tirocini e apprendistato

Le procedure

FAQ - Le procedure

Unità operativa è la sede di svolgimento del tirocinio.

Un soggetto ospitante può attivare contemporaneamente tirocini curriculari ed extracurriculari. Relativamente ai tirocini extracurriculari possono essere al massimo quelli previsti dal Regolamento regionale. Ai fini del calcolo del limite del numero di tirocini attivabili non sono computabili i tirocini curriculari.
Ai sensi dell’art. 19, comma 1 del D.Lgs. 150/2015, sono considerati disoccupati “i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (…), la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”. Per essere considerata disoccupata, pertanto, una persona deve rilasciare la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) in forma telematica sul sito https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal. Per poter svolgere un tirocinio attivato dal Centro per l’Impiego, una persona deve necessariamente stipulare il Patto di Servizio Personalizzato presso il Centro per l’Impiego competente, essendo il tirocinio una politica attiva del lavoro.
Per i tirocini extracurriculari, la convenzione può essere riferita a più tirocini anche distribuiti in un arco temporale indicato nella convenzione stessa nel rispetto dei limiti numerici previsti dall'art. 10 del Regolamento.
Tutte le proposte di variazione che riguardano il progetto formativo vanno comunicate al soggetto promotore che le autorizzerà previa verifica.
Sì, è possibile procedere con l’attivazione purché il tirocinante, come da art. 9 comma 8 del Regolamento, abbia svolto prestazioni di lavoro occasionale (ex voucher INPS) per non più di trenta giorni (anche non consecutivi) nei sei mesi precedenti l’attivazione, presso il medesimo soggetto ospitante. Non sono ammesse prestazioni di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’Art 2222 c.c.
Lo strumento del tirocinio extracurriculare non consente l’assolvimento del diritto/dovere di istruzione. I tirocini extracurriculari si possono attivare solo per i soggetti che hanno completato almeno un percorso di istruzione e formazione professionale (IeFP) conseguendo la relativa qualifica. 
L’indennità di tirocinio è riportata nel progetto formativo e viene erogata mensilmente da parte del soggetto ospitante per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% calcolata su base mensile. Se la partecipazione è inferiore al 70% il soggetto ospitante potrà riproporzionare l’indennità parametrandola ai giorni di effettiva presenza. 
Nel progetto formativo vengono indicate le tempistiche di erogazione dell’indennità come concordate dalle parti. La modalità standard è il pagamento mensile.
Anche se il tirocinio non è un rapporto di lavoro, ai fini fiscali l’indennità di partecipazione al tirocinio è assimilata a reddito da lavoro dipendente e pertanto soggetta a trattenute IRPEF. Il soggetto ospitante è tenuto ad elaborare mensilmente il cedolino paga e a rilasciare al tirocinante la certificazione unica attestante le somme corrisposte al tirocinante, al fine di una eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi.
L’indennità lorda mensile di partecipazione deve essere inferiore alla retribuzione di ingresso per un apprendista di pari livello (stesso profilo professionale e stesso orario).
Sì, in quanto il servizio civile non configura né un’ipotesi di tirocinio extracurriculare né di rapporto di lavoro subordinato.
Sì (art. 6 comma 1 lett. e) a determinate condizioni nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 66/2003 Capo III in materia di riposi giornalieri e settimanali. Il tirocinante dovrà essere iscritto al Centro per l’Impiego competente come occupato in cerca di altra occupazione.
Sì, il lavoratore a chiamata può intraprendere un percorso di tirocinio, nel rispetto nella normativa inerente l’orario del lavoro contenuta nel D.lgs. 66/2003.

Sì, perché il praticantato non costituisce un rapporto di lavoro, né un tirocinio extracurriculare.

Almeno uno, anche part time ad almeno il 50% delle ore previste da CCNL; per il dipendente a tempo determinato inoltre la data di inizio contratto deve essere anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza del contratto posteriore alla conclusione del tirocinio stesso. (art. 10 comma 1 lett. a).  I lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno.
Sì, ma solamente se appartenente ad una delle categorie di datori di lavoro indicate all’articolo 10 comma 6 del Regolamento e cioè:
datori di lavoro iscritti all’albo delle imprese artigiane;
aziende agricole a conduzione familiare;
studi di professionisti;
start up;
imprese neocostituite entro 12 mesi dalla fondazione.
Sì, ma solamente se il tirocinio è attivato a favore di determinate categorie di persone. L’art. 10, comma 5, del Regolamento, infatti, prevede l’esclusione dai limiti di contingentamento dettati dal comma 0a) solamente per i tirocini attivati in favore dei soggetti di cui all’articolo 2 comma 2 lettere c), d) ed e) (disabili e svantaggiati) ed i tirocini curriculari.
Sì, il tirocinio può continuare (nel rispetto degli altri elementi previsti nel progetto formativo, in particolare i requisiti essenziali, ad esempio la presenza di dipendenti e dei tutor già designati), comunicando formalmente la variazione al soggetto promotore senza la necessità di inoltrare una nuova domanda.
Le attività caratterizzanti previste dal progetto formativo (art 8, comma 5 lett. e) possono svolgersi su più sedi purché una di esse sia indicata (art. 8 comma 5 lett.d) come sede prevalente, cioè quella in cui si svolgono la maggior parte delle attività.  Tutte le eventuali altre sedi devono essere descritte nel progetto formativo e ubicate esclusivamente all’interno del territorio regionale, ma i limiti previsti dal regolamento per quanto riguarda il numero di tirocini attivabili presso ciascuna unità operativa (art 10, comma 1) sono da intendersi riferiti unicamente alla sede prevalente.  Nell’ambito di ciascun tirocinio possono essere previste trasferte - anche per più giorni e anche al di fuori del territorio regionale o all’estero - per la partecipazione a corsi/convegni/fiere o altri eventi attinenti, purché siano garantiti l’affiancamento da parte del tutor del soggetto ospitante, le necessarie coperture assicurative e purché il tirocinante sia tenuto indenne da qualsiasi eventuale spesa aggiuntiva (trasporti, vitto, alloggio, spese di iscrizione etc.). È opportuno che la previsione di tali trasferte e la garanzia delle condizioni sopra riportate (coinvolgimento del tutor, coperture assicurative, spese) siano già indicate esplicitamente e dettagliatamente nel progetto formativo. In caso contrario sarà cura del soggetto ospitante integrare il piano formativo, inviando al soggetto promotore una richiesta preventiva per l’effettuazione delle trasferte, che sarà approvata dal soggetto promotore previa verifica della sussistenza delle condizioni sopra riportate. Analogamente a quanto previsto per altre variazioni del progetto formativo (vedi FAQ relativa alla comunicazione delle variazioni), il soggetto promotore terrà agli atti la relativa documentazione, in caso di controlli da parte degli organi competenti.
Il Decreto 1673 del 04/04/2013, recante la disciplina regionale sulla formazione professionale, al paragrafo 15.1.2 stabilisce che:”le operazioni a carattere formativo non possono prevedere più di 6 giornate di lezione alla settimana, con non più di 8 ore giornaliere di lezione, di cui non più di 6 consecutive, per un massimo di 40 ore settimanali. Non sono ammesse lezioni in giornate festive. Salvo il limite massimo delle 40 ore settimanali, sono possibili delle deroghe solo a fronte di motivate esigenze.”
La stessa disposizione prevede anche che “le ore di formazione devono essere realizzate nell’arco di tempo compreso tra le ore 07.00 e le ore 23.00. In casi motivati possono essere preventivamente autorizzate lezioni al di fuori della fascia oraria.”
No, non possono coincidere (art. 9 comma 6). Nel caso di pubbliche amministrazioni tale limitazione non opera qualora il soggetto promotore sia una struttura amministrativa che, pur appartenendo al medesimo ente, sia distinta dal punto di vista organizzativo e funzionale dalla struttura ospitante.
No, non è previsto. Tuttavia un’indennità di partecipazione che prevede un compenso superiore alla retribuzione di ingresso per un apprendista di pari livello (stesso profilo professionale), fa sorgere qualche dubbio sulla genuinità del tirocinio. In tali casi il soggetto promotore deve prestare particolare attenzione alle motivazioni che sottostanno al tirocinio. Il progetto formativo deve essere redatto in modo ineccepibile per porre lo stesso promotore al riparo da eventuali contestazioni degli organi ispettivi che potrebbero disporre per la riqualificazione del tirocinio in un rapporto di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi, disponendo il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
ultimo aggiornamento: Tuesday 05 November 2024