contenuti
Articolo 2 bis - LR 18 gennaio 2006, n. 2 - Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale (Legge finanziaria 2006)
Articolo 5 - L.R.10 maggio 2024, n. 3 - Disposizioni multisettoriali e di semplificazione
Con l’articolo 14, comma 6 della legge regionale 28 dicembre 2019, n. 29 (Legge di stabilità 2019), il legislatore regionale ha introdotto l’articolo 2bis alla legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, in forza del quale, a decorrere dal periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2019, ai soggetti ai soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che assumono a tempo indeterminato, nel territorio regionale, soggetti che nei 48 mesi precedenti l’assunzione hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di crisi aziendale, così come definiti dal comma 4 del citato articolo 2bis, spetta una deduzione dall'imponibile Irap, su base annua, per ogni unità lavorativa dipendente assunta, che varia, in ragione dell’età, da un minimo di 20.000 euro sino a un massimo di 40.000 euro.
L'agevolazione spetta per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i due successivi periodi d'imposta.
Per accedere all’agevolazione è necessario che i soggetti passivi incrementino il numero di
lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero di lavoratori
assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente.
Per continuare a fruirne nei due successivi periodi di imposta è necessario che sia mantenuto
il livello occupazionale, riferito a tutti i lavoratori i dipendenti, sia a tempo indeterminato che
a tempo determinato, che l'azienda aveva al momento dell'assunzione agevolata.
La deduzione, così come articolata, è aggiuntiva rispetto a quelle spettanti nell'ambito
delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale.
Le deduzioni, così come diversamente articolate in ragione dell’età del soggetto assunto, non
sono alternative tra loro ma possono essere cumulate (per esemplificare: se si assumono un soggetto
di 20 anni ed un soggetto di 46 anni, spettano 60.000 euro di deduzioni annue per il periodo di
imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i due periodi di imposta successivi, fermo restando il
rispetto delle condizioni richieste dal legislatore per l’accesso e per la conservazione
dell'agevolazione).
Con il D.P.Reg. 6 settembre 2019 n. 152/Pres è stato emanato il Regolamento con cui sono
stati stabiliti i criteri e modalità per beneficiare dell'agevolazione.
Con la Circolare n. 8 del 2019 sono state fornite ulteriori indicazioni a corredo e a
specificazione della normativa richiamata.
Si richiama l’attenzione sulle cause di preclusione per l’accesso alle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 5, comma 6, L.R. 2014, n.1, dettagliate nel sottostante Avviso, alla cui lettura si rimanda:
L'agevolazione è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
Si rappresenta al riguardo che, in forza delle modifiche apportate dall’articolo 5 della L.R. 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione) all’articolo 2 bis, comma 8 della L.R. 2/2006, il rinvio ai regolamenti comunitari in materia di aiuti “de minimis” si intende altresì riferito ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti medesimi. È pertanto alla disciplina prevista da quest’ultimi come risultanti tempo per tempo vigenti, che occorre fare riferimento in sede di applicazione della deduzione in parola, e ciò anche in relazione all’individuazione del periodo di riferimento per il cumulo degli aiuti in “de minimis” e delle soglie massime di aiuto.
Si segnala a tal proposito:
- l’emanazione del nuovo Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 che sostituisce il Regolamento (UE) 18 dicembre 2013 n. 1407 - Aiuti "de minimis" generale, venuto a scadenza, che apporta modifiche sostanziali rispetto alla precedente disciplina, quali ad esempio l’aumento del massimale prescritto per gli aiuti “de minimis” previste dal medesimo regolamento generale sino a 300 mila euro nel triennio di riferimento;
- l’emanazione del Regolamento 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 modificativo del regolamento 1408/2013 dedicato al settore dell’agricoltura, che ha previsto, tra l’altro, l’elevazione del massimale previsto per il cumulo degli aiuti “de minimis” a 50 mila euro calcolati però nell’arco di tre anni e non più nell’arco di tre esercizi, prorogando al contempo la durata del citato regolamento 1408/2013 sino al 31 dicembre 2032;
- l’emanazione del Regolamento 2023/2391 del 4 ottobre 2023 modificativo del regolamento 717/2014 dedicato al settore della pesca e acquacoltura, che ha previsto, tra l’altro, l’elevazione del massimale previsto per il cumulo degli aiuti “de minimis” a 40 mila euro e prorogata la durata sino al 31 dicembre 2029.
ATTENZIONE
Per quanto concerne la verifica del massimale relativo agli aiuti “de minimis”, rispetto al divieto di cumulo degli aiuti “de minimis” oltre le soglie comunitarie prestabilite, si rappresenta che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, opera la nuova disciplina prevista dal Decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (operativo dal 12 agosto 2017), di cui si richiamano in particolare le disposizioni contenute negli articoli 10 e 14.
Nello specifico:
- l’articolo 10 del richiamato D.M. 115/2017 ha introdotto per gli aiuti fiscali (in quanto aiuti non subordinati all’adozione di provvedimenti di concessione) una nuova disciplina riguardo le modalità di calcolo del triennio, ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo: nel dettaglio, la norma dispone che, ai fini del controllo sul rispetto del divieto di cumulo, gli stessi si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati e che per il calcolo del cumulo degli aiuti medesimi il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale.
A tale adempimento deve provvedere - nel caso specifico - l'Agenzia delle entrate, con la precisazione che “l'impossibilità di registrazione dell'aiuto per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, determina l'illegittimità della fruizione”.
Tale regime opera relativamente agli aiuti fiscali i cui presupposti per la fruizione si sono verificati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017;
- l’articolo 14 stabilisce, invece, che a decorrere dal 1° luglio 2020 il controllo del massimale avverrà esclusivamente attraverso la consultazione del Registro medesimo (art.14, comma 6), ove gli aiuti fiscali in parola verranno registrati ad opera dell’Agenzia delle Entrate - come detto, nell’esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati (art.10, comma 1) – che ne trarrà le informazioni dalle apposite sezioni o prospetti dedicati agli Aiuti di Stato, la cui compilazione è stata introdotta nei Modelli delle Dichiarazioni fiscali a decorrere dalle Dichiarazioni 2019 per l’esercizio 2018.
Pertanto, stante il vigente quadro normativo, con riferimento alla misura agevolativa in parola, introdotta a decorrere dal periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2019, non è previsto l’inoltro delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio all’Amministrazione regionale ai fini della verifica del rispetto della soglia di cumulo degli aiuti “de minimis” concessi, in quanto a decorrere dal 1° luglio 2020 con riferimento al periodo di imposta 2019 tale adempimento non è più richiesto.
Si rappresenta che in ragione del mutato quadro normativo regionale e nazionale di riferimento di cui sopra, l’originario Regolamento, di cui al D.P.Reg.6 settembre 2019 n. 152/Pres., recante i criteri e modalità per beneficiare dell'agevolazione in parola a decorrere dal periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2019, è stato modificato e integrato allo scopo:
- di coordinarne i contenuti con la mutata disciplina imposta in materia di aiuti fiscali in “de minimis” dal Decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (operativo dal 12 agosto 2017) e il conseguente avvio del Registro medesimo;
- di recepire la modifica apportata al comma 8 dell’articolo 2 bis della L.R. 2/2006 dall’articolo 5 della L.R. 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione) sopra richiamata, con l’introduzione del rinvio dinamico ai regolamenti comunitari in materia di aiuti “de minimis” tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti medesimi ivi richiamati.
Al riguardo si richiama altresì l’attenzione sul concetto di impresa unica - rilevante ai fini del rispetto del divieto di cumulo degli aiuti “de minimis” - come definito dall’articolo 2, paragrafo 2 di ciascuno dei regolamenti comunitari citati.
Nello specifico, per impresa unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Per impresa singola si intende l’impresa per la quale non sussistono le condizioni per essere definita impresa unica.
.