Le attività caratterizzanti previste dal progetto formativo (art 8, comma 5 lett. e) possono svolgersi su più sedi purché una di esse sia indicata (art. 8 comma 5 lett.d) come sede prevalente, cioè quella in cui si svolgono la maggior parte delle attività. Tutte le eventuali altre sedi devono essere descritte nel progetto formativo e ubicate esclusivamente all’interno del territorio regionale, ma i limiti previsti dal regolamento per quanto riguarda il numero di tirocini attivabili presso ciascuna unità operativa (art 10, comma 1) sono da intendersi riferiti unicamente alla sede prevalente. Nell’ambito di ciascun tirocinio possono essere previste trasferte - anche per più giorni e anche al di fuori del territorio regionale o all’estero - per la partecipazione a corsi/convegni/fiere o altri eventi attinenti, purché siano garantiti l’affiancamento da parte del tutor del soggetto ospitante, le necessarie coperture assicurative e purché il tirocinante sia tenuto indenne da qualsiasi eventuale spesa aggiuntiva (trasporti, vitto, alloggio, spese di iscrizione etc.). È opportuno che la previsione di tali trasferte e la garanzia delle condizioni sopra riportate (coinvolgimento del tutor, coperture assicurative, spese) siano già indicate esplicitamente e dettagliatamente nel progetto formativo. In caso contrario sarà cura del soggetto ospitante integrare il piano formativo, inviando al soggetto promotore una richiesta preventiva per l’effettuazione delle trasferte, che sarà approvata dal soggetto promotore previa verifica della sussistenza delle condizioni sopra riportate. Analogamente a quanto previsto per altre variazioni del progetto formativo (vedi FAQ relativa alla comunicazione delle variazioni), il soggetto promotore terrà agli atti la relativa documentazione, in caso di controlli da parte degli organi competenti.