Avviso con cui si rende noto che dal 1° gennaio 2026 è stata soppressa l’Anagrafe delle ONLUS dell’Agenzia delle Entrate, le ONLUS già iscritte che intendono continuare ad operare come enti del Terzo Settore devono presentare istanza di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
Servizio affari della Presidenza e della Giunta
Si rende noto che, per effetto del decreto legge 17 giugno 2025, n. 84, dal 1° gennaio 2026 è stata soppressa l’Anagrafe delle ONLUS tenuta dall’Agenzia delle Entrate (art. 11 del Dlgs 4 dicembre 1997, n. 460).
Pertanto, le ONLUS iscritte nell’Anagrafe che intendono continuare ad operare come enti del Terzo Settore sono tenute a presentare istanza di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 31 marzo 2026, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, DM 15 settembre 2020, n. 106.
Si ricorda che le ONLUS che non intendono iscriversi al RUNTS, in ragione della perdita della qualifica, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. f) del Dlgs n. 460/1997, sono tenute a devolvere, ad altri enti con finalità analoghe, il patrimonio incrementale realizzato nei periodi di imposta in cui l'ente ha fruito della qualifica di ONLUS.
Si ricorda infine che gli enti che non possono iscriversi al RUNTS, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 (CTS), ad esempio quelli soggetti al controllo pubblico, sono esentati dall’obbligo di devoluzione patrimoniale, a condizione che i relativi statuti prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, senza finalità di lucro, e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività (art. 101, comma 8 CTS).
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