È stata approvata la delibera della Giunta regionale numero 679 datata 8 maggio 2020 – di
prossima pubblicazione sul BUR - che disciplina il regime di condizionalità applicabile nel
territorio della Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno in corso.
Tale regime si applica ai beneficiari:
a) che ricevono pagamenti diretti ai sensi dei titoli III e IV del regolamento (UE) n.
1307/2013 (Domanda
unica);
b) che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013
(Ristrutturazione e riconversione dei vigneti; Vendemmia verde);
c) dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) nonché dagli
articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (Investimenti nello sviluppo di aree
forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste; Pagamenti agro-climatico-ambientali;
Agricoltura biologica; Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull’acqua;
Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici; Benessere
degli animali; Servizi silvo-ambientali e climatici, salvaguardia delle foreste);
d) dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia
programmazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 ss.mm.ii., articolo 36, lettera a),
punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) (indennità a favore degli agricoltori delle zone
montane; indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali,
diverse dalle zone montane; indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;
pagamenti agroambientali; pagamenti per il benessere degli animali; imboschimento di terreni
agricoli; indennità Natura 2000; pagamenti silvoambientali);
e) che ricevono pagamenti di cui agli articoli 85-unvicies e 103-septvicies del regolamento
(CE) n. 1234/2007 (premi di estirpazione; ristrutturazione e riconversione dei vigneti, vendemmia
verde).