ESENZIONE IN REGIME DE MINIMIS PER ENTI DEL TERZO SETTORE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (CODICE DEL TERZO SETTORE)

ARTICOLO 2, commi 5 bis e 5 ter, L.R. 28 dicembre 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)

Articolo 11, comma 12, lett. a), L.R. 10 agosto 2023, n. 13 (Legge di assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025)

Articolo 4, L.R. 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione)

A decorrere dal periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2023, il legislatore regionale - in virtù delle modifiche apportate dall’articolo 11, comma 12, della L.R. 10 agosto 2023, n. 13 (Legge di assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), all’articolo 2, L.R. 28 dicembre 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) con l’i ntroduzione dei commi 5 bis e 5 ter - ha previsto l’esenzione dal pagamento dell’IRAP, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato richiamati dal comma 5 ter, per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (recante il Codice del Terzo Settore), ivi comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, in analogia con quanto dispone il Codice del Terzo settore in materia di agevolazioni IRAP (articolo 82, comma 8, in combinato disposto con l’articolo 82, comma 1).
In ossequio a quanto prescritto dall’articolo 88, comma 1, del Codice del Terzo settore, l’e senzione in parola viene concessa dal legislatore regionale agli iscritti al RUNTS entro i limiti imposti dalla normativa europea per gli aiuti “de minimis” di cui Regolamento generale (UE) n. 1407/2013 e al Regolamento (UE) n. 1408/2013 per il settore agricolo.
Si rappresenta al riguardo che, in forza delle modifiche apportate dall’articolo 4 della L.R. 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione) all’articolo 2 della L.R. 2/2006 (Legge finanziaria 2002), per effetto del quale è stato modificato il comma 5 ter e introdotto il comma 5 quater, il rinvio ai regolamenti comunitari in materia di aiuti “de minimis” come richiamati al comma 5 ter si intende altresì riferito ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti medesimi. È pertanto alla disciplina prevista da quest’ultimi come risultanti tempo per tempo vigenti, che occorre fare riferimento in sede di applicazione della misura agevolativa in parola, e ciò anche in relazione all’individuazione del periodo di riferimento per il cumulo degli aiuti in “de minimis” e delle soglie massime di aiuto.
Si segnala in proposito:
- l’emanazione del nuovo Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 che sostituisce il Regolamento (UE) 18 dicembre 2013 n. 1407 - Aiuti "de minimis" generale, venuto a scadenza, che apporta modifiche sostanziali rispetto alla precedente disciplina, quali ad esempio l’aumento del massimale prescritto per gli aiuti “de minimis” previste dal medesimo Regolamento generale sino a 300 mila euro nel triennio di riferimento;
- l’emanazione del Regolamento 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 modificativo del regolamento 1408/2013 dedicato al settore dell’agricoltura, che ha previsto, tra l’altro, l’e levazione del massimale previsto per il cumulo degli aiuti “de minimis” a 50 mila euro calcolati però nell’arco di tre anni e non più nell’arco di tre esercizi, prorogando al contempo la durata del citato regolamento 1408/2013 sino al 31 dicembre 2032.

Si richiama l’attenzione sulle cause di preclusione per l’accesso alle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 5, comma 6, L.R. 2014, n.1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), come modificato dalla Legge regionale 17 luglio 2017, n. 26, il quale dispone che ai fini dell'accesso a finanziamenti, benefici e vantaggi economici regionali, comunque denominati, da parte di esercizi pubblici, commerciali, circoli privati e altri luoghi deputati all'intrattenimento, costituisce requisito essenziale l'assenza, nei locali di tali attività, di apparecchi per il gioco lecito, e pertanto, laddove ricorrente tale condizione, la stessa impedisce l’accesso anche a tutte le manovre di riduzione/esenzione previste in materia fiscale dalle vigenti leggi regionali.

Informazioni di maggiore dettaglio sono disponibili nel documento di cui al link sottostante:
Cause di impedimento per l'accesso alle agevolazioni fiscali regionali da parte di esercizi e locali dotati di apparecchi per il gioco lecito

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ELEMENTI CUI PRESTARE ATTENZIONE

Per quanto concerne la verifica del massimale relativo agli aiuti “de minimis”, rispetto al divieto di cumulo degli aiuti “de minimis” oltre le soglie comunitarie prestabilite, si rappresenta che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, opera la nuova disciplina prevista dal Decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (operativo dal 12 agosto 2017), di cui si richiamano in particolare le disposizioni contenute negli articoli 10 e 14.
Nello specifico:
- l’articolo 10 del richiamato D.M. 115/2017 ha introdotto per gli aiuti fiscali (in quanto aiuti non subordinati all’adozione di provvedimenti di concessione) una nuova disciplina riguardo le modalità di calcolo del triennio, ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo: nel dettaglio, la norma dispone che, esclusivamente ai fini del controllo sul rispetto del divieto di cumulo nel triennio, gli stessi si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati e che per il calcolo del cumulo degli aiuti medesimi il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale.
A tale adempimento deve provvedere - nel caso specifico - l'Agenzia delle entrate, con la precisazione che “l'impossibilità di registrazione dell'aiuto per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, determina l'illegittimità della fruizione”;
- l’articolo 14 stabilisce, invece, che a decorrere dal 1° luglio 2020 il controllo del massimale avviene esclusivamente attraverso la consultazione del Registro medesimo (art.14, comma 6), ove gli aiuti fiscali in parola verranno registrati ad opera dell’Agenzia delle Entrate - come detto, nell’esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati (art.10, comma 1) – che ne trarrà le informazioni dalle apposite sezioni o prospetti dedicati agli Aiuti di Stato, la cui compilazione è stata introdotta nei Modelli delle Dichiarazioni fiscali a decorrere dalle Dichiarazioni 2019 per l’esercizio 2018.

Al riguardo si richiama altresì l’attenzione sul concetto di impresa unica - rilevante ai fini del rispetto del divieto di cumulo degli aiuti “ de minimis” - come definito dall’articolo 2, paragrafo 2 di ciascuno dei regolamenti comunitari citati.
Nello specifico, per impresa unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Per impresa singola si intende l’impresa per la quale non sussistono le condizioni per essere definita impresa unica.

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