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1. È vietato, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 20/2012:
- abbandonare cani, gatti o altri animali di affezione, lasciarli in luoghi isolati rispetto
alla dimora del detentore nonché lasciarli incustoditi per un tempo incompatibile con le loro
necessità fisiologiche ed etologiche, con riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso; il
non si applica ai cani occupati al seguito di greggi o impiegati in aziende agricole o zootecniche,
custoditi presso giardini zoologici o altri stabilimenti autorizzati dalle aziende sanitarie,
coinvolti in attività didattiche, nonché a guardia di aziende agricole, commerciali, industriali o
artigianali, purché sia garantita la presenza umana quotidiana anche negli eventuali giorni di
chiusura delle strutture. Al fine di consentire agli organismi di controllo e vigilanza di cui all’a
 rticolo 32 la verifica di tali esenzioni e comunque il rispetto delle condizioni di benessere
animale, i cani devono essere regolarmente registrati nel Sistema informativo Nazionale degli
Animali da Compagnia (SINAC), domiciliati presso una delle strutture sopra elencate e dichiarati,
ove ricorra il caso, come cani da guardiania. A tali fini, il proprietario o il detentore del cane
presenta al Comune competente per territorio una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Il proprietario o il detentore del cane
già registrato al sistema anagrafe nazionale animali da compagnia presenta la dichiarazione
sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, prevista dal comma 1
bis) dell’articolo 5 della legge regionale 20/2012, entro il 31 dicembre 2025;
- utilizzare animali nella pratica dell'accattonaggio;
- vendere animali a minorenni;
- organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali;
- detenere animali di affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi;
- detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli stessi;
- cedere animali di affezione a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli;
- il dono degli animali come premio, ricompensa, omaggio o regalo nell'ambito di giochi, feste e sagre, lotterie, attività commerciali, spettacoli;
- nella custodia di animali di affezione presso il luogo di detenzione e dimora e nei luoghi isolati di cui alla lettera a), l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, compreso il collare a scorrimento, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante, garantendo comunque un facile accesso a cibo, acqua e riparo.
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