Articolo 2 della LR 26 gennaio 2004, n. 1, art. 1, commi da 13 a 17 (Disposizioni di carattere finanziario ed in materia di entrate)

Articolo 14, comma 3, della LR 29 dicembre 2018 (Legge di stabilità 2019)

Articolo 3, L.R. 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione)

A decorrere dal periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2019, è prevista per le nuove imprese artigiane che si iscrivono all'AIA (Albo Provinciale delle Imprese Artigiane) una riduzione dell'aliquota IRAP pari allo 0,73 per cento da applicare all’aliquota base di cui all’articolo 16, comma 1, del Decreto legislativo 446/1997.

Tale agevolazione è prevista per un massimo di cinque periodi di imposta, a decorrere da quello di iscrizione all’A.I.A. .

Si segnala che, in ragione delle modifiche introdotte dall’articolo 14, comma 3, della L.R. 29 dicembre 2018 (Legge di stabilità 2019), a decorrere dal richiamato periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2019, non è più prevista la riduzione dell0 0,92 per cento per le nuove imprese artigiane insediate nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano, come classificate, ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 33/2002, dall’Allegato A alla Delibera di Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico).

Si rammenta che invece, sino al periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2018 compreso, la previgente disciplina prevedeva per le nuove imprese artigiane, sempre per un massimo di cinque periodi di imposta a decorrere da quello di iscrizione all’A.I.A., una riduzione dell’aliquota IRAP così articolata:
a) 0,92 per cento per le nuove imprese insediate nelle zone classificate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), ovvero per le nuove imprese artigiane insediate nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano, come classificate, ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 33/2002, dall’Allegato A alla Delibera di Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303;
b) 0,73 per cento per le nuove imprese insediate nelle altre aree del territorio regionale.

A tal riguardo si richiamano le indicazioni fornite con la Circolare 1/2016, ai cui contenuti integralmente si rinvia sia con riferimento ai presupposti e alle condizioni cui era subordinato l’accesso e la fruizione della misura agevolativa con riferimento ai periodi di imposta sino al 2018 compreso; sia per quanto delle medesime condizioni trovi ancora applicazione dopo le modifiche apportate a decorrere dal periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2019.

Si precisa che, anche dopo le modifiche apportate, la misura agevolativa rimane soggetta alla normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

Si rappresenta al riguardo che, in forza delle modifiche apportate dall’articolo 3 della L.R. 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione) all’articolo 1, comma 16 della L.R. 1/2004 (Legge finanziaria 2004), il rinvio al regolamento (UE) n. 1407/2013 in materia di aiuti “de minimis” ivi contenuto si intende altresì riferito ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti medesimi. È pertanto alla disciplina da quest’ultimi come risultante tempo per tempo vigente, che occorre fare riferimento in sede di applicazione della riduzione di aliquota in parola, e ciò anche in relazione all’individuazione del periodo di riferimento per il cumulo degli aiuti in “de minimis” e delle soglie massime di aiuto.

Si segnala a tal proposito l’emanazione del nuovo Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 che sostituisce il Regolamento (UE) 18 dicembre 2013 n. 1407 - Aiuti "de minimis" generale, venuto a scadenza, che apporta modifiche sostanziali rispetto alla precedente disciplina, quali ad esempio l’aumento del massimale prescritto per gli aiuti “de minimis” previste dal medesimo Regolamento generale sino a 300 mila euro nel triennio di riferimento.

Inoltre, come specificato dai commi 17 bis e 17 ter, introdotti nell’articolo 1 della L.R. 1/2004 (Legge finanziaria 2004) dal citato articolo 3 della L.R. 3/2024, ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), a decorrere dall’1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti “de minimis” già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato. A decorrere da tale termine, per i soggetti che applicano le riduzioni di cui alla presente legge la verifica circa il rispetto dei limiti previsti dall’articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 115/2017, è effettuata dalla Agenzia delle Entrate in occasione della registrazione dell’aiuto fiscale in “de minimis” nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

In conformità con quanto stabilito dall’articolo 10, comma 4, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 115/2017, l’impossibilità di registrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’aiuto “de minimis” per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto “de minimis” pertinente, determina l’illegittimità della fruizione

 Si richiama l’attenzione sulle cause di preclusione per l’accesso alle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 5, comma 6, L.R. 2014, n.1, dettagliate nel sottostante Avviso, alla cui lettura si rimanda:

Al contempo si rammenta che in ragione delle modifiche introdotte con LR 26/2017, all’articolo 2, comma 7, della LR 2/2006, è consentita la cumulabilità tra la presente agevolazione e la riduzione dell’aliquota IRAP prevista dall’articolo 8 bis, comma 2, della L.R 1/2014 per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati che dismettono volontariamente tutti gli apparecchi per il gioco lecito.

Nel caso ci si avvalga di tale facoltà, si rimanda alla lettura di cui al seguente Avviso riguardo alle modalità di compilazione del modello di Dichiarazione IRAP:

ATTENZIONE

Per quanto concerne la verifica del massimale relativo agli aiuti “de minimis”, rispetto al divieto di cumulo degli aiuti “de minimis” oltre le soglie comunitarie prestabilite, si rappresenta che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, opera la nuova disciplina prevista dal Decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (operativo dal 12 agosto 2017), di cui si richiamano in particolare le disposizioni contenute negli articoli 10 e 14.

Nello specifico:
- l’articolo 10 del richiamato D.M. 115/2017 ha introdotto per gli aiuti fiscali (in quanto aiuti non subordinati all’adozione di provvedimenti di concessione) una nuova disciplina riguardo le modalità di calcolo del triennio, ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo: nel dettaglio, la norma dispone che, esclusivamente ai fini del calcolo del cumulo nel triennio, gli stessi si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati, precisando che per il calcolo del cumulo degli aiuti medesimi il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale.

A tale adempimento deve provvedere - nel caso specifico - l'Agenzia delle entrate, con la precisazione che “l'impossibilità di registrazione dell'aiuto per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, determina l'illegittimità della fruizione”.

Tale regime opera relativamente agli aiuti fiscali i cui presupposti per la fruizione si sono verificati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017;
- l’articolo 14 stabilisce, invece, il permanere dell’obbligo di acquisizione della dichiarazione sostituiva di atto notorio ai fini del controllo del massimale degli aiuti “de minimis” solo sino al 1° luglio 2020. Dopo tale data, è previsto che il controllo del massimale avvenga esclusivamente attraverso la consultazione del Registro medesimo (art.14, comma 6), ove gli aiuti fiscali in parola verranno registrati ad opera dell’Agenzia delle Entrate - come detto, nell’e sercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati (art.10, comma 1) – che ne trarrà le informazioni dalle apposite sezioni o prospetti dedicati agli Aiuti di Stato, la cui compilazione è stata introdotta nei Modelli delle Dichiarazioni fiscali a decorrere dalle Dichiarazioni 2019 per l’esercizio 2018.

Pertanto, stante il vigente quadro normativo, il sistema informatico per l’invio telematico delle dichiarazioni “de minimis” relative alle riduzioni di aliquota IRAP è rimasto operativo solo con riferimento ai periodi di imposta precedenti e sino al periodo di imposta 2018 compreso.

Si segnala al riguardo che proprio tale contesto normativo, che ha introdotto regole non omogenee per uno degli esercizi interessati dal triennio di passaggio fra i due regimi (il 2018 rispetto ai due precedenti), aveva imposto la sospensione dell’applicativo informatico, in attesa di conoscere l’esito dell’istanza di consulenza giuridica che l’Amministrazione regionale ha ritenuto di formulare nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, al fine di pervenire a una corretta interpretazione delle nuove disposizioni, cui sarebbe conseguito l’adeguamento dell’a pplicativo informatico stesso ma esclusivamente con riferimento al periodo di imposta 2018.

A decorrere dal 1° luglio 2020 con riferimento al periodo di imposta 2019 tale adempimento non è più richiesto.

Al riguardo si richiama altresì l’attenzione sul concetto di impresa unica - rilevante ai fini del rispetto del divieto di cumulo degli aiuti “ de minimis” - come definito dall’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento comunitario citato.

Nello specifico, per impresa unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’u ltima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Per impresa singola si intende l’impresa per la quale non sussistono le condizioni per essere definita impresa unica.

Accesso al servizio di invio telematico

Con l’entrata a regime della nuova disciplina prevista dall’articolo 10 Decreto Ministeriale 115/2017, recante il Regolamento per il funzionamento del Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), a decorrere dal periodo di imposta 2018 operano le nuove regole per il calcolo del cumulo della soglia massima di aiuti de minimis sotto forma di “aiuti fiscali” nel triennio di riferimento e al contempo, decorrere dal 1° luglio 2020, ai sensi del successivo articolo 14 del richiamato decreto, l’obbligo di acquisizione della dichiarazione sostituiva di atto notorio riguardo al rispetto di tale obbligo, è venuto meno, facendo fede in tal senso il suddetto Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA).

Ne consegue che a decorrere dagli aiuti fiscali fruiti con riferimento al periodo di imposta 2019 non è più necessario procedere all’invio telematico della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante gli aiuti concessi nel triennio di riferimento.

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