La legge di stabilità 2023 (L.R. 22/2022, articolo 12, comma 1 e ss.) ha modificato il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 24/2019, che aveva introdotto un nuovo regime più favorevole per l'agevolazione in parola per gli anni di imposta 2020 e 2021 (poi esteso all’anno di imposta 2022), al fine di rendere l’agevolazione in oggetto una misura “a regime” e non più limitata a specifiche annualità.

Pertanto tale riduzione di aliquota, così come disciplinata per i periodi di imposta 2020, 2021 e 2022, trova applicazione anche per i periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2023 e per quelli ad esso successivi.

Non appena disponibile la versione coordinata del D.P.Reg. 195/2019 con le modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2023, si procederà all’aggiornamento della pagina del sito istituzionale dedicata alla manovra in oggetto, di cui al seguente link  al fine di integrarne i contenuti alla luce delle recenti modifiche introdotte.

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