Con il Decreto n. 3116 del 23 aprile 2021, è possibile presentare domanda di pagamento per
l'annualità 2021 relativa ai premi annuali per la manutenzione e le perdite di reddito a valere
sulle misure forestali di imboschimento dei terreni agricoli.
La misura è collegata agli impegni pluriennali relativi alla
precedente programmazione 2007-2013 del PSR, in base ai regolamenti (CEE) n.
2080/92 e (CE) nn. 1257/99 e 1698/2005. Si tratta dei cosiddetti “Trascinamenti Forestazione”. Le
domande di pagamento e di modifica, dovranno essere compilate e presentate entro il termine del
17 maggio 2021 utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’O
rganismo pagatore AGEA sul portale SIAN.
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, le domande
di pagamento possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni solari successivi rispetto al
termine previsto del 17 maggio 2021. In tal caso, l’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto
diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell’1 per cento per ogni
giorno lavorativo di ritardo.
Le domande di modifica di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014, possono
essere presentate entro il 31 maggio 2021.
Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, la
presentazione delle domande di modifica di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014,
oltre il termine del 31 maggio 2021 ed entro l’11 giugno 2021 comporta una riduzione dell’1 per
cento del premio a cui il produttore avrebbe diritto per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Dopo il termine ultimo di presentazione della domanda di pagamento, singole parcelle agricole
o singoli diritti all’aiuto possono essere aggiunti o modificati ai sensi dell’articolo 15 del
regolamento (UE) n. 809/2014, salvo quando l’autorità competente abbia già informato il
beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o gli abbia
comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergano
inadempienze, ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo 15.
Sia le domande di pagamento, sia le domande di modifica di cui all’articolo 15 del
regolamento (UE) n. 809/2014 presentate oltre l’11 giugno 2021 sono irricevibili.
Le domande di pagamento o di modifica, rilasciate sul portale SIAN, sono trasmesse in formato
cartaceo con relativi allegati agli Ispettorati forestali competenti per territorio entro il 30
luglio 2021.