contenuti
Articolo 2, L.R. 30 dicembre 2008 n. 1 - Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)
Articolo 8, L.R. 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione)
A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2009 è prevista una riduzione dello 0,92 per cento dell’aliquota IRAP di cui all’articolo 16, commi 1 e 1bis, del D.Lgs. 446/1997 così articolata:
1) per i soggetti passivi IRAP costituiti come società di capitali oppure come enti pubblici e
privati diversi dalle società, nonché trust, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio
di attività commerciali oppure come società in nome collettivo e in accomandita semplice o a quelle
ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del
TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) approvato con D.P.R. 917/1986 e per
le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del
TUIR, la riduzione si applica se alla chiusura del periodo d’imposta si avvalgono
di personale dipendente con una soglia massima di cinque dipendenti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, anche a tempo parziale.
Non rientrano nel computo dei dipendenti i soci lavoratori delle società
cooperative.
Si segnala al contempo che, in conformità con quanto affermato dal Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali nel parere formulato in data 12 novembre 2009 in risposta
all'interpello n. 79/2009, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2009,
nell'ambito del personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009),
deve intendersi ricompreso
anche il personale assunto con contratto di apprendistato (vedi articolo 15, comma
28 della Legge regionale 29 dicembre 2010).
2) per le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3 del TUIR, approvato con D.P.R. 917/1986 esercenti arti e professioni di cui all' articolo 53, comma 1, del predetto testo unico, la riduzione si applica se, alla data di chiusura del periodo d'imposta, si avvalgano di personale dipendente (non sono previste soglie massime ma è necessario che si avvalgano almeno di un dipendente, tra quelli che la legge regionale ritiene rilevanti come sopra specificato) e realizzino un volume d'affari non superiore a 120.000 euro.
L'agevolazione è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di
cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti "de minimis".
Si rappresenta al riguardo che, in forza delle modifiche apportate dall’articolo 8 della
L.R. 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione) all’articolo 2, comma
3, della L.R. 17/2008 (Legge finanziaria 2009), il rinvio al regolamento (UE) n. 1407/2013 in
materia di aiuti “de minimis” ivi contenuto si intende altresì riferito ai successivi regolamenti
comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti medesimi.
tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti medesimi. È
pertanto alla disciplina prevista da quest’ultimi come risultanti tempo per tempo vigenti, che
occorre fare riferimento in sede di applicazione della misura agevolativa in parola, e ciò anche in
relazione
all’individuazione del periodo di riferimento per il cumulo degli aiuti in “de
minimis” e d
elle soglie massime di aiuto.
Si segnala a tal proposito l’emanazione del nuovo
Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 che sostituisce
il Regolamento (UE) 18 dicembre 2013 n. 1407 - Aiuti "de minimis" generale, venuto a scadenza, che
apporta modifiche sostanziali rispetto alla precedente disciplina, quali ad esempio l’aumento del
massimale prescritto per gli aiuti “de minimis” previste dal medesimo Regolamento generale sino a
300 mila euro nel triennio di riferimento.
Inoltre, come specificato dai
commi 4 bis e 4 ter, introdotti nell’articolo 2 della L.R. 17/2008 (Legge
finanziaria 2009) dal citato
articolo 8 della L.R. 3/2024 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione),
ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio
2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli
aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modifiche e integrazioni),
a decorrere dall’1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti “de
minimis” già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato.
A decorrere da tale termine, per i soggetti che applicano le riduzioni di cui alla presente legge
la verifica circa il rispetto dei limiti previsti dall’articolo 10 del decreto del Ministero dello
sviluppo economico 115/2017, è effettuata dalla Agenzia delle Entrate in occasione della
registrazione dell’aiuto fiscale in “de minimis” nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
In conformità con quanto stabilito dall’articolo 10, comma 4, del decreto del Ministero dello
sviluppo economico 115/2017, l’impossibilità di registrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate
dell’aiuto “de minimis” per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in
relazione alla tipologia di aiuto “de minimis” pertinente, determina l’illegittimità della
fruizione
Si richiama l’attenzione sulle cause di preclusione per l’accesso alle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 5, comma 6, L.R. 2014, n.1, dettagliate nel sottostante Avviso, alla cui lettura si rimanda:
Al contempo si rammenta che in ragione delle modifiche introdotte con L.R. 26/2017, all’a
rticolo 2, comma 7, della L.R. 2/2006, è consentita la cumulabilità tra la presente agevolazione e
la riduzione dell’aliquota IRAP prevista dall’articolo 8 bis, comma 2, della L.R. 1/2014 per gli
esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati che dismettono volontariamente tutti gli
apparecchi per il gioco lecito.
Nel caso ci si avvalga di tale facoltà, si rimanda alla lettura di cui al seguente
Avviso riguardo alle modalità di compilazione del modello di Dichiarazione
IRAP:
ATTENZIONE
Per quanto concerne la verifica del massimale relativo agli aiuti “de minimis”, rispetto al
divieto di cumulo degli aiuti “de minimis” oltre le soglie comunitarie prestabilite, si rappresenta
che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, opera la
nuova disciplina prevista dal Decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio
2015, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di
Stato (operativo dal 12 agosto 2017), di cui si richiamano in particolare le disposizioni contenute
negli articoli 10 e 14.
Nello specifico:
- l’articolo 10 del richiamato D.M. 115/2017 ha introdotto per gli
aiuti fiscali (in quanto aiuti non subordinati all’adozione di provvedimenti di
concessione) una nuova disciplina riguardo le modalità di calcolo del triennio, ai fini della
verifica del rispetto del divieto di cumulo: nel dettaglio, la norma dispone che,
esclusivamente ai fini del calcolo del cumulo nel triennio, gli stessi si
intendono
concessi e sono registrati nel
Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione
della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati, precisando che per il calcolo del
cumulo degli aiuti medesimi il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella
in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale.
A tale adempimento deve provvedere - nel caso specifico - l'Agenzia delle entrate, con la
precisazione che “
l'impossibilità di registrazione dell'aiuto per effetto del superamento dell'importo
complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, determina
l'illegittimità della fruizione”.
Tale regime opera relativamente agli aiuti fiscali i cui presupposti per la fruizione si sono
verificati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017;
- l’articolo 14 stabilisce, invece, il permanere dell’obbligo di acquisizione della
dichiarazione sostituiva di atto notorio ai fini del controllo del massimale degli aiuti “de
minimis” solo
sino al 1° luglio 2020. Dopo tale data, è previsto che il controllo del massimale
avvenga esclusivamente attraverso la consultazione del Registro medesimo (art. 14, comma
6), ove gli aiuti fiscali in parola verranno registrati ad opera dell’Agenzia delle
Entrate - come detto, nell’esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione
fiscale nella quale sono dichiarati (art. 10, comma 1) – che ne trarrà le informazioni dalle
apposite sezioni o prospetti dedicati agli Aiuti di Stato, la cui compilazione è stata introdotta
nei Modelli delle Dichiarazioni fiscali a decorrere dalle Dichiarazioni 2019 per l’esercizio 2018.
Pertanto,
stante il vigente quadro normativo, il sistema informatico per l’invio telematico
delle dichiarazioni “de minimis” relative alle riduzioni di aliquota IRAP
è rimasto operativo solo con riferimento ai periodi di imposta precedenti e sino
al periodo di imposta 2018 compreso.
Si segnala al riguardo che proprio tale contesto normativo, che ha introdotto regole non
omogenee per uno degli esercizi interessati dal triennio di passaggio fra i due regimi (il 2018
rispetto ai due precedenti), aveva imposto la sospensione dell’applicativo informatico, in attesa
di conoscere l’esito dell’istanza di consulenza giuridica che l’Amministrazione regionale ha
ritenuto di formulare nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, al fine di pervenire a una
corretta interpretazione delle nuove disposizioni, cui sarebbe conseguito l’adeguamento dell’a
pplicativo informatico stesso
ma esclusivamente con riferimento al periodo di imposta 2018.
A decorrere dal 1° luglio 2020 con riferimento al periodo di imposta 2019 tale adempimento
non è più richiesto.
Al riguardo si richiama altresì l’attenzione sul concetto di
impresa unica - rilevante ai fini del rispetto del divieto di cumulo degli aiuti “
de minimis” - come definito dall’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento comunitario citato.
Nello specifico, per
impresa unica si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una
delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra
impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù
di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di
quest'ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo
stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli
azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il
tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Per
impresa singola si intende l’impresa per la quale non sussistono le condizioni per
essere definita
impresa unica.
ACCESSO AL SERVIZIO DI INVIO TELEMATICO
Con l’entrata a regime della nuova disciplina prevista dall’articolo 10 Decreto Ministeriale 115/2017, recante il Regolamento per il funzionamento del Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), a decorrere dal periodo di imposta 2018 operano le nuove regole per il calcolo del cumulo della soglia massima di aiuti de minimis sotto forma di “aiuti fiscali” nel triennio di riferimento e al contempo, decorrere dal 1° luglio 2020, ai sensi del successivo articolo 14 del richiamato decreto, l’obbligo di acquisizione della dichiarazione sostituiva di atto notorio riguardo al rispetto di tale obbligo, è venuto meno, facendo fede in tal senso il suddetto Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA).
Ne consegue che a decorrere dagli aiuti fiscali fruiti con riferimento al periodo di imposta 2019 non è più necessario procedere all’invio telematico della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante gli aiuti concessi nel triennio di riferimento.
.