La L.R. 33/2002 ha proceduto, in applicazione dei criteri descritti ai commi 1, 2 e 3 dell’a rticolo 2 in essa contenuto, a individuare con l’Allegato A alla suddetta legge i Comuni classificabili come territorio montano, includendovi però sia quelli interamente montani che quelli parzialmente montani (gruppo A di tale Allegato A ) e ha poi ulteriormente suddiviso i Comuni montani (alla stregua di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 2) in cinque ZONE MONTANE OMOGENEE (Zona omogenea della Carnia, Zona omogenea del Gemonese, Zona omogenea del Canal del Ferro e della Val Canale, Zona omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane, Zona omogenea del Natisone e Torre), di cui al gruppo B del richiamato Allegato A.
La medesima L.R. 33/2002 prevede all’articolo 21 che il territorio montano venga ulteriormente
classificato secondo tre
ZONE DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO (“A”, “B” e “C”), in base alle caratteristiche
e i criteri indicati nel medesimo articolo.
Nello specifico, il comma 3 del richiamato articolo 21 prevede che tale classificazione sia
definita dalla Giunta regionale, da sottoporre a revisione al fine di tenere conto delle
trasformazioni intervenute.
Tuttavia, all’epoca della sua entrata in vigore, sussisteva già una ripartizione in ZONE
ECONOMICHE DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO dei Comuni montani, secondo la classificazione che ne
aveva fatto la Giunta
nell’Allegato A alla Deliberazione giuntale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del
territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico), adottata ai sensi
dell'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge
finanziaria 2000).
Lo stesso legislatore regionale ha quindi deciso di tenere buona la classificazione
effettuata con tale Deliberazione giuntale n.3303/2000, prevedendo all’art. 40 che essa trovi
applicazione
fino a nuove determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 21.
Ne consegue che l’elenco di cui all’allegato A della legge 33/2002 suddivide i comuni montani
in ZONE OMOGENEE solo sulla scorta delle caratteristiche geofisiche che accomunano i territori e ne
individuano l’appartenenza all’una o all’altra zona; mentre l’iscrizione dei Comuni nell’elenco di
cui all’Allegato A di cui alla Delibera 3303/2000 presuppone una valutazione, condotta dalla
Giunta, sulle condizioni di vita, sociali ed economiche del territorio, tale da rilevare una
condizione di oggettiva difficoltà del territorio stesso e giustificare conseguentemente il suo
inserimento nell’elenco delle ZONE DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO (in una delle tre fasce zona “A”, “
B” o “C” a seconda della gravità).
Ciò posto, il richiamo dell’articolo 40 della L.R. 33/2002 alla conservazione, sino a sua
modifica, della classificazione operata dalla precedente Delibera giuntale 3303 del 2000, fa sì che
a tutt’oggi quello sia il documento di riferimento per l’individuazione delle imprese favorite
dalla misura agevolativa di cui all’articolo 2 della L.R. 1/2007.