Pertanto, le ONLUS iscritte nell’Anagrafe che intendono continuare ad operare come enti del Terzo Settore sono tenute a presentare istanza di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 31 marzo 2026, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, DM 15 settembre 2020, n. 106.
Si ricorda che le ONLUS che non intendono iscriversi al RUNTS, in ragione della perdita della
qualifica, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. f) del Dlgs n. 460/1997, sono tenute a
devolvere, ad altri enti con finalità analoghe, il patrimonio incrementale realizzato nei periodi
di imposta in cui l'ente ha fruito della qualifica di ONLUS.
Si ricorda infine che gli enti che non possono iscriversi al RUNTS, ai sensi dell’art. 4,
comma 2 del Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 (CTS), ad esempio quelli soggetti al controllo pubblico, sono
esentati dall’obbligo di devoluzione patrimoniale, a condizione che i relativi statuti prevedano
espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale di
cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, senza finalità di lucro, e che i beni siano
destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività (art. 101, comma 8 CTS).
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