Le finalità del documento “progetto formativo”, la durata del percorso formativo, le motivazioni per la sua sospensione o interruzione.

L’attività di formazione o di orientamento del tirocinio si sostanzia in un percorso di formazione o di orientamento che si realizza mediante lo svolgimento di attività inserite in un ambiente di lavoro.
Tali attività dovranno essere utili a raggiungere le competenze previste e inerenti al profilo professionale individuato all’avvio del tirocinio.

Le modalità di svolgimento del tirocinio sono definiti nel progetto formativo, documento che deve essere sottoscritto dai tre soggetti coinvolti: tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore

 

Nel progetto formativo, conforme all’apposita modulistica predisposta dalla Regione,
vengono definiti:

- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
- i diritti e i doveri delle parti coinvolte nel progetto;
- le attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio e le modalità di svolgimento del medesimo;
- le competenze da acquisire con riferimento alla figura professionale di riferimento;
- l’ammontare dell’indennità mensile corrisposta al tirocinante e le modalità di erogazione della stessa.

 

La durata del tirocinio è commisurata alla complessità del progetto formativo, non può comunque essere inferiore a due mesi e ordinariamente non può superare i sei mesi. Nel caso di tirocini estivi la durata minima non può essere inferiore a tre settimane e quella massima non può essere superiore a tre mesi. E’ prevista una durata maggiore solo nel caso in cui un tirocinante sia considerato svantaggiato o disabile.

Esiste la possibilità di sospendere il decorso del periodo di tirocinio per:

a) astensione obbligatoria per maternità;
b) malattia certificata per periodi superiori ai 20 giorni consecutivi (i periodi di malattia fino a 20 giorni concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio);
c) chiusura per ferie del soggetto ospitante.

Nel caso in cui la durata inizialmente prevista del tirocinio sia inferiore al limite massimo è possibile prorogarla fino al raggiungimento dei limiti previsti.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio anticipatamente in qualsiasi momento dandone preventiva e motivata comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante può interrompere anticipatamente il tirocinio mediante preventiva e motivata comunicazione scritta al soggetto promotore nei seguenti casi:
- comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto formativo o lesivi dei diritti o interessi del soggetto ospitante;
- mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza.

 

 

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