Articolo 14, commi 11-15, L.R. 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)
Articolo 12, commi 5-10, L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020)
Articolo 12, commi 6 e ss., L.R. 5 agosto 2022, n. 13 (Legge di assestamento al bilancio regionale 2022-2024)
Articolo 12, commi 1 e ss, L.R. 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023)
Articoli 11 e 12,  L.R. 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione)

Si comunica che con legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023) la misura dedicata alle imprese che sostengono spese per il benessere dei dipendenti a tempo indeterminato, nel regime più favorevole previsto dall’articolo 12 della legge regionale 24/2019 per i soli periodi di imposta 2020, 2021 e 2022, è divenuta una agevolazione “a regime” non più limitata a specifiche annualità.
Pertanto tale riduzione di aliquota, così come disciplinata per i periodi di imposta 2020, 2021 e 2022, trova applicazione anche per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2023 e per quelli ad esso successivi.

Con l’articolo 14, commi 11-15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), il legislatore regionale ha introdotto una nuova misura agevolativa in ambito IRAP, in ragione della quale le imprese e i professionisti che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, abbiano sottoscritto contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell' articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), per l'arricchimento del sistema del benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato, stabilmente impiegati sul territorio regionale, attraverso l'adozione di iniziative di aiuto sociale, individuale e familiare, sotto il profilo sanitario, sociale ed educativo, possono applicare - con riferimento al valore della produzione netta realizzato sul territorio regionale - una riduzione della vigente aliquota IRAP pari all’1 per cento.
Nello specifico, il comma 11, in combinato disposto con l’articolo 12 del citato articolo 14 della legge regionale 29/2018, prevede che l’agevolazione si applica ai soggetti passivi che, avendo sottoscritto i contratti e gli accordi di cui sopra, abbiano sostenuto nel corso del periodo d'imposta considerato le spese indicate al comma 11 del medesimo articolo per le quali sia prevista la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi secondo la normativa vigente.
Tale agevolazione, così come descritta, trova applicazione, in ragione delle modifiche apportate al vigente quadro normativo dall’articolo 12, commi 5 e ss., della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), esclusivamente con riferimento al periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2019.
Ed infatti, le richiamate disposizioni della Legge di stabilità 2020 hanno introdotto per i periodi di imposta 2020 e 2021 talune peculiarità nella misura agevolativa in parola, non contemplate dalla disciplina inerente all’esercizio 2019.
Successivamente, la legge regionale 5 agosto 2022 n. 13 (Legge di assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024) ha modificato il comma 5 dell’articolo 12 della legge regionale 24/2019, al fine di estendere al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022 l’applicazione della riduzione di aliquota Irap così come già disciplinata per le annualità 2020 e 2021 dal citato articolo 12, commi 5 e ss. della legge regionale 24/2019.
Infine, con l’articolo 12, commi 1 e ss., della L.R. 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023) la misura agevolativa, nel regime più favorevole previsto dall’articolo 12 della legge regionale 24/2019 per i periodi di imposta 2020, 2021 e 2022, è divenuta una agevolazione “a regime” non più limitata a specifiche annualità.
Pertanto tale riduzione di aliquota, così come disciplinata per i periodi di imposta 2020, 2021 e 2022, trova applicazione anche per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2023 e per quelli ad esso successivi.
Nello specifico:
a) per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2020 e per quelli ad esso successivi, l’agevolazione si applica anche laddove le spese a favore dei dipendenti siano previste, oltre che dai contratti territoriali o aziendali, anche dai collettivi nazionali, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
b) laddove, inoltre, non trovi specifica applicazione alcuno dei vigenti contratti collettivi nazionali o territoriali e i medesimi soggetti non possano sottoscrivere contratti aziendali in quanto privi di rappresentanza sindacale interna, gli stessi possono fruire dell’agevolazione per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 recependo il contratto collettivo territoriale di settore.
L'agevolazione è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e al Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
Si rappresenta al riguardo che, in forza delle modifiche apportate dagli articoli 11 e 12 della L.R. 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione) rispettivamente al comma 14 dell’articolo 14 della L.R. 29/2018 e al comma 9 dell’articolo 12 della L.R. 24/2019 L.R. 2/2006, il rinvio ai regolamenti comunitari in materia di aiuti “de minimis” si intende altresì riferito ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti medesimi. È pertanto alla disciplina prevista da quest’ultimi come risultanti tempo per tempo vigenti, che occorre fare riferimento in sede di applicazione della misura agevolativa in parola, e ciò anche in relazione all’individuazione del periodo di riferimento per il cumulo degli aiuti in “de minimis” e delle soglie massime di aiuto.
Si segnala a tal proposito:
- l’emanazione del nuovo Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 che sostituisce il Regolamento (UE) 18 dicembre 2013 n. 1407 - Aiuti "de minimis" generale, venuto a scadenza, che apporta modifiche sostanziali rispetto alla precedente disciplina, quali ad esempio l’aumento del massimale prescritto per gli aiuti “de minimis” previste dal medesimo regolamento generale sino a 300 mila euro nel triennio di riferimento;
- l’emanazione del Regolamento 2024/3118 del 10 dicembre 2024 modificativo del Regolamento 1408/2013 dedicato al settore dell’agricoltura, che ha previsto, tra l’altro, l’elevazione del massimale previsto per il cumulo degli aiuti “de minimis” a 50 mila euro calcolati però nell’arco di tre anni e non più nell’arco di tre esercizi, prorogando al contempo la durata del citato Regolamento 1408/2013 sino al 31 dicembre 2032;
- l’emanazione del Regolamento 2023/2391 del 4 ottobre 2023 modificativo del Regolamento 717/2014 dedicato al settore della pesca e acquacoltura, che ha previsto, tra l’altro, l’elevazione del massimale previsto per il cumulo degli aiuti “de minimis” a 40 mila euro e prorogata la durata sino al 31 dicembre 2029.

Si segnala altresì che in ragione del mutato quadro normativo regionale e nazionale di riferimento di cui sopra, l’originario Regolamento, di cui al D.P.Reg. 28 ottobre 2019 n.195/Pres., recante i criteri e modalità per beneficiare dell'agevolazione in parola a decorrere dal periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2019, è stato nel tempo integrato e modificato, anche al fine di distinguere la diversa disciplina della misura in parola come disciplinata per il periodo di imposta 2019 (riconducibile alla Legge di stabilità 2019) rispetto al diverso regime più favorevole introdotto, dapprima, per i soli periodi di imposta 2020, 2021 ( Legge di stabilità 2020) e 2022 (Legge di assestamento al bilancio 2022) e poi trasformata - siccome disciplinata per le annualità 2020, 2021 e 2022 - in una misura agevolativa permanente a decorrere dal periodo di imposta 2023.
Nello specifico:
- è stato esplicitato, in ordine all’applicazione dei contratti ed accordi collettivi, che il richiamo normativo alla avvenuta sottoscrizione dei medesimi deve intendersi riferito sia ai contratti e agli accordi che il datore di lavoro già applichi nel periodo di imposta considerato, in quanto siano stati stipulati in annualità precedenti ma siano ancora vigenti al momento in cui l’impresa sostenga le spese ivi previste che danno diritto alla agevolazione in parola, sia ai contratti e agli accordi che il datore di lavoro sottoscriva entro la data di chiusura del periodo di imposta considerato;
- si è dato conto del mutato regime introdotto con l’avvio del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in materia di aiuti di stato, prevedendo lo stesso sia il superamento degli obblighi dichiarativi da parte dei beneficiari di agevolazioni fiscali ai fini della verifica del rispetto delle soglie comunitarie “de minimis” nel triennio di riferimento, sia nuove modalità di computo dello stesso, che attribuiscono all’Agenzia delle Entrate il ruolo di soggetto responsabile della registrazione;
- per le ragioni suddette, è stato espunto dal testo regolamentare vigente ogni riferimento ogni riferimento al vigente Protocollo d’intesa in essere con il Comando regionale della Guardia di Finanza per il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti gli aiuti “de minimis” concessi, attesa la sopravvenuta irrilevanza di tale strumento collaborativo con riferimento alla misura agevolativa in parola, venendo tale adempimento sostituito dai controlli effettuati dalla Agenzia delle Entrate in sede di registrazione del beneficio nel citato Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- è stato dato conto della avvenuta estensione della agevolazione in parola, dapprima, al solo periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2022 (in virtù della Legge di assestamento al bilancio regionale 2022) e, successivamente della sua trasformazione in misura “a regime”; quindi permanente, in virtù della Legge di stabilità 2023 nel regime più favorevole siccome previsto per le annualità 2020,2021 e 2022;
- da ultimo, in ragione dell’inserimento delle modifiche apportate dagli articoli 11 e 12 della L.R. 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione) rispettivamente al comma 14 dell’articolo 14 della L.R. 29/2018 e al comma 9 dell’articolo 12 della L.R. 24/201, si è dato conto dell’introduzione del rinvio dinamico ai regolamenti comunitari in materia di aiuti “de minimis” tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti medesimi ivi richiamati.

Si richiama l’attenzione sulle cause di preclusione per l’accesso alle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 5, comma 6, L.R. 2014, n.1, dettagliate nel sottostante Avviso, alla cui lettura si rimanda:

Al contempo si rammenta che in ragione delle modifiche introdotte con L.R. 26/2017, all'articolo 2, comma 7, della L.R. 2/2006, è consentita la cumulabilità tra la presente agevolazione e la riduzione dell’aliquota IRAP prevista dall’articolo 8 bis, comma 2, della L.R. 1/2014 per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati che dismettono volontariamente tutti gli apparecchi per il gioco lecito.
Nel caso ci si avvalga di tale facoltà, si rimanda alla lettura di cui al seguente Avviso, riguardo alle modalità di compilazione del modello di Dichiarazione IRAP:
Avviso modalità di compilazione della dichiarazione IRAP in caso di cumulo dell'agevolazione IRAP di cui dall’articolo 8bis, comma 2, della l.r. 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate) con una delle riduzioni di aliquota IRAP previste dalla normativa regionale

ATTENZIONE

Per quanto concerne la verifica del massimale relativo agli aiuti “de minimis”, rispetto al divieto di cumulo degli aiuti “de minimis” oltre le soglie comunitarie prestabilite, si rappresenta che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, opera la nuova disciplina prevista dal Decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2015, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (operativo dal 12 agosto 2017), di cui si richiamano in particolare le disposizioni contenute negli articoli 10 e 14.
Nello specifico:
- l’articolo 10 del richiamato D.M. 115/2017 ha introdotto per gli aiuti fiscali (in quanto aiuti non subordinati all’adozione di provvedimenti di concessione) una nuova disciplina riguardo le modalità di calcolo del triennio, ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo: nel dettaglio, la norma dispone che, ai fini del controllo sul rispetto del divieto di cumulo, gli stessi si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati e che per il calcolo del cumulo degli aiuti medesimi il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale.
A tale adempimento deve provvedere - nel caso specifico - l'Agenzia delle entrate, con la precisazione che “l'impossibilità di registrazione dell'aiuto per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, determina l'illegittimità della fruizione”.
Tale regime opera relativamente agli aiuti fiscali i cui presupposti per la fruizione si sono verificati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017;
- l’articolo 14 stabilisce, invece, che a decorrere dal 1° luglio 2020 il controllo del massimale avviene esclusivamente attraverso la consultazione del Registro medesimo (art.14, comma 6), ove gli aiuti fiscali in parola verranno registrati ad opera dell’Agenzia delle Entrate - come detto, nell’esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati (art.10, comma 1) – che ne trarrà le informazioni dalle apposite sezioni o prospetti dedicati agli Aiuti di Stato, la cui compilazione è stata introdotta nei Modelli delle Dichiarazioni fiscali a decorrere dalle Dichiarazioni 2019 per l’esercizio 2018.
Pertanto, stante il vigente quadro normativo, con riferimento alla misura agevolativa in parola, introdotta a decorrere dal periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2019, non è previsto l’inoltro delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio all’Amministrazione regionale ai fini della verifica del rispetto della soglia di cumulo degli aiuti “de minimis” concessi, in quanto a decorrere dal 1° luglio 2020 con riferimento al periodo di imposta 2019 tale adempimento non è più richiesto.

Al riguardo si richiama altresì l’attenzione sul concetto di impresa unica - rilevante ai fini del rispetto del divieto di cumulo degli aiuti “ de minimis” - come definito dall’articolo 2, paragrafo 2 di ciascuno dei regolamenti comunitari citati.
Nello specifico, per impresa unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Per impresa singola si intende l’impresa per la quale non sussistono le condizioni per essere definita impresa unica.

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