APE dello stato di fatto.
B.11. Fa inviare la domanda senza allegare documenti, si possono inserire in un secondo momento?
No, gli allegati devono essere inseriti al momento di presentazione della domanda.
B.12. Posso presentare la domanda anche se mi manca l'APE che mi verrà fatta a giorni?
Ai sensi dell'art 7, comma 5, lettera h) del Regolamento che disciplina questa linea contributiva, l'APE dello stato di fatto, ovvero riferito alla conformazione dell'edificio nello stato di fatto precedente alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda, deve essere allegato alla domanda formulata mediante IOL.
B.13. In particolare, si chiede se, nel caso di interventi riguardanti l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici, sia comunque obbligatoria la presentazione dell’A ttestato di Prestazione Energetica (APE) riferito allo stato di fatto ante operam, oppure se tale documento sia richiesto esclusivamente per interventi edilizi o impiantistici che coinvolgano direttamente l’involucro e/o la climatizzazione dell’edificio.
Sì, poiché ai fini del monitoraggio dello stato del patrimonio edilizio in regione si è deciso di richiedere gli APE rappresentativi dello stato di fatto e del fine lavori degli edifici oggetto di domanda.
B.14. Il preventivo da presentare, come già detto preferibilmente sottoscritto da un tecnico, deve essere fatto sulla base del prezziario regionale o sulla base dei prezzi di mercato (quindi il copia incolla del preventivo delle ditte)?
Il preventivo da presentare unitamente alla documentazione richiesta all'art. 7 del Regolamento è preferibile che venga redatto sulla base del prezzario regionale. Nulla vieta l'utilizzo di preventivi offerti dalle imprese contattate dall'istante.
B.15. Come si dimostra inizio e fine lavori nel caso non servano pratiche edilizie? Esempio cambio fari o installazione batterie. Nel caso necessitano pratiche edilizie bisogna darne evidenza?
Nel caso in cui si tratti di lavori in edilizia libera le date di inzio e fine lavori potranno essere autocertificate presentando una dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal legale rappresentante sulla base degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.
B.16. La nostra associazione ha in concessione l'uso della palestra comunale ed è intenzionata a sostituire una parte delle vecchie lampade con nuove a led ma l'ente proprietario è sprovvisto di APE per la struttura, pertanto chiedo, visto che detta sostituzione non implica il cambio della classe energetica se tale certificazione è obbligatoria.
Sì, poiché ai fini del monitoraggio dello stato del patrimonio edilizio in regione si è deciso di richiedere gli APE rappresentativi dello stato di fatto e del fine lavori degli edifici oggetto di domanda.
B.17. Titolo giuridico
La disponibilità deve essere presente al momento della presentazione della domanda.
B.18. Dal momento che l'intervento per il quale presentiamo la domanda di contributo riguarda la sostituzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione del campo sportivo, serve lo stesso l'attestato di prestazione energetica (APE)?
Sì, poiché ai fini del monitoraggio dello stato del patrimonio edilizio in regione si è deciso di richiedere gli APE rappresentativi dello stato di fatto e del fine lavori degli edifici oggetto di domanda.
B.19. Per una Associazione Sportiva Dilettantistica, senza scopo di lucro e iscritta al Registro delle attività sportive dilettantistiche, l'entità massima del contributo può essere del 100% della spesa ammissibile? In sede di domanda è necessario allegare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le informazioni non rinvenibili nel RNA?
L'entità massima del contributo può essere il 100% della spesa ammissibile nel limite dei 100.000 €. Nel caso in cui l'Associazione svolga attività commerciale e/o attività non locale, il contributo è soggetto alla normativa in tema di Aiuti di Stato. In tal caso l'istante può scegliere se ricadere in:
- Regime di aiuti tradizionale (con condizioni specifiche, nello specifico gli artt. 53 e 55 del Regolamento (UE) 651/2014, che prevede la concessione del contributo per un massimo dell’80% delle spese ammissibili;
- Regime de minimis (con massimali e modalità semplificate).
Nell’ipotesi di scelta della misura de minimis bisogna presentare la dichiarazione (modello disponibile sul sito regionale dedicato alla linea contributiva) in cui attesta gli aiuti in regime de minimis già ricevuti negli ultimi 3 anni, inclusi quelli non rinvenibili nel registro RNA (per la verifica del tetto massimo di 300.000 euro).
B.20. Per una ASD è dovuto l'assolvimento dell'imposta di bollo?
I soggetti esonerati al pagamento dell'imposta di bollo, sono le a.s.d. e alle s.s.d. riconosciute dal Coni.
B.21. E' necessario presentare il documento APE anche per la richiesta di un impianto di irrigazione con sistema di raccolta delle acque reflue? Attualmente il documento non è disponibile ma in fase di preparazione da parte del Comune.
Sì, poiché ai fini del monitoraggio dello stato del patrimonio edilizio in regione si è deciso di richiedere gli APE rappresentativi dello stato di fatto e del fine lavori degli edifici oggetto di domanda.
B.22. L' APE può essere fornita in un secondo tempo dopo la scadenza di presentazione della domanda?
Ai sensi dell'art 7, comma 5, lettera h) del Regolamento che disciplina questa linea contributiva, l'APE dello stato di fatto, ovvero riferito alla conformazione dell'edificio nello stato di fatto precedente alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda, deve essere allegato alla domanda formulata mediante IOL.
B.23. I preventivi di spesa e le relazioni illustrative e l'APE vanno scansionati e allegati in pdf?
Risultano preferibili documenti redatti digitalmente e eventualmente convertiti in formato pdf. Risultano comunque ammissibili i pdf derivanti da scansioni di documenti cartacei.
B.24. In caso di convenzione con il comune per l'utilizzo dell'impianto sportivo, il consenso del proprietario a realizzare i lavori in questo caso consiste nell'autorizzazione del comune oppure avendo già una convenzione per l'utilizzo della struttura l'autorizzazione non serve?
Risulta necessaria un'autorizzazione specifica da parte del Comune che autorizzi a realizzare i lavori oggetto del presente contributo.
B.25. In relazione ai documenti da allegare, pensando ad un contributo per un impianto di irrigazione per campi sportivi, non trovo riscontro per quanto riguarda il certificato APE relativo all'efficienza idrica, anche in Comune hanno risposto che non esiste, quindi? Basta una relazione della ditta installatrice riguardante l'effettivo risparmio idrico?
Nel caso di intervento su impianto di irrigazione per un campo sportivo che si trovi nelle pertinenze dell'immobile principale dedicato allo svolgimento delle attività statutarie, l'APE da presentare deve essere riferito all'immobile stesso, anche se non interessato dall'intervento oggetto di contributo, poiché ai fini del monitoraggio dello stato del patrimonio edilizio in regione si è deciso di richiedere gli APE rappresentativi dello stato di fatto e del fine lavori degli edifici oggetto di domanda.
B.26. Ai sensi dell’art. 7, comma 5, lettera h) del Regolamento, è richiesto di allegare alla domanda l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) dello stato di fatto. Si chiede di chiarire se è sufficiente allegare il documento firmato da un tecnico abilitato o se è necessario che l’APE sia già depositato presso il Catasto Energetico Regionale e quindi corredato dal relativo codice identificativo.
L'APE da allegare alla domanda di contributo deve essere già depositato presso il Catasto Energetico Regionale e quindi corredato del relativo codice identificativo.
C - Interventi ammissibili
C.1. L'articolo 5 al punto 2 lettera j del testo in oggetto fa riferimento alla "sostituzione dei sistemi di illuminazione interna e delle pertinenze esistenti con sistemi di illuminazione a LED". Per quanto riguarda le pertinenze degli ambienti dedicati alle attività statutarie possono essere considerati i fari del campo da calcio?
Sì, la sostituzione dei fari esistenti del campo da calcio con impianti a LED è ammessa a contributo purchè il campo sia situato nelle pertinenze dell'edificio oggetto di domanda.
C.2. Facciata in carpenteria metallica (esempio: lamiera stirata) con funzione filtrante e/o isolante, rientra tra gli interventi ammissibili?
L'esecuzione di una facciata in carpenteria metallica rientra tra gli interventi ammissibili solo se contribuisce all'isolamento termico delle strutture opache verticali delimitanti gli ambienti climatizzati dedicati alle attività statutarie, così come riportato all'art. 5, comma 2, lettera b) del Regolamento.
C.3. E' comunque sempre necessario allegare l'APE dello stato di fatto (dei fabbricati che per legge sono obbligati ad averlo) anche se gli interventi che si prevede di realizzare sono esterni ai fabbricati (ad esempio: impianto di recupero acque piovane e recupero acque irrigazione campo calcio)?
Sì, poiché ai fini del monitoraggio dello stato del patrimonio edilizio in regione si è deciso di richiedere gli APE rappresentativi dello stato di fatto e del fine lavori degli edifici oggetto di domanda.
Qualora l'intervento per cui si richiede il contributo riguardi solo il risparmio idrico, l'APE di fine lavori, che dovrà comunque essere trasmesso secondo le modalità indicate all'art. 10, comma 1 del Regolamento, coinciderà con l'APE dello stato di fatto.
C.4. La sostituzione delle lampade a miglior efficienza energetica (LED) possono essere fatte solo internamente ai locali sportivi o anche nell'impianto di illuminazione esterno a servizio dei campi di gioco/allenamento?
Sì, la sostituzione delle lampade esistenti con modelli LED può essere effettuata sia internamente ai locali sportivi che negli impianti di illuminazione esterni a servizio dei campi da gioco/allenamento purchè situati nelle pertinenze dell'edificio oggetto di domanda.
C.5. Vorremmo realizzare una nuova lavanderia all'interno della nostra struttura sportiva. E' possibile usufruire di questo contributo per acquistare una struttura prefabbricata modulare o realizzare un nuovo locale lavanderia da zero?
Non è possibile usufruire del contributo per la realizzazione di nuovi spazi o locali.
C.6. Alla lettera e) dell'art.5 del regolamento sono indicati come finanziabili " o apparecchi a risparmio idrico per uso irriguo". Un sistema automatizzato di irrigazione, inteso come realizzazione di una rete di distribuzione idrica ed irrigatori automatici ricade in questa definizione?
L'installazione di una rete di distribuzione idrica ad irrigatori automatici è ammessa a contributo purché nella relazione illustrativa dell'intervento venga dimostrato che lo stesso garantisca un risparmio idrico rispetto allo stato di fatto antecedente e purché l'intervento venga eseguito sulle pertinenze degli ambienti dedicati alle attività statutarie.
C.7. È ammissibile l’installazione di una pompa di calore per riscaldamento/raffrescamento di un ambiente non climatizzato? Quindi NON sostituzione. Nel caso, è ammissibile anche la spesa per i terminali di distribuzione oltre che quella del generatore?
No, l'installazione di una pompa di calore in un ambiente non climatizzato non è ammissibile a contributo.
No, l'installazione di nuovi terminali di emissione in un vano non climatizzato non è ammissibile a contributo. Risulta invece ammissibile a contributo la spesa per la sostituzione dei terminali di emissione situati in vani climatizzati.
C.8. La realizzazione di un impianto di irrigazione su un terreno di gioco( calcio a 11) rientra sugli interventi ammissibili? Attualmente si utilizza un carrello con la gomma con una perdita di molta acqua non potendo programmare.
La realizzazione del sistema di irrigazione di un terreno di gioco è ammessa a contributo purché nella relazione illustrativa dell'intervento venga dimostrato che lo stesso garantisca un risparmio idrico rispetto allo stato di fatto antecedente e purché l'intervento venga eseguito sulle pertinenze degli ambienti dedicati alle attività statutarie.
C.9. E' obbligatorio come nel bando 2022 inserire interventi sia per il risparmio energetico che per quello idrico ? Se si nel risparmio idrico basta uno degli interventi proposti (per esempio sostituzione sciacquoni con nuovi esterni a due flussi e sostituzione manopole con pulsanti frangi flusso)?
Ai sensi dell'art 7, comma 2, del Regolamento che disciplina questa linea contributiva, il richiedente presenta un'unica domanda di contributo, riferita a uno o più ambienti dedicati alle attività statutarie, che comprenda uno o più interventi descritti all'articolo 5 (Interventi finanziabili) finalizzati: a) al miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione del consumo di energia; b) la riduzione del consumo di risorse idriche, incluso l'efficientamento idrico.
C.10. Gli interventi sono ammissibili se avvenuti a partire dalla data di presentazione della domanda di contributo?
Sì, gli interventi sono ammissibili a contributo se le spese per l'esecuzione degli stessi vengono sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo, cosi come riportato all'art. 6, comma 1 del Regolamento.
C.11. Con riferimento agli interventi previsti dall’art. 5, comma 2, lett. f), è ammissibile a contributo anche la sostituzione di una pompa di calore esistente, ormai obsoleta, posta a servizio dell’impianto di riscaldamento, con una nuova unità ad alta efficienza energetica?
Sì, risulta possibile richiedere un contributo per la sostituzione di una pompa di calore esistente con una nuova pompa di calore o caldaia ibrida aventi efficienza maggiore rispetto a quella esistente.
C.12. Per quanto riguarda la riduzione del consumo di risorse idriche incluso l'efficientamento idrico è possibile richiedere il contributo per la realizzazione di un pozzo per l'irrigazione del campo sportivo?
La realizzazione di un pozzo per l'irrigazione di un campo sportivo è ammissibile a contributo a condizione che sia destinata allo stoccaggio di acque meteoriche, così come indicato all'art. 5, comma 3, lettera d) del Regolamento e purché l'intervento venga eseguito sulle pertinenze degli ambienti dedicati alle attività statutarie.
C.13. L'ASD che gestisce un campo di calcio si chiede se tra gli interventi ammissibili è ammessa la sostituzione di fari dell'impianto di illuminazione delle torri faro del campo di calcio con fari a led, o se devono limitarsi solo alla sostituzione delle lampade a led interne ai fabbricati (depositi e spogliatoi).
Sì, la sostituzione dei fari esistenti del campo da calcio con impianti a LED è ammessa a contributo purchè il campo sia situato nelle pertinenze dell'edificio oggetto di domanda.
C.14. Se tra i vari interventi installo un impianto fotovoltaico smaltendo l'eternit dell'attuale copertura, può rientrare questa spesa come opera connessa?
No, la rimozione e lo smaltimento dell'amianto non rientrano tra gli interventi ammissibili a contributo.
C.15. Art.5 interventi finanziabili punto 2 lettera d) isolamento termico di strutture opache orizzontali e verticali puo' rientrare anche l'isolamento del tetto e rifacimento delle grondaie del fabbricato dedicato alle attività statutarie?
L'isolamento del tetto rientra tra gli interventi ammissibili purché delimiti un ambiente climatizzato, così come indicato all'art. 5, comma 2, lettera d) del Regolamento.
Il rifacimento delle grondaie del fabbricato rientra tra gli interventi ammissibili a condizione che sia finalizzato alla raccolta delle acque di sgrondo così come indicato all'art. 5, comma 3, lettera c) del Regolamento.
C.16. Sostituzione di lampade alogene con lampade a led su campi sportivi esterni.
La sostituzione di lampade alogene con lampade a LED su campi sportivi esterni è ammessa a contributo purchè l'intervento venga eseguito sulle pertinenze degli ambienti dedicati alle attività statutarie.
C.17. È possibile effettuare la sostituzione dei serramenti?
Sì, la sostituzione di serramenti e infissi delimitanti il volume degli ambienti climatizzati dedicati alle attività statutarie è ammessa a contributo, così come indicato all'art. 5, comma 2, lettera e) del Regolamento.
C.18. Contestualmente alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico si rende necessaria l’installazione della linea vita e dell’accesso alla copertura per l’esercizio e la manutenzione in sicurezza dell’impianto: queste spese sono ammissibili a contributo?
Sì, le spese connesse alla realizzazione della linea vita e dell'accesso alla copertura necessari all'esercizio dell'impianto fotovoltaico sono ammesse a contributo, come riportato all'art. 5, comma 2, lettera b) del Regolamento.
C.19. Il fotovoltaico è ammissibile?
Sì, le spese connesse alla realizzazione di un impianto fotovoltaico sono ammesse a contributo, come riportato all'art. 5, comma 2, lettera a) del Regolamento.
C.20. L'intervento ammette l'installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo, ma ci sono limitazioni in merito alla potenza massima installabile?
No, non sono previste limitazioni in merito alla potenza massima installabile. Rimane ferma la finalità dell'autoconsumo dell'energia prodotta dall'impianto, come riportato all'art. 5, comma 2, lettera a) del Regolamento. In tal senso la potenza dell'impianto dovrà essere dimensionata esclusivamente per il soddisfacimento delle esigenze dell'immobile, e relative pertinenze, oggetto di intervento.
C.21. Nell’ipotesi che solo uno degli interventi per cui si chiede il contributo non sia ammissibile, viene bocciata l’intera richiesta di contributo o viene stralciato solo l’importo dell’intervento non ammesso?
Il contributo verrà rimodulato per la sola parte di spesa ammissibile.
C.22. Con riferimento alla FAQ C.12, si chiede un ulteriore chiarimento. La risposta attuale ammette la realizzazione di un pozzo a condizione che sia destinato allo stoccaggio di acque meteoriche. La nostra richiesta intende valutare l'ammissibilità di un intervento differente: la realizzazione di un pozzo artesiano per il prelievo diretto di acqua dalla falda acquifera. Tale intervento è finalizzato all'irrigazione del campo sportivo, sostituendo l'utilizzo di acqua potabile proveniente dall'acquedotto. Questo comporterebbe un significativo risparmio di risorsa idrica pregiata, in linea con le finalità del bando (art. 5, comma 1, lettera b). Si chiede pertanto se la realizzazione di un pozzo per il pescaggio da falda, e non per la raccolta di acque piovane, possa essere considerato un intervento ammissibile a contributo per il risparmio idrico.
La realizzazione di un pozzo artesiano comporta lo sfruttamento di una risorsa idrica primaria. Gli stessi acquedotti solitamente utilizzano l'acqua di falda per l'approvvigionamento. Pertanto questo tipo di realizzazione non è ammissibile ai fini del contributo.
C.23. Che interventi bisogna fare?
Deve essere realizzato almeno uno degli interventi elencati all'art. 5 del Regolamento.
C.24. È possibile chiedere il contributo per la realizzazione di un pozzo che vada ad alimentare le vasche di raccolta delle acque che sono a servizio dell’impianto di irrigazione di due campi da calcio attigui?
La realizzazione di un sistema di raccolta delle acque o assimilabili a servizio di un impianto di irrigazione di un campo di calcio rientra tra le spese ammissibili a contributo e in particolare tra quelle indicate all'art. 5, comma 3, lettera d) del Regolamento purché l'intervento venga eseguito sulle pertinenze degli ambienti dedicati alle attività statutarie. La realizzazione del sistema di irrigazione del campo da calcio è ammessa a contributo purché nella relazione illustrativa dell'intervento venga dimostrato che lo stesso garantisca un risparmio idrico rispetto allo stato di fatto antecedente e purché l'intervento venga eseguito sulle pertinenze degli ambienti dedicati alle attività statutarie.
C.25. Contestualmente all'installazione di un impianto fotovoltaico è possibile rifare l'impermeabilizzazione del tetto sul quale l'impianto verrà installato?
L'impermeabilizzazione non rientra nelle opere funzionali strettamente necessarie alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e pertanto non è ammissibile al contributo.
C.26. Abbiamo tutta la parte del tetto in eternit totalmente sigillato. Se volessimo mettere l'impianto fotovoltaico l'eternit è da smaltire?
La verifica della sigillatura e lo stato del tetto di eternit e l'eventuale posizionamento di un impianto fotovoltaico, deve essere accertata e certificata da un tecnico specializzato. Si ricorda, a titolo informativo, che il Servizio rifiuti della Regione, gestisce una linea contributiva dedicata specificatamente allo smaltimento dell'amianto.
C.27. È possibile richiedere il contributo a fronte della sostituzione dell'attuale sistema di irrigazione con rotoloni con un impianto centralizzato che diminuisce il consumo d'acqua collegato ad un sistema di raccolta di acque reflue?
La realizzazione di un sistema di raccolta delle acque o assimilabili a servizio di un impianto di irrigazione rientra tra le spese ammissibili a contributo e in particolare tra quelle indicate all'art. 5, comma 3, lettera d) del Regolamento purché l'intervento venga eseguito sulle pertinenze degli ambienti dedicati alle attività statutarie. La realizzazione del sistema di irrigazione è ammessa a contributo purché nella relazione illustrativa dell'intervento venga dimostrato che lo stesso garantisca un risparmio idrico rispetto allo stato di fatto antecedente e purché l'intervento venga eseguito sulle pertinenze degli ambienti dedicati alle attività statutarie.
C.28. Gli interventi per la sostituzione dei serramenti includono come ammissibili sostituzione di zanzariere e veneziane?
No, la sostituzione o installazione di zanzariere e veneziane non è ammissibile a contributo.
C.29. Quali sono gli interventi di efficientamento per i quali una asd sportiva può richiedere il contributo regionale?
Gli interventi di efficientamento energetico per i quali risulta possibile richiedere il contributo regionale sono riportati all'art. 5, comma 2 del Regolamento.
C.30. Se un'Asd cinofila sportiva ha un contratto in comodato d'uso di un terreno agricolo per lo svolgimento delle attività sportive cinofile, può richiedere il contributo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico che produca l'energia elettrica necessaria all'illuminazione del campo per ovviare all'utilizzo del generatore a benzina?
Il Regolamento, all’art. 3, comma 1, lettera b), prevede che il richiedente debba essere proprietario degli ambienti destinati all’attività statutaria, oppure ne debba avere la disponibilità in base ad altro titolo giuridico idoneo. Il comodato d’uso, ai sensi dell’art. 1803 del Codice Civile, è il contratto “col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”. Da ciò derivano due aspetti rilevanti per considerare tale titolo idoneo, in primo luogo il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato, inoltre il proprietario dell’immobile dovrà rilasciare un’attestazione con cui dichiara di aver concesso all’a ssociazione il diritto di effettuare interventi di efficientamento energetico, autorizzando i lavori. Il secondo aspetto riguarda il vincolo di destinazione d’uso del bene, che ai sensi dell’art. 11 del medesimo Regolamento deve essere mantenuto per 5 anni; il proprietario, con la sua autorizzazione, deve prendere atto e accettare tale vincolo, impegnandosi a non modificare la destinazione d’uso dell’immobile nei 5 anni successivi, tale condizione è fondamentale, poiché garantisce che l’efficientamento energetico venga realizzato su un bene che continuerà ad essere utilizzato per lo scopo previsto dal bando.
C.31. Con altro contributo ricevuto da regione FVG stiamo organizzando la demolizione e ricostruzione con ampliamento del fabbricato uso spogliatoio. E' possibile integrare il presente contributo al fine di integrare alcune opere di efficientamento illuminazione terreno da gioco e eventuale impianto fotovoltaico con PDC o sistema VRF ? L'APE andrà eseguito sullo stato di fatto o su quello di progetto (fabbricato demolito e ricostruito - su nuova piantina)?
Nel caso in cui l'edificio destinato alla demolizione sia ancora esistente al momento della presentazione della domanda, l'APE dello stato di fatto dovrà essere rappresentativo dell'edificio da demolire. In tal caso risulta possibile presentare domanda di contributo per l'efficientamento dell'illuminazione del terreno da gioco, se situato nelle pertinenze dell'immobile destinato alle attività statutarie. Non risultano invece ammissibili gli interventi per fotovoltaico, PDC e sistema VRF.
Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda l'edificio sia già stato demolito, non risulta possibile richiedere il contributo poiché non vi è un edificio esistente a cui riferire l'APE dello stato di fatto da allegare obbligatoriamente alla domanda.
C.32. Attualmente il nostro impianto per l'acqua calda (docce, lavandini,..) è composto da un impianto solare integrato da n.3 bollitori a corrente da 1.200 watt cadauno, sempre accesi. L'intervento prevede la sostituzione dei tre bollitori obsoleti con n. 2 scaldacqua in pompa di calore nuovi con consumo energetico almeno dimezzato. Volevamo sapere se possiamo accedere al contributo.
Sì, l'installazione di scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di bollitori esistenti è ammessa a contributo.
C.33. Considerando l'Art. 5, comma 2, lettera b): realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi; Il rifacimento del manto di un campo da tennis/calcetto è un intervento finanziabile?
No, il rifacimento del manto di un campo da gioco non è ammissibile a contributo.
C.34. La sostituzione dell'impianto di riscaldamento a servizio di un campo da tennis/calcetto con un nuovo sistema ibrido è un intervento ammissibile?
Si necessita di una descizione più accurata del tipo di impianti considerati nel quesito al fine di dare una risposta esaustiva.
C.35. E' prevista la realizzazione di nuovi impianti di irrigazione oltre alla rete duale? Se realizzo un impianto duale con cisterna posso includere anche una pompa di rilancio a servizio dell'impianto di irrigazione se esistente?
La realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione è ammessa a contributo purché nella relazione illustrativa dell'intervento venga dimostrato che lo stesso garantisca un risparmio idrico rispetto allo stato di fatto antecedente e purché l'intervento venga eseguito sulle pertinenze degli ambienti dedicati alle attività statutarie.
Sì, risulta possibile richiedere il contributo anche per una pompa di rilancio a servizio dell'impianto di irrigazione esistente.
C.36. L'integrazione/ampliamento di un impianto fotovoltaico esistente, è considerato intervento ammissibile?
Sì, l'integrazione/ampliamento di un impianto fotovoltaico esistente è ammessa a contributo. Si evidenzia che in tal caso dalla relazione illustrativa dell'intervento dovrà essere possibile discernere le caratteristiche della nuova sezione d'impianto rispetto a quella esistente.
C.37. È possibile compilare la domanda per il solo efficientamento energetico e non il risparmio idrico? Oppure bisogna inserire entrambi come lavori da effettuare?
Ai sensi dell'art 7, comma 2, del Regolamento che disciplina questa linea contributiva, il richiedente presenta un'unica domanda di contributo, riferita a uno o più ambienti dedicati alle attività statutarie, che comprenda uno o più interventi descritti all'articolo 5 (Interventi finanziabili) finalizzati: a) al miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione del consumo di energia; b) la riduzione del consumo di risorse idriche, incluso l'efficientamento idrico.
C.38. L'impianto sportivo da noi gestito presenta due caldaie, una dedicata al piano superiore (palestra grande per basket/pallavolo) e l'altra al piano interrato (4 palestre piccole per arti e discipline + spogliatoi): è considerato ammissibile un intervento a sostituzione di una sola delle due o a sostituzione di entrambe? A quanto indicato, sarebbe abbinabile anche la sostituzione dei serramenti di una o più palestre?
Sono ammissibili a contributo sia la sostituzione di una sola che di entrambe le caldaie a servizio degli ambienti dedicati alle attività statutarie. Tale intervento è anche abbinabile alla sostituzione dei serramenti.
C.39. Titolo giuridico.
La disponibilità deve essere presente al momento della presentazione della domanda.
C.40. Con la presente richiedo chiarimenti in merito a interventi ammissibili: - risparmio energetico = sostituzione serramenti; - risparmio idrico = che cosa si intende? Inserire i contabilizzatori, per esempio?
Gli interventi finalizzati al risparmio energetico e ammissibili a contributo sono elencati all'art. 5, comma 2 del Regolamento. Gli interventi finalizzati al risparmio idrico e ammissibili a contributo sono elencati all'art. 5, comma 3 del Regolamento.
C.41. E' considerata ammissibile la sostituzione delle caldaie tradizionali dell'impianto di riscaldamento con una a condensazione avente efficienza maggiore rispetto al sistema esistente?
Permane invece la possibilità di sostituire la caldaia tradizionale con delle pompe di calore o delle caldaie ibride, così come indicato all'art. 5, comma 2, lettera f) del Regolamento.
C.42. Al comma j)- dell'art 5 si indicano sostituzione dei sistemi di illuminazione INTERNA e delle PERTINENZE esistenti ecc. Possiamo considerare il campo sportivo di calcio una PERTINENZA perche' in nessun punto si parla di sostituzione di sistemi di illuminazione di impianti sportivi in maniera specifica. Inoltre al comma h)- dell'articolo 7 viene richiesta l'APE dello stato di fatto precedente all'installazione. Per un ambiente esterno di un campo di calcio e' anche in questo caso richiesta l'APE?
Secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento, il richiedente deve essere proprietario o avere la disponibilità degli ambienti dedicati alle attività statutarie, ubicati sul territorio regionale e oggetto dell’intervento, in base a un titolo giuridico idoneo. Pertanto qualora la pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento delle attività statutarie è da considerarsi ammissibile. La certificazione APE (Attestato di Prestazione Energetica) deve comunque essere presentata in fase di domanda, riferita all'edificio di cui il campo sportivo costituisce pertinenza, poiché ai fini del monitoraggio dello stato del patrimonio edilizio in regione si è deciso di richiedere gli APE rappresentativi dello stato di fatto e del fine lavori degli edifici oggetto di domanda.
C.43. Con il contributo possiamo fare l’impianto di irrigazione?
La realizzazione di un sistema di irrigazione è ammessa a contributo purché nella relazione illustrativa dell'intervento venga dimostrato che lo stesso garantisca un risparmio idrico rispetto alle modalità irrigue dello stato di fatto e purché l'intervento venga eseguito sulle pertinenze degli ambienti dedicati alle attività statutarie.
C.44. Un'Associazione, riconosciuta quale Società Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro ai sensi del proprio Statuto depositato, è attualmente titolare di concessione decennale per l’utilizzo di un’area golenale del fiume Tagliamento destinata a finalità ludico–sportive, ricreative e sociali. La sede operativa insiste all’interno degli argini del fiume Tagliamento, circostanza che comporta peculiari complessità di carattere normativo, idraulico e paesaggistico, derivanti dall’inquadramento dell’area come bene del demanio idrico regionale. Considerata l’assenza di allacciamento alla rete elettrica, le attività associative vengono attualmente alimentate esclusivamente tramite gruppo elettrogeno a combustibile, con evidenti limitazioni operative, oneri gestionali e impatto ambientale.
Per superare tali criticità, l’Associazione intende procedere all’installazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo, al fine di garantire un approvvigionamento energetico sostenibile e conforme agli obiettivi di riduzione delle emissioni. Tanto premesso, si chiede cortesemente di voler confermare se, in qualità di concessionaria di area demaniale all’interno del Tagliamento e di società sportiva dilettantistica riconosciuta e senza scopo di lucro, l’Associazione possa essere considerata soggetto ammissibile alla presentazione della domanda di contributo previsto dal bando regionale.
Specificatamente ai fini della presente linea contributiva l'Associazione risulta soggetto ammissibile nel rispetto dei criteri riportati all'art. 3 del Regolamento. Con quest'ultimo vengono finanziate le opere realizzate su sedi legali o operative situate all'interno del territorio regionale. Si ricorda che unitamente alla domanda di contributo deve essere presentata tutta la documentazione indicata nell'art. 7 del Regolamento, ivi incluso il titolo giuridico comprovante la proprietà o la disponibilità degli ambienti dedicati alle attività statutarie, ivi incluso il consenso del proprietario ad effettuare gli interventi. Per quanto riguarda il rispetto delle normative di settore, in particolare quelle idrauliche e paesaggistiche citate nel quesito, tale onere ricade esclusivamente sull'istante.
C.45. Un complesso sportivo conta n.2 campi da tennis coperti, attualmente riscaldati con dei generatori ad aria calda (cannoni d'aria a gasolio). Lo smaltimento di questi ultimi e la contestuale installazione di un nuovo sistema di riscaldamento con caldaia ibrida o a pompa di calore è un intervento ammissibile?
Sì, lo smaltimento dei generatori esistenti e la contestuale installazione di un nuovo sistema di riscaldamento con caldaia ibrida o pompa di calore è un intervento ammissibile.
C.46. In questo bando rientra la realizzazione di impianti di irrigazione per campi sportivi, considerando il risparmio idrico, rispetto al sistema attuale "a cannone" ?
La realizzazione di sistemi di irrigazione per campi sportivi è ammessa a contributo purché nella relazione illustrativa dell'intervento venga dimostrato che lo stesso garantisca un risparmio idrico rispetto al sistema attuale "a cannone" e purché l'intervento venga eseguito sulle pertinenze degli ambienti dedicati alle attività statutarie.
C.47. Secondo art. 5 comma 2 lettera a) "installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo", è incentivabile anche l'installazione di nuovo produttore di acqua calda ad uso sanitario in pompa di calore ad integrazione del produttore ACS esistente?
Come riportato all'art. 5, comma 2, lettera h) è ammessa a contributo l'installazione di impianti solari termici destinati alla produzione di acqua calda sanitaria, anche ad integrazione di un produttore di ACS esistente.
C.48. L'impianto fotovoltaico deve avere dei limiti di potenza in base al consumo del sito? come deve essere valutata la taglia dell'impianto in base alla potenza in prelievo o consumo annuale?
Non sono previste limitazioni in merito alla potenza massima installabile. Rimane ferma la finalità dell'autoconsumo dell'energia prodotta dall'impianto, come riportato all'art. 5, comma 2, lettera a) del Regolamento. In tal senso la potenza dell'impianto dovrà essere dimensionata esclusivamente per il soddisfacimento delle esigenze dell'immobile, e relative pertinenze, oggetto di intervento.
C.49. Nelle spese ammissibili possiamo far rientrare la verifica strutturale dell'edificio?
No, la verifica strutturale dell'edificio non rientra tra le spese ammissibili.
C.50. Per la riduzione del consumo di risorse idriche incluso l'efficientamento idrico, secondo art 5 comma 3 lettera e) "installazione di sistemi di monitoraggio dei consumi idrici e di riduzione di flusso quali apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico per l'uso sanitario..." è finanziabile l'intervento di sostituzione del miscelatore manuale per le docce a servizio degli spogliatoi con nuovo miscelatore temporizzato con comando a pulsante a bassa portata?
Sì, l'intervento di sostituzione del miscelatore manuale per le docce a servizio degli spogliatoi con nuovo miscelatore temporizzato con comando a pulsante a bassa portata è ammissibile a contributo.
D - Spese ammissibili
D.1. Le spese tecniche ammissibili comprendono la presentazione della CILA e le spese relative alla sicurezza cantieri (CSP e CSE)?
Le spese inerenti alla presentazione della CILA non sono ammesse a contributo.
Le spese inerenti alla sicurezza del cantiere sono ammesse a contributo.
D.2. Le spese tecniche ammissibili comprendono la redazione dell'APE finale?
No, le spese di redazione dell'APE di fine lavori non sono ammesse a contributo.
Si evidenzia che, qualora l'intervento per cui si richiede il contributo riguardi solo il risparmio idrico, l'APE di fine lavori coinciderà con l'APE dello stato di fatto.
D.3. Sono considerate ammissibili le spese relative alle pratiche con GSE per il fotovoltaico?
No, le spese relative alle pratiche GSE per il fotovoltaico non sono ammesse a contributo.
D.4. Nelle spese ammissibili rientra l'impianto di irrigazione di un campo di calcio con la creazione di un sistema di raccolta acque e/o la realizzazione di un pozzo al fine di non gravare sull'acquedotto?
La realizzazione di un sistema di raccolta delle acque o assimilabili a servizio di un impianto di irrigazione di un campo di calcio rientra tra le spese ammissibili a contributo e in particolare tra quelle indicate all'art. 5, comma 3, lettera d) del Regolamento purché l'intervento venga eseguito sulle pertinenze degli ambienti dedicati alle attività statutarie. La realizzazione del sistema di irrigazione del campo da calcio è ammessa a contributo purché nella relazione illustrativa dell'intervento venga dimostrato che lo stesso garantisca un risparmio idrico rispetto allo stato di fatto antecedente e purché l'intervento venga eseguito sulle pertinenze degli ambienti dedicati alle attività statutarie.
D.5. Si chiede di sapere se tra gli interventi ammissibili a contributo possa rientrare la sostituzione delle pompe di ricircolo dell’acqua di un impianto natatorio, attualmente a giri fissi, con nuove pompe dotate di inverter finalizzate al risparmio energetico.
Sì, la sostituzione delle pompe di ricircolo dell’acqua di un impianto natatorio, attualmente a giri fissi, con nuove pompe dotate di inverter è ammissibile a contributo.
D.6. Le spese tecniche ammissibili comprendono sia la Progettazione che la Direzione Lavori?
Sì, le spese tecniche ammesse a contributo includono anche la progettazione e la direzione lavori.
D.7. Rientra nel risparmio idrico la raccolta delle acque piovane in cisterne per il riutilizzo per bagnare il campo da rugby?
Sì, la raccolta delle acque piovane per l'irrigazione del campo da rugby rientra tra gli interventi finalizzati al risparmio idrico indicati all'art. 5, comma 3 del Regolamento.
D.8. La sostituzione dei pannelli sandwich di una copertura sulla quale si vogliono installare i pannelli fotovotaici è detraibile se viene realizzata per poter sostenere il fotovoltaico ed assicurare la pedonabilità e gli ancoraggi di sicurezza per le successive manutenzioni?
No, la sostituzione di pannelli sandwich di una copertura non è ammessa a contributo.
D.9. Nella risposta alla faq D.1 si precisa che non è compresa nel rimborso la CILA ma nella risposta alla faq D.6 è compresa la progettazione, in che termini sono diverse CILA e PROGETTAZIONE? Inoltre nella faq D.2 si precisa che l'APE FINALE non è compresa, l'APE INIZIALE è compresa nel rimborso delle spese tecniche?
E - Importo e cumulabilità del contributo
E.1. Abbiamo già usufruito nel 2024 del contributo per interventi finalizzati a conseguire l’efficientamento energetico degli ambienti dedicati alla pratica ludico sportiva (di cui all’art. 4, commi 8-12 della L.R. 5 agosto 2022, n.13), per l’installazione di pompa di calore per produzione di ACS con solare termico e rubinetti a risparmio idrico. Possiamo chiedere ora un contributo per fotovoltaico e climatizzazione fino a un importo di 100.000 € o dobbiamo calcolare l’importo disponibile al netto del contributo già ricevuto?
Sì, risulta possibile richiedere un contributo fino a un importo di 100.000 € anche nel caso si abbia già usufruito nel 2024 del contributo per interventi finalizzati a conseguire l’efficientamento energetico degli ambienti dedicati alla pratica ludico sportiva (di cui all’art. 4, commi 8-12 della L.R. 5 agosto 2022, n.13), purchè gli interventi per i quali si è richiesto il contributo nelle due annualità non siano gli stessi.
E.2. E' possibile presentare un preventivo di progetto da 120 mila euro più iva, per il quale richiedere 100 mila euro di contributo - o è invece tassativo che il progetto nella sua interezza non superi i 100 mila euro, iva inclusa?
Sì, è possibile presentare un progetto che nella sua interezza comporti un costo complessivo (IVA inclusa) maggiore di 100.000 euro. In ogni caso il massimo contributo concedibile tramite la presente linea contributiva è pari a 100.000 euro.
E.3. Se la domanda viene presentata per due fabbricati entrambi utilizzati per svolgere l'attività statutaria l'importo massimo concedibile come contributo è 100.000,00 euro per ciascun fabbricato?
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Regolamento che disciplina la linea contributiva l'entità massima del contributo per ciascuna domanda è sino al 100% della spesa ammissibile per un importo massimo di euro 100.000, pertanto l'importo massimo concedibile, nel caso ipotizzato, è da riferirsi complessivamente per entrambi i fabbricati oggetto di domanda.
E.4. L' importo concesso viene erogato solo a rendicontazione o viene anticipato al 100% all'inizio lavori?
In base al Regolamento che disciplina la linea contributiva, art 9 (Concessione del contributo), comma 6, prevede che il contributo può essere erogato per una quota pari al 50% dell'ammontare spettante, previa presentazione di un'istanza corredata da una dichiarazione che comprovi l'avvenuto inizio lavori. La dichiarazione deve essere effettuata ai sensi del DPR 445/2000.
E.5. La mia Associazione che gestisce un palazzetto, vorrebbe in prima istanza coibentare tutta la copertura e successivamente montare un impianto Fotovoltaico, ma visto che gli importi saranno ingenti, fare una domanda per coibentare la copertura con la domanda di settembre e il fotovoltaico con la domanda di marzo 26. E' percorribile questo schema?
Sì, è possibile presentare una prima domanda in questa tornata per l'isolamento della copertura ed una seconda per il fotovoltaico dal 1 al 31 marzo 2026. Si evidenzia che ogni domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista all'art. 7 del Regolamento. Ne consegue che l'APE dello stato di fatto potrebbe essere il medesimo per entrambe le istanze nel caso in cui, al momento della presentazione della seconda domanda di contributo, il primo intervento non sia ancora stato realizzato. Inoltre, per quanto riguarda la documentazione a corredo della rendicontazione, la prima domanda dovrà comprendere l'APE di fine lavori che consideri l'intervento sulla copertura, mentre per la seconda domanda l'APE di fine lavori dovrà considerare sia l'intervento sulla copertura che l'installazione del fotovoltaico.
E.6. Ho avuto il contributo regionale per acquisto automezzo trasporto atleti e attrezzatura. Rientra questo nel "de minimis"?
Deve verificare nel registro aiuti RNA se tale importo concorre a formale il massimale di contributo.
E.7. Vorrei chiedere per un nostro cliente, il contributo per realizzare interventi di efficientamento energetico e riduzione dei consumi energetici su un impianto sportivo. Il cliente ha già chiesto ed ottenuto nel 2025 anche il contributo (pari a circa 100.000 euro) per la realizzazione di un campo da tennis tramite il bando per il finanziamento di lavori per la manutenzione straordinaria, l’ampliamento e la ristrutturazione di impianti sportivi di proprietà di soggetti privati destinati al tennis e/o al padel, ai sensi dell’articolo 6, commi 228-231 della Legge regionale 7 agosto 2024, n. 7. Sapendo che non ha ricevuto altri aiuti o sostegni negli ultimi 3 anni (discorso del regime del de minimis), mi confermate che può richiedere anche questo contributo?
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento che disciplina la linea contributiva si prevede che il contributo è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici, nel limite dell'importo della spesa ammissibile (ovvero fino ad un massimo di 100,000 euro).
E.8. Dove trovo il link alla procedura? Il contributo e' cumulabile per le altre agevolazioni regionali sul fotovoltaico? ( 40%)? Grazie
Le informazioni, la modulistica ed il link al sistema IOL per la presentazione della domanda di contributo sono reperibili nella pagina web: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/energia/FOGLIA16/. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento che disciplina la linea contributiva si prevede che il contributo è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici, nel limite dell'importo della spesa ammissibile (ovvero fino ad un massimo di 100,000 euro).
E.9. Chi ha già usufruito del contributo riferito al bando approvato con D.G.R. n. 1389 dd. 09/08/2019 per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi, può chiedere questo contributo per altri lavori di efficientamento energetico?
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento che disciplina la linea contributiva si prevede che il contributo è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici, nel limite dell'importo della spesa ammissibile (ovvero fino ad un massimo di 100,000 euro).
E.10. Se una associazione ad oggi sta sfruttando un contributo da parte della Regione FVG per demolire e ricostruire gli spogliatoi a servizio di un campo sportivo può chiedere anche questo contributo e renderlo cumulabile con l’altro per fare lavori di efficientamento energetico aggiuntivi ?
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento che disciplina la linea contributiva si prevede che il contributo è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici, nel limite dell'importo della spesa ammissibile (ovvero fino ad un massimo di 100,000 euro).
E.11. Lo stabile oggetto dell'intervento ha ottenuto contributi pubblici relativi alle attività da realizzarsi all'interno e relativi agli investimenti per l'allestimento interno ma NON per la parte impiantistica. E' corretto dichiarare in domanda NO al quesito "...per l’intervento oggetto della domanda, il soggetto richiedente ha ottenuto altri contributi..."?
Sì, nella situazione descritta, risulta corretto indicare NO in quanto le opere realizzate con la presente linea contributiva sono separate rispetto a quelle indicate nel quesito e per le quali si è già ottenuto un altro contributo. Si ricorda che i documenti giustificativi di spesa da presentare in fase di rendicontazione devono riportare la dicitura indicata all'art. 10 del Regolamento e il codice CUP assegnato all'intervento.
E.12. Ho visto che si può presentare un progetto di importo superiore al limite del contributo, ad es. 120.000 euro, ma in tal caso il contributo è ovviamente limitato a 100.000 euro. Nel caso in cui al termine dei lavori l'importo totale dei lavori diminuisca, sia ad es. pari a 110.000 euro, il contributo diminuisce in proporzione o resta sempre di 100.000 euro?
Il contributo verrà proporzionalmente ridotto solo nel caso in cui la spesa sostenuta risulti inferiore a 100.000 euro. Nelle altre ipotesi il contributo rimane inalterato.
E.13. Io presento domanda per sostituzione fari, installazione batterie di accumulo (ora assenti) e sostituzione caldaia a pellet con pompa di calore; mi viene approvata la domanda ma all'inizio dei lavori non ho i fondi per realizzare la pompa di calore, gli altri due interventi sono comunque finanziati?
Il contributo eventualmente concesso verrà rideterminato sulla base dei lavori ammissibili ed effettivamente realizzati.
E.14. A quanto ammontano i fondi disponibili per questo bando?
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Regolamento che disciplina la linea contributiva l'entità massima del contributo per ciascuna domanda è sino al 100% della spesa ammissibile per un importo massimo di euro 100.000, pertanto l'importo massimo concedibile, nel caso ipotizzato, è da riferirsi complessivamente per entrambi i fabbricati oggetto di domanda.
E.15. Siamo un'associazIone sportiva, nel 2024 abbiamo fatto domanda e ricevuto il contributo per l'impianto fotovoltaico e risparmio idrico. Si chiede cortesemente se possiamo fare domanda di contributo anche per questo bando, visto che dobbiamo completare alcuni interventi per installazione di sistemi automatizzati per il risparmio energetico ed idrico.
Si può presentare domanda anche tramite la presente linea contributiva purché il contributo sia destinato ad interventi diversi rispetto a quelli già finanziati. Gli interventi menzionati nel quesito sono ammessi a contributo, così come riportato all'art. 5, comma 2, lettera k) e comma 3, lettera g) del Regolamento.
E.16. La spesa totale dell'intervento di efficientamento è di circa 120.000 euro; supera il massimo finanziabile dei 100.000 euro. l'associazione intende coofinanziare la parte eccedente; si può avere conferma che si deve presentare il totale della spesa......è previsto un punteggio di merito per chi coofinanzia l'intervento ?
La rendicontazione dovrà riguardare tutta la spesa (ovvero i giustificativi, esempio fatture, dovranno essere riferiti alla spesa complessiva sostenuta), ovviamente in fase di erogazione del contributo si terrà conto del massimale erogabile ( 100.000 euro). Trattandosi di procedimento a sportello non sono previsti punteggi.
E.17. E' possibile cumulare il contributo con la stessa domanda per un impianto idrico su due campi sportivi adiacenti più la sostituzione lampadine con illuminazione a led, su un terzo campo sportivo, sempre in gestione alla stessa associazione sportiva?
Si può presentare un'unica istanza riferita agli interventi indicati nel quesito da realizzarsi sulle diverse pertinenze degli edifici dedicati alle attività statutarie, allegando alla domanda gli APE riferiti ai diversi edifici e indicando nel portale online le coordinate catastali di ogni ambiente oggetto dell'intervento.
E.18. Nel caso l'IVA rappresenti un costo, l'importo da chiedere deve essere già IVA compresa?
Sì, devono l'importo deve essere comprensivo dell'IVA e devono essere allegati alla domanda
preventivi o il quadro delle spese comprensivo di IVA.
F - Aiuti di Stato
F.1. Cosa significa: In alternativa al regime di aiuti, il richiedente può optare per il regime “de minimis”, nel rispetto della normativa. E in che caso è facoltativa? c) dichiarazione de minimis (eventuale);
Per alternativo si intende che il richiedente ha la possibilità, nel caso di svolgimento di attività economica o non locale, di scegliere tra:
- Regime di aiuti tradizionale (con condizioni specifiche, nello specifico gli artt. 53 e 55 del Regolamento (UE) 651/2014, che prevede la concessione del contributo per un massimo dell’80% delle spese ammissibili;
- Regime de minimis (con massimali e modalità semplificate).
Nell’ipotesi di scelta della misura de minimis bisogna presentare la dichiarazione (modello disponibile sul sito regionale dedicato alla linea contributiva) in cui attesta gli aiuti in regime de minimis già ricevuti negli ultimi 3 anni (per la verifica del tetto massimo di 300.000 euro).
F.2. Quali sono i contributi ricevuti che concorrono al de minimis?
I contributi che concorrono al "de minimis" sono aiuti economici concessi da enti pubblici che non devono superare la soglia, attualmente 300.000 euro, su un triennio, e includono vari tipi di sostegno (in via esemplificativa: sussidi diretti, esenzioni fiscali, prestiti agevolati ecc). È fondamentale che il soggetto richiedente, qualora rientri negli aiuti per lo svolgimento di attività commerciale o non locale, verifichi i contributi ottenuti dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) per assicurarsi di non superare il massimale.
F.3. Cosa si intende con questa frase "Per i soggetti beneficiari, rispetto ai quali è rilevante la normativa in materia di aiuti di Stato, i contributi sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione Europea. In tal caso l'entità massima del contributo per ciascuna domanda è sino all' 80 per cento della spesa ammissibile". Nello specifico "rispetto ai quali è rilevante la normativa in materia di aiuti di Stato".
- Regime di aiuti tradizionale (con condizioni specifiche, nello specifico gli artt. 53 e 55 del Regolamento (UE) 651/2014, che prevede la concessione del contributo per un massimo dell’80% delle spese ammissibili (e non il 100%);
- Regime de minimis (con massimali e modalità semplificate)
Nell’ipotesi di scelta della misura de minimis bisogna presentare la dichiarazione (modello disponibile sul sito regionale dedicato alla linea contributiva) in cui attesta gli aiuti in regime de minimis già ricevuti negli ultimi 3 anni (per la verifica del tetto massimo di 300.000 euro).
F.4. Le ASD non dovrebbero essere soggette al de minimis?
G - Altro
G.1. ARGOMENTO: TITOLO GIURIDICO IDONEO DETENZIONE BENE. Si chiede se un'associazione sportiva che detiene un bene di proprietà comunale con convenzione di uso gratuito scaduta possa partecipare al bando, atteso che l'amministrazione sta gestendo il procedimento per la stipula della concessione.
Secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento, il richiedente deve essere proprietario o avere la disponibilità degli ambienti dedicati alle attività statutarie, ubicati sul territorio regionale e oggetto dell’intervento, in base a un titolo giuridico idoneo. La disponibilità deve essere presente al momento della presentazione della domanda. Qualora il titolo giuridico risulti in scadenza il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda, l’erogazione del contributo o l’erogazione in via anticipata di cui all’articolo 9, comma 7, è subordinata alla presentazione del suddetto titolo giuridico in corso di validità.
Non risulta quindi ammissibile una domanda di contributo per un bene la cui concessione risulti scaduta al momento della presentazione della domanda, poiché non risulterebbero soddisfatti i requisiti sopra esposti.
G.2. ARGOMENTO: APE. Nell’APE post-lavori quante classi di miglioramento bisogna garantire?
Non è stato posto alcun vincolo di miglioramento in termini di classi energetiche, in caso si richieda contributo per interventi di efficientamento energetico risulta però necessario dimostrare che si è ottenuto un generale miglioramento della prestazione energetica, rilevabile tramite la variazione del parametro EPgl,nren riportato negli APE pre e post intervento.
G.3. ARGOMENTO: BENEFICIARI. Un'associazione culturale iscritta al RUNTS può presentare domanda per installare un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo?
In base al Regolamento che disciplina la linea contributiva, per associazione culturale, deve intendersi ogni associazione senza finalità di lucro, costituita per scopi culturali ed artistici. L'associazione, per poter beneficiare del contributo, deve avere la sede legale od operativa nel territorio regionale ed avere la propietà, o la disponibilità del bene in base ad un titolo giuridico idoneo (art. 2, comma 1, lettera d) e art. 3, comma 1, lettere a) e b).
G.4. ARGOMENTO: TITOLO GIURIDICO IDONEO. Il bando prevede, tra i requisiti, la disponibilità degli ambienti oggetto dell’intervento in base a un titolo giuridico idoneo (proprietà, concessione o altro). La nostra associazione, dal 2018, gestisce un impianto sportivo comunale in regime di affidamento temporaneo. Tale concessione, avviata in proroga tecnica, non è stata ancora rinnovata in forma definitiva, poiché il Comune sta predisponendo una nuova procedura pubblica di affidamento, il cui bando ci è stato preannunciato per l’autunno 2025. In passato, per il bando regionale relativo alla manutenzione ordinaria, la Regione ci aveva indicato di far predisporre al Comune uno specifico atto autorizzatorio che attestasse la disponibilità dell’impianto da parte della nostra associazione. Tale documento è stato rilasciato e ha permesso la nostra partecipazione al bando. Alla luce di ciò, chiediamo cortesemente se anche per la partecipazione al bando L.R. 13/2024 sia possibile procedere con analoga modalità, richiedendo al Comune un nuovo atto autorizzatorio, oppure se sia necessario attendere la definizione della nuova concessione tramite gara pubblica.
Secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento, il richiedente deve essere proprietario o avere la disponibilità degli ambienti dedicati alle attività statutarie, ubicati sul territorio regionale e oggetto dell’intervento, in base a un titolo giuridico idoneo. La disponibilità deve essere presente al momento della presentazione della domanda. Si ritiene tuttavia possibile che il richiedente faccia certificare dal Comune la disponibilità del bene al momento di presentazione della domanda, poiché la procedura relativa alla proroga tecnica deve essere avviata. Si ricorda, a completezza di informazione, che vi è sul bene un vincolo per la destinazione d’u so dell’immobile di 5 anni. La concessione dovrà tenere conto di tale vincolo.
G.5. ARGOMENTO: QUADRO ECONOMICO. E' prevista l'erogazione di un anticipo sulla spesa da sostenere? Le spese sostenute per eventuali finanziamenti istruiti presso istituti finanziari sono ammessi a rimborso?
In base al Regolamento che disciplina la linea contributiva, art 9 (Concessione del contributo), comma 6, prevede che il contributo può essere erogato per una quota pari al 50% dell'ammontare spettante, previa presentazione di un'istanza corredata da una dichiarazione che comprovi l'avvenuto inizio lavori. La dichiarazione deve essere effettuata ai sensi del DPR 445/2000.
G.6. ARGOMENTO: PROPRIETA' DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI LAVORI. Per accedere ai contributi, la proprietà degli immobili oggetto dei lavori deve essere pubblica oppure non è vincolante e può ricadere anche su un soggetto privato?
Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento che disciplina la linea contributiva, i richiedenti devono avere la prorpietà o altro titolo giuridico idoneo che garantisca la disponibilità degli ambienti dedicati all'attività statutaria, sul quale effettuare gli interventi di efficientamento. Non vi è quindi una indicazione specifica in tal senso.
G.7. ARGOMENTO: ASSOCIAZIONI NON PRETTAMENTE CULTURALI. Una associazione Aps le cui attività sono principalmente di promozione sociale e valorizzazione delle tradizioni locali ed eventi quali rassegne culturali può partecipare al bando?
In base al Regolamento che disciplina la linea contributiva, per associazione culturale, deve intendersi ogni associazione senza finalità di lucro, costituita per scopi culturali ed artistici. L'associazione, per poter beneficiare del contributo, deve avere la sede legale od operativa nel territorio regionale ed avere la propietà, o la disponibilità del bene in base ad un titolo giuridico idoneo (art. 2, comma 1, lettera d) e art. 3, comma 1, lettere a) e b).
G.8. ARGOMENTO: SOGGETTO BENEFICIARIO. La nostra è un' Associazione senza fini di lucro ( ETS ), inscritta al RUNTS nonchè affiliata alle Federazioni Nazionali di competenza, che svolge attività sportiva in 3 discipline distinte ed è proprietaria delle palestre dove vengono svolte tali attività giovanili. Rientriamo quindi tra i soggetti beneficiari del contributo per l’efficientamento energetico, la riduzione di consumi energetici e il risparmio idrico ?
In base al Regolamento che disciplina la linea contributiva, per associazione culturale, deve intendersi ogni associazione senza finalità di lucro, costituita per scopi culturali ed artistici. L'associazione, per poter beneficiare del contributo, deve avere la sede legale od operativa nel territorio regionale ed avere la propietà, o la disponibilità del bene in base ad un titolo giuridico idoneo (art. 2, comma 1, lettera d) e art. 3, comma 1, lettere a) e b).
G.9. ARGOMENTO: SOGGETTO BENEFICIARIO. Ci troviamo in un caso particolare in cui il Sig. Rossi è proprietario della struttura su cui si intende eseguire un intervento di efficientamento energetico. L'ASD che vorrebbe presentare la domanda ha sede nella struttura stessa. La struttura infine è attualmente in gestione ad un soggetto terzo. L'ASD risulta in questo caso un soggetto ammissibile alla presentazione della domanda?
Secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento, il richiedente deve essere proprietario o avere la disponibilità degli ambienti dedicati alle attività statutarie, ubicati sul territorio regionale e oggetto dell’intervento, in base a un titolo giuridico idoneo. La disponibilità deve essere presente al momento della presentazione della domanda. Dalla FAQ formulata non risulta chiaro a che titolo l'ASD abbia in uso l'immobile.
G.10. ARGOMENTO: TITOLO GIURIDICO. Per un’associazione culturale che presenta domanda di efficientamento per un edificio di cui non ha la proprietà, un comodato d’uso è titolo giuridico sufficiente?
Il Regolamento, all’art. 3, comma 1, lettera b), prevede che il richiedente debba essere proprietario degli ambienti destinati all’attività statutaria, oppure ne debba avere la disponibilità in base ad altro titolo giuridico idoneo. Il comodato d’uso, ai sensi dell’art. 1803 del Codice Civile, è il contratto “col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”. Da ciò derivano due aspetti rilevanti per considerare tale titolo idoneo, in primo luogo il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato, inoltre il proprietario dell’immobile dovrà rilasciare un’attestazione con cui dichiara di aver concesso all’a ssociazione il diritto di effettuare interventi di efficientamento energetico, autorizzando i lavori. Il secondo aspetto riguarda il vincolo di destinazione d’uso del bene, che ai sensi dell’a rt. 11 del medesimo Regolamento deve essere mantenuto per 5 anni; il proprietario, con la sua autorizzazione, deve prendere atto e accettare tale vincolo, impegnandosi a non modificare la destinazione d’uso dell’immobile nei 5 anni successivi, tale condizione è fondamentale, poiché garantisce che l’efficientamento energetico venga realizzato su un bene che continuerà ad essere utilizzato per lo scopo previsto dal bando.
G.11. ARGOMENTO: FIRMA DIGITALE. Nel caso in cui si acceda al portale IOL utilizzando l’identità digitale SPID, è comunque richiesta la firma digitale per la presentazione della domanda di contributo? In particolare, cosa si intende con la dicitura riportata al punto 3, lettera b) dell’articolo 8 del Regolamento, che recita: “3. È inammissibile la domanda di contributo: […] b) priva di sottoscrizione o non sottoscritta con le modalità di cui all’articolo 7; […]”. Alla luce di quanto sopra, è obbligatorio che i documenti allegati alla domanda siano firmati digitalmente, oppure l’autenticazione tramite SPID è da considerarsi sufficiente ai fini della sottoscrizione?
La rendicontazione dovrà riguardare tutta la spesa (ovvero i giustificativi, esempio fatture,
dovranno essere riferiti alla spesa complessiva sostenuta), ovviamente in fase di erogazione del
contributo si terrà conto del massimale erogabile ( 100.000 euro).
Le esenzioni relative all’imposta di bollo, sono previste dal D.P.R. 642/1972 (Allegato B); tra le ipotesi, in via non esaustiva, si richiamano le Onlus, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.
G.14. ARGOMENTO: INTERVENTO AMMISSIBILE E CUMULABILITA'. Una ASD a novembre 2024 ha ottenuto concessione contributo come da bando "Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell’articolo 6 commi 87-90 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di Stabilità 2023). Anno 2023." e ad oggi i lavori di demolizione con successiva ricostruzione degli spogliatoi devono ancora essere iniziati in attesa di rilascio PDC da Comune. Pertanto si chiede se l'ASD può richiedere contributo per opere di rifacimento illuminazione terreno da gioco e cumularlo con quanto già ottenuto dalla regione FVG e in corso di utilizzo e se l'APE richiesta fa riferimento a edificio allo stato di fatto o edificio allo stato di progetto.
Nel caso in cui l'edificio destinato alla demolizione sia ancora esistente al momento della presentazione della domanda, l'APE dello stato di fatto dovrà essere rappresentativo dell'edificio da demolire. In tal caso risulta possibile presentare domanda di contributo per l'efficientamento dell'illuminazione del terreno da gioco, se situato nelle pertinenze dell'immobile destinato alle attività statutarie.
Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda l'edificio sia già stato demolito, non risulta possibile richiedere il contributo poiché non vi è un edificio esistente a cui riferire l'APE dello stato di fatto da allegare obbligatoriamente alla domanda.
G.15. ARGOMENTO: F24. Compilando F24 viene richiesto il codice CIG, chiediamo cortesemente il codice.
Non è previsto un codice CIG per questa tipologia di interventi ma verrà comunicato un codice CUP ai soggetti beneficiari.
G.16. ARGOMENTO: SOGGETTO BENEFICIARIO. Una SOMSI - ODV iscritta al Runts puo' presentare la domanda?
Possono presentare domanda associazioni che siano costituite per scopi culturali e artistici.