Le risposte verranno aggiornate ogni lunedì fino al 15 settembre 2025. Si invitano gli interessati a verificare che i quesiti da inviare al Servizio non siano già stati trattati all’i nterno delle FAQ.

Per semplificare la consultazione si riportano di seguito le FAQ esistenti che sono state aggiornate e quelle nuove che sono state inserite con ogni aggiornamento settimanale.
 

  

  

 
DATA FAQ AGGIORNATE NUOVE FAQ
11/08/2025

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A.1

C.1

F.1, F.2, F.3, F.4

G.1

H.1

25/08/2025 \

G.2, G.3

H.2

08/09/2025 H.2 B.1
15/09/2025 \

A.2

C.2, C.3

 

    

A - Modalità di presentazione della domanda

A.1. Si possono presentare più domande di contributo?

Lo stesso istante può presentare più domande di contributo solo se riferite a più edifici. Per ogni singolo edificio è possibile presentare una sola domanda di contributo. Nel caso in cui l'istante presenti più domande riferite al medesimo edificio è considerata valida l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.

A.2. Al comma 1 dell'Art. 8 del regolamento del BUR 32 del 6/08/25 è specificato che la domanda di concessione del contributo deve essere presentata dall'Ente beneficiario o da altro soggetto autorizzato. Chiediamo che vengano esplicitate le casistiche di "altro soggetto autorizzato". Ad es. può essere delegato al caricamento della domanda il progettista dell'intervento o Ente terzo delegato dal soggetto beneficiario?

Ai fini dell’applicazione del comma 1 dell’Art. 8 del regolamento, per “altro soggetto autorizzato” deve intendersi esclusivamente un soggetto interno all’Ente beneficiario, espressamente individuato e munito di specifica autorizzazione, compatibile con l'ordinamento interno dell'Ente, conferita dal legale rappresentante dell’Ente medesimo. Non rientrano pertanto in tale definizione soggetti esterni quali, a titolo esemplificativo, progettisti incaricati o enti terzi delegati dal beneficiario.

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B - Documentazione da presentare

B.1. " La domanda di concessione del contributo è corredata della seguente documentazione predisposta in formato digitale: [...] APE dello stato di progetto, con riferimento alla conformazione dell’e dificio nello stato previsto a seguito degli interventi per i quali viene richiesto il contributo;" L'APE sopra citato, non potrà essere depositato fino al termine dei lavori, ma è richiesto in fase di presentazione della domanda. E' possibile caricare un APE convenzionale sul modello che era stato predisposto a suo tempo per il Superbonus 110% ? 

Ai fini della presentazione della domanda è possibile presentare un APE non depositato rappresentativo dello stato di progetto. Lo scopo di tale documento ai fini della linea contributiva è quello di consentire un'immediata identificazione dei parametri necessari alla valutazione dei criteri di graduatoria, senza avere quindi lo scopo di attestazione ufficiale delle prestazioni dell'edificio. Quest'ultima funzione sarà svolta dall'APE di fine lavori, che dovrà essere depositato e dovrà confermare le prestazioni dichiarate in fase di domanda. A tal proposito si evidenzia quanto riportato all'art. 13 del Regolamento: "sono ammesse le modifiche agli interventi finanziati che si rendano necessarie in ragione dell’avanzamento della progettazione o dell’esecuzione degli interventi stessi e che non comportino
l’attribuzione di un punteggio inferiore a quello assegnato nella graduatoria di cui all’a rticolo 11".

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C - Interventi ammissibili

C.1. Le pompe di calore geotermiche sono ammissibili a contributo?

Sì, le pompe di calore geotermiche sono ammissibili a contributo poiché rientranti negli interventi descritti nell'articolo 6, comma 1, lettere c) e d).

C.2. E' possibile considerare tra gli interventi ammissibili anche l'efficientamento delle coperture su sottotetto morto, non direttamente delimitanti un confine riscaldato, nel caso di impossibilità di intervento sul sottotetto?

Sì, l'efficientamento delle coperture di un sottotetto non riscaldato è ammesso a contributo a condizione che:

  • tale vano sia immediatamente adiacente ad un locale climatizzato;
  • venga dimostrato esplicitamente nella relazione tecnica (o progetto) presentata(o) in fase di domanda che l'intervento oggetto di contributo abbia un effetto di efficientamento energetico sul vano climatizzato.

C.3. Dovendo presentare domanda di contributo per un centro scolastico, di cui si dispone già di un progetto esecutivo, composto da due edifici, si chiede di conoscere se la domanda da predisporre è unica.

Ai sensi dell'art.8, comma 3 "Presentazione della domanda di contributo" del Regolamento, la domanda deve essere riferita ad un solo edificio, indipendentemente dalla tipologia di interventi oggetto di finanziamento e comprende almeno uno degli interventi finanziabili indicati all’articolo 6. In tal senso, se il centro scolastico è composto da due edifici distinti, identificati secondo la definizione riportata all'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. 19/2009, risulta necessario presentare due domande di contributo distinte, ognuna corredata dall'APE dello stato di fatto riferito al singolo edificio oggetto di domanda.

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D - Spese ammissibili

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E - Importo e cumulabilità del contributo

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F - Aiuti di Stato

F.1. Cosa si intende per aiuto di Stato?

Una misura costituisce aiuto di Stato se sono compresenti i seguenti elementi:

  1. i beneficiari, diretti o indiretti, della stessa sono imprese
  2. la misura è imputabile all’autorità pubblica ed è finanziata con risorse pubbliche
  3. conferisce un vantaggio selettivo
  4. produce effetti, anche potenziali, sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri dell’Unione europea

F.2. Cosa si intende per attività economica per la normativa in materia di aiuti di Stato?

La normativa sugli aiuti di Stato si applica solo se il beneficiario è una impresa.

  • È impresa qualsiasi soggetto che svolge una attività economica a prescindere dal suo stato giuridico ai sensi del diritto nazionale. La natura delle sue attività qualifica un ente come impresa;
  • Per attività economica si intende qualsiasi attività consistente nell’offrire beni o servizi in un mercato.

F.3. Cosa si intende per edificio a uso istituzionale non economico?

Un edificio come definito all’articolo 2, comma 1, lettera k), del Regolamento, nel quale si svolgono, in tutto o in parte, funzioni amministrative o l’attività istituzionale di organismi di ricerca come infra specificato. Ai fini del presente Regolamento e ai sensi della Comunicazione della Commissione (2022/C 414/01), Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, punti 20 e 21, l’edificio deve essere destinato ad attività primarie dell’organismo di ricerca, quali attività di formazione, attività di ricerca e sviluppo svolte in maniera indipendente, ampia diffusione dei risultati della ricerca. L’uso a carattere non economico si intende permanere anche qualora:

  • vi sia attività di trasferimento di conoscenze svolte dall’organismo di ricerca o congiuntamente con altri organismi o per loro conto laddove tutti gli utili provenienti da dette attività siano reinvestiti nelle attività primarie dell’organismo di ricerca;
  • l’utilizzo economico rimanga puramente accessorio e abbia portata limitata, ossia l’attività economica assorba esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non superi il 20 % della pertinente capacità annua complessiva dell’entità.

Ai sensi del punto 19 della Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione si segnala che: “Laddove la medesima entità svolga attività economiche e non economiche e al fine di evitare sovvenzioni incrociate a favore dell’attività economica, il finanziamento pubblico dell’attività non economica non ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato se i due tipi di attività e i relativi costi, finanziamenti e entrate possono essere nettamente separati. La corretta imputazione dei costi, dei finanziamenti e delle entrate può essere comprovata mediante i rendiconti finanziari annui della pertinente entità”.
Qualora l’organismo di ricerca, invece, utilizzi l’edificio per svolgere attività economiche quali la locazione di attrezzature o laboratori alle imprese, la fornitura di servizi a imprese o l’esecuzione di contratti di ricerca (punto 22 della Disciplina sopra richiamata), in una misura superiore al 20% della pertinente capacità annua complessiva dell’entità, il finanziamento sarà considerato aiuto di Stato.

F.4. Cosa si intende per edificio a uso pubblico non economico?

Un edificio come definito all’articolo 2, comma 1, lettera j), del Regolamento nel quale si svolgano attività istituzionali del Comune che agisce in qualità di pubblica autorità (Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), punto17), a titolo meramente esemplificativo, rientrano tra gli edifici ad uso istituzionale, municipi e sedi comunali, biblioteche comunali.

Si precisa che sono ammissibili a contributo gli edifici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera j), del Regolamento nel quale si svolgano anche altre attività connotate da una finalità di interesse pubblico diverse dall’attività istituzionale del Comune. Tuttavia, per le tipologie di attività non istituzionali del Comune, va verificata, tramite integrazione di istruttoria, la presenza o meno di aiuti di Stato. Se, ad esempio, l’attività non configura tutti gli elementi della nozione di aiuto di Stato perché l’attività è economica, ma ha un impatto prettamente locale, e di conseguenza non è idonea ad incidere in maniera più che marginale sugli scambi, il contributo non sarà considerato aiuto di Stato. Qualora, invece, ricorrano tutti gli elementi della nozione di aiuto, il contributo costituirà aiuto di Stato.

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G - Valutazione delle domande

G.1. Nel secondo criterio di valutazione come viene determinato il parametro "C - Costo complessivo dell'intervento in €"?

Il parametro C utilizzato nel calcolo del secondo criterio di valutazione corrisponde all'importo totale del quadro economico di spesa riferito agli interventi oggetto di domanda di contributo.

G.2. A parità di punteggio il discrimine è rappresentato dalla precedenza temporale con cui è stata presentata la domanda?

Ai sensi dell’articolo 11, comma 2 del Regolamento, a parità di punteggio è data priorità al progetto che comporti una maggiore riduzione percentuale di emissioni di CO2. Si conferma che qualora vi sia parità tra più richiedenti anche sotto questo profilo, la posizione in graduatoria è determinata in base al criterio dell’ordine cronologico di presentazione della domanda di contributo, determinata dalla data e dall’ora di trasmissione, attestate dalla convalida finale da parte del sistema IOL.

G.3. Ho un intervento di ristrutturazione in un fabbricato pubblico che trasforma un immobile destinato ad attività associativa in sede dei vigili urbani, l'intervento sostituisce la centrale termica a gas con pompa di calore oltre a eseguire il cappotto e la dimerizzazione dell'illuminazione interna. Il mio progetto è il secondo lotto ed è un progetto esecutivo, posso fare richiesta? Devo prima approvare il progetto per avere i 10 punti di valutazione? Dal computo si evincono le spese destinate all'efficientamento rispetto quelle della ristrutturazione.

Sì, è possibile effettuare richiesta di contributo per la casistica presentata. Per ottenere i 10 punti di cui al terzo criterio di valutazione risulta necessaria l'approvazione del progetto esecutivo.

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H - Altro

H.1. È possibile utilizzare le economie di gara conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a contributo?

Sì, i beneficiari sono autorizzati ad utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell’opera ammessa a contributo, rispetto al quadro economico iniziale, per l’e secuzione di ulteriori lavori affini a quelli finanziati, di cui sia riconosciuta la necessità in un quadro economico approvato dall’ente, ai sensi dell'articolo 56, comma 4 della legge regionale 14/2022.

H.2. ARGOMENTO: RENDICONTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14.  La documentazione da presentare per la rendicontazione, ai sensi della legge regionale 7/2000, art. 42 comma 2, è analoga per le opere progettate ed eseguite interamente nell'ambito di una Concessione in Project Financing? Nello specifico, è necessario CRE o certificato di collaudo?

La documentazione da presentare per la rendicontazione di opere progettate interamente nell’a mbito di una concessione in project financing è quella definita dall’art. 42 della L.R. 7/2000, unitamente al piano economico e finanziario asseverato dalla banca che attesti la quota di capitale che l’Ente richiedente il contributo ha speso per la realizzazione delle opere. Ciò al fine di verificare le spese ammissibili a contributo poiché sono ammesse solo spese sostenute direttamente dell’Ente e non quelle sostenute dalla controparte privata coinvolta nel progetto. Oltre a quanto appena indicato deve essere presentato un certificato di collaudo delle opere eseguite.

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