Con delibera n. 904 del 9 giugno 2023 in via di pubblicazione sul BUR, la Giunta Regionale
ha autorizzato la deroga di cui all’articolo 3, comma 1 lettera h) del DM 660087/2022,
confermando in 60 giorni all’anno il periodo minimo di pascolamento e precisando che:
a) il carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto per ettaro di pascolo
permanente in 0,2 UBA/ettaro va riferito all’effettivo utilizzo del pascolo nell’anno di
presentazione della domanda;
b) il parametro del carico minimo di bestiame espresso UBA/ettaro/anno diventa pari a 0,0328
e si applica a tutte le superfici a pascolo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, comprese
le pratiche locali tradizionali (PLT).
Un tanto in ragione del fatto che nel territorio regionale la maggior parte dei pascoli è localizzato in montagna a quote variabili che limitano il periodo di pascolamento da un minimo di 2 mesi fino ad un massimo di 5 mesi all’anno in funzione della tipologia dei pascoli, che è fondamentale garantire il mantenimento del cotico erboso dei pascoli in condizioni ottimali per assicurare la produttività futura preservando al contempo il suolo da fenomeni erosivi e che gli studi regionali in materia evidenziano che il carico minimo di bestiame in grado di garantire la perpetuazione del pascolo nelle condizioni della Regione è stimabile in 0,2 UBA/ettaro, calcolato però con riferimento al periodo reale dell’utilizzo del pascolo e non su base annuale, in maniera da adattarsi alle diverse condizioni di utilizzo delle superfici in questione.