- abbandonare cani, gatti o altri animali di affezione, lasciarli in luoghi isolati rispetto alla dimora del detentore nonché lasciarli incustoditi per un tempo incompatibile con le loro necessità fisiologiche ed etologiche, con riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso; il non si applica ai cani occupati al seguito di greggi o impiegati in aziende agricole o zootecniche, custoditi presso giardini zoologici o altri stabilimenti autorizzati dalle aziende sanitarie, coinvolti in attività didattiche, nonché a guardia di aziende agricole, commerciali, industriali o artigianali, purché sia garantita la presenza umana quotidiana anche negli eventuali giorni di chiusura delle strutture. Al fine di consentire agli organismi di controllo e vigilanza di cui all’a rticolo 32 la verifica di tali esenzioni e comunque il rispetto delle condizioni di benessere animale, i cani devono essere regolarmente registrati nel Sistema informativo Nazionale degli Animali da Compagnia (SINAC), domiciliati presso una delle strutture sopra elencate e dichiarati, ove ricorra il caso, come cani da guardiania. A tali fini, il proprietario o il detentore del cane presenta al Comune competente per territorio una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Il proprietario o il detentore del cane già registrato al sistema anagrafe nazionale animali da compagnia presenta la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, prevista dal comma 1 bis) dell’articolo 5 della legge regionale 20/2012, entro il 31 dicembre 2025;

- utilizzare animali nella pratica dell'accattonaggio;

- vendere animali a minorenni;

- organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali;

- detenere animali di affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi;

- detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli stessi;

- cedere animali di affezione a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli;

- il dono degli animali come premio, ricompensa, omaggio o regalo nell'ambito di giochi, feste e sagre, lotterie, attività commerciali, spettacoli;

- nella custodia di animali di affezione presso il luogo di detenzione e dimora e nei luoghi isolati di cui alla lettera a), l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, compreso il collare a scorrimento, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante, garantendo comunque un facile accesso a cibo, acqua e riparo.

• allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.

• detenere, porre in vendita cani importati di età inferiore ai tre mesi. L'importazione, la detenzione e la vendita devono avvenire nel rispetto del Protocollo vaccinale

• l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto

• l’utilizzo di collari elettrici e similari

• rilasciare in natura qualsiasi animale d’affezione

• l’utilizzo di gabbie rotonde

• tagliare o rimuovere le penne e le piume degli uccelli,

• l’utilizzo di acquari sferici, di bocce di vetro e di batterie di piccolissimi acquari per pesci combattenti
 

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