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Esenzione per le ONLUS per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio
2023
Articolo 2 bis L.R. 25 gennaio 2002, n. 3 ( Legge finanziaria 2002) - Testo storico
Con l’articolo 2bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all’1 gennaio 2002 e sino al periodo di imposta antecedente a quello in corso all’1 gennaio 2023, le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), comprese le cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della Legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 sono state esentate dal pagamento dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP).
Beneficiari di tale agevolazione sono i soggetti che, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 460/97, possono qualificarsi Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) iscritti all’Anagrafe delle ONLUS.
Tale disposizione è stata oggetto di una norma di interpretazione autentica introdotta dall’art. 1, comma 13, lett. c), della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), la quale ha stabilito che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2004, le cooperative sociali di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), della Legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, in quanto ONLUS di diritto, rientrano nell’ambito di applicazione del regime di esenzione di cui all’a rt. 2 bis della Legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3.
Relativamente ai periodi d’imposta 2002 e 2003, si precisa che, in deroga alla citata disposizione di cui alla L.R. 3/2002, per le cooperative sociali di tipo a) trovava applicazione l’a liquota ridotta del 3,50% (ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 1, lettera b), della L.R. 3/2002 e dell’art. 7, comma 11, della L.R. 23/2002 con riferimento al periodo d’imposta 2002; dall’ art. 1, comma 14, lettera b), della L.R. 1/2003 con riferimento al periodo d’imposta 2003).
Ai fini delle disposizioni citate si evidenzia che, in data 26 ottobre 2006, è stata emanata la legge regionale n. 20 recante “Norme in materia di cooperazione sociale”, la quale ha sostituito la L.R. 7 febbraio 1992, n. 7.
Per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso all’1 gennaio 2023, operano quindi le previgenti disposizioni e rimangono valide le indicazioni fornite per l’accesso alla agevolazione con la Circolare esplicativa 20 aprile 2007 n. 6. emanata dalla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie.
Nuovo regime di esenzione in “de minimis” a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2023
Articolo 2 bis, L.R. 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002) - testo vigente
Articolo 11, comma 11, L.R. 10 agosto 2023, n. 13 (Legge di assestamento del bilancio per gli
anni 2023-2025)
Articolo 2, L.R. 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione)
In ragione delle modifiche apportate con l’introduzione del comma 1bis al citato articolo 2bis della L.R. 3/2002 dall’articolo 11, comma 11, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Legge di assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), a decorrere dal periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2023 e sino alla data di abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), così come stabilita dall'articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (recante il Codice del terzo settore), l’esenzione dal pagamento del tributo IRAP per le ONLUS viene assoggettata al rispetto dei limiti imposti dai Regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato in “de minimis” come richiamati dal nuovo comma 1bis dell’articolo 2bis.
Ciò in considerazione del definitivo superamento del modello organizzativo ONLUS imposto dal
citato D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) che ha introdotto il Registro Unico del Terzo
Settore (RUNTS) e ha imposto la obbligatoria trasformazione delle ONLUS esistenti nel modello
organizzativo di uno degli Enti iscrivibili al RUNTS medesimo, il quale Registro impone per tutti
il rispetto delle soglie comunitarie in materia di aiuti di Stato per le agevolazioni fiscali ivi
previste.
Pertanto in analogia con quanto prescritto dall’articolo 88, comma 1, del Codice del Terzo
settore, l’esenzione in parola a decorrere dal periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2023 e
sino alla data di abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
viene concessa dal legislatore regionale entro i limiti imposti dalla normativa europea per gli
aiuti “de minimis” di cui Regolamento generale (UE) n. 1407/2013 e al Regolamento (UE) n. 1408/2013
per il settore agricolo.
Si rappresenta al riguardo che, in forza delle modifiche apportate dall’articolo 2 della
L.R. 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione) all’articolo 2 bis
L.R. 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), per effetto del quale è stato modificato il
comma 1 bis e introdotto il comma 1 ter, il rinvio ai regolamenti comunitari in materia di aiuti “
de minimis” come richiamati al comma 1 bis si intende altresì riferito ai successivi regolamenti
comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti
medesimi. E’ pertanto alla disciplina da quest’ultimi come risultante tempo per tempo
vigente, che occorre fare riferimento in sede di applicazione della esenzione in parola, e ciò
anche in relazione
all’individuazione del periodo di riferimento per il cumulo degli aiuti in “de
minimis” e
delle soglie massime di aiuto.
Si segnala a tal proposito:
- l’emanazione del nuovo
Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 che sostituisce
il Regolamento (UE) 18 dicembre 2013 n. 1407 - Aiuti "de minimis" generale, venuto a scadenza, che
apporta modifiche sostanziali rispetto alla precedente disciplina, quali ad esempio l’aumento del
massimale prescritto per gli aiuti “de minimis” previste dal medesimo Regolamento generale sino a
300 mila euro nel triennio di riferimento;
- l’emanazione del
Regolamento 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 modificativo del
regolamento 1408/2013 dedicato al settore dell’agricoltura, che ha previsto, tra l’altro, l’e
levazione del massimale previsto per il cumulo degli aiuti “de minimis” a 50 mila euro calcolati
però nell’arco di tre anni e non più nell’arco di tre esercizi, prorogando al contempo la durata
del citato regolamento 1408/2013 sino al 31 dicembre 2032.
Si richiama l’attenzione sulle cause di preclusione per l’accesso alle agevolazioni fiscali
di cui all’articolo 5, comma 6, L.R. 2014, n.1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e
il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie
correlate), come modificato dalla Legge regionale 17 luglio 2017, n. 26, il quale dispone
che
ai fini dell'accesso a finanziamenti, benefici e vantaggi economici regionali, comunque
denominati, da parte di esercizi pubblici, commerciali, circoli privati e altri luoghi
deputati all'intrattenimento,
costituisce requisito essenziale l'assenza, nei locali di tali attività, di apparecchi per
il gioco lecito, e pertanto, laddove ricorrente tale condizione, la stessa impedisce l’accesso
anche a tutte le manovre di riduzione/esenzione previste in materia fiscale dalle vigenti leggi
regionali.
Informazioni di maggiore dettaglio sono disponibili al documento di cui al link sottostante:
Cause di impedimento per l'accesso delle agevolazioni fiscali regionali da parte
di esercizi e locali dotati di apparecchi per il gioco lecito
Al contempo si rammenta che in ragione delle modifiche introdotte con L.R. 26/2017, all’a
rticolo 2, comma 7, della L.R. 2/2006, è consentita la cumulabilità tra la presente agevolazione e
la riduzione dell’aliquota IRAP prevista dall’articolo 8 bis, comma 2, della L.R. 1/2014 per gli
esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati che dismettono volontariamente tutti gli
apparecchi per il gioco lecito.
Nel caso ci si avvalga di tale facoltà, si rimanda alla lettura di cui al seguente Avviso
riguardo alle modalità di compilazione del sotto riportato modello di Dichiarazione IRAP:
ATTENZIONE
L’assoggettamento ai limiti imposti dal regime “de minimis” implica che a decorrere dal periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2023 e fino alla abrogazione del citato articolo 10 del D.lgs. 460/1997, per le ONLUS non ancora trasmigrate nel Registro degli Enti del Terzo settore (RUNTS) ed ancora attive, assume rilevanza la disciplina introdotta dal legislatore statale sugli aiuti “de minimis” inerente alla istituzione del REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO (RNA) di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, Registro nel quale debbono confluire tutte le informazioni sugli aiuti di Stato fruiti, ivi compresi quelli fiscali.
Pertanto, per quanto concerne la verifica del massimale relativo agli aiuti “de minimis”,
rispetto al divieto di cumulo degli aiuti “de minimis” oltre le soglie comunitarie prestabilite, si
rappresenta che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2017, opera la nuova disciplina prevista dal
Decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n.
115, recante la disciplina per il funzionamento del
Registro nazionale degli Aiuti di Stato (operativo dal 12 agosto 2017), di cui si
richiamano in particolare le disposizioni contenute negli articoli 10 e 14.
Nello specifico:
- l’articolo 10 del richiamato D.M. 115/2017 ha introdotto per gli
aiuti fiscali (in quanto aiuti non subordinati all’adozione di provvedimenti di
concessione) una nuova disciplina riguardo le modalità di calcolo del triennio, ai fini della
verifica del rispetto del divieto di cumulo: nel dettaglio, la norma dispone che,
esclusivamente ai fini del controllo sul rispetto del divieto di cumulo nel
triennio, gli stessi si intendono
concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti
nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale
nella quale sono dichiarati e che per il calcolo del cumulo degli aiuti medesimi il
Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la
registrazione dell'aiuto individuale.
A tale adempimento deve provvedere - nel caso specifico - l'Agenzia delle entrate, con la
precisazione che “l'impossibilità di registrazione dell'aiuto per effetto del superamento
dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente,
determina l'illegittimità della fruizione”;
- l’articolo 14 stabilisce, invece, che a decorrere dal 1° luglio 2020 il controllo del
massimale avviene esclusivamente attraverso la consultazione del Registro medesimo (art.14, comma
6), ove gli aiuti fiscali in parola verranno registrati ad opera dell’Agenzia delle Entrate - come
detto, nell’esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale
sono dichiarati (art.10, comma 1) – che ne trarrà le informazioni dalle apposite sezioni o
prospetti dedicati agli Aiuti di Stato, la cui compilazione è stata introdotta nei Modelli delle
Dichiarazioni fiscali a decorrere dalle Dichiarazioni 2019 per l’esercizio 2018.
Al riguardo si richiama altresì l’attenzione sul concetto di
impresa unica - rilevante ai fini del rispetto del divieto di cumulo degli aiuti “
de minimis” - come definito dall’articolo 2, paragrafo 2 di ciascuno dei regolamenti comunitari
citati.
Nello specifico, per
impresa unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una
delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra
impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù
di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di
quest'ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo
stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli
azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il
tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Per
impresa singola si intende l’impresa per la quale non sussistono le condizioni per
essere definita
impresa unica.