energia

Domanda di autorizzazione per costruzione, esercizio, modifica, potenziamento, rifacimento e riattivazione di impianti e di infrastrutture

FAQ - FAQ

Con il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (modificato per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs .178/2025 - c.d. “decreto correttivo”), il legislatore ha inteso escludere l'applicazione del regime di "Attività libera" per gli interventi di cui all’allegato A e sottoporli conseguentemente al regime di PAS qualora insistano:

1. sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

2. in aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o dalle leggi regionali;

3. all’interno di siti della rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/ CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 ovvero SIC e ZSC;

4. su aree che possono avere incidenze sui siti di cui ai precedenti p.ti 2 e 3, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.P.R. 357/1997;

5. su beni oggetto di tutela ai sensi della parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o interferiscano con uno dei vincoli afferenti la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, dal rischio vulcanico e la prevenzione incendi.

 Per i beni sottoposti a tutela paesaggistica:

a) se la tutela paesaggistica deriva dall'art. 136, comma 1, lett. c) d.lgs. 42/2004 - bellezze d'insieme - e l'intervento progettato non sia visibile dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell'installazione degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale, si applica il comma 6 dell'art. 7 d.lgs. 190/2024, quindi non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione di cui al comma 5;

b) se la tutela deriva dall'art. 136, comma 1, lett. b) e c) - e limitatamente per la lettera c) ai casi non previsti al precedente punto - si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 7 del d.lgs. 190/2024;

c) in ogni altro caso di vincolo paesaggistico, si applica la PAS (ad es. per i beni sottoposti al vincolo di cui all’art. 142 in quanto ricadente in parte terza).

d) In quest'ultimo caso, l'art. 8, comma 8, d.lgs. 190/2024 afferma che qualora, ai fini della realizzazione degli interventi soggetti a PAS siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4, lettera e) di pubbliche amministrazioni diverse da quella procedente, il comune convoca, entro 5 giorni dalla data di presentazione del progetto, la conferenza di servizi di cui agli artt. 14 ss. l. 241/1990.

Il nuovo art.11-bis del D.Lgs. 190/2024, introdotto per effetto del Decreto Legge 175/2025, detta la nuova disciplina delle aree idonee su terraferma in “sostituzione” delle previsioni dell’a rt. 20 del D.Lgs. 199/2021, che viene contestualmente abrogato. Di conseguenza, la Regione dovrà adeguarsi e rispettare il sopravvenuto dettato normativo statale nella parte in cui prevede espressamente le aree idonee all’installazione di impianti FER, in quanto è da considerarsi quale norma di principio, con automatica abrogazione, ai sensi degli articoli 9 e 10 della L. 62/1953, della preesistente norma regionale in contrasto. 

A fronte della normativa sopravvenuta risulterebbe soppressa la possibilità di individuare aree “ non idonee” (prevista dall’abrogato articolo 20 del D.Lgs. 199/2021 e tradottasi nella previsione di cui all’art. 3 della L.R. 2/2025. Infatti, secondo la nuova normativa statale, alle Regioni è riservata unicamente la possibilità di disciplinare con legge le aree idonee “ulteriori” rispetto a quelle indicate ope legis nell’art. 11-bis del D.Lgs. 190/2024.

Alla luce del fatto che il D.L. 175/2025 ha introdotto una precisa definizione di impianto agrivoltaico e che l’art. 11-bis, comma 2, deroga espressamente alle limitazioni in aree agricola previste per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, prevedendo che sia sempre consentita l’installazione di impianti agrivoltaici di cui all’art. 4, comma 1, lettera f-bis), attraverso l’impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra, a far data dall’entrata in vigore del predetto D.L. 175/2025 la disposizione contenuta all’art. 2, comma 2, della L.R. 2/2025 – che equiparava implicitamente gli impianti agrivoltaici agli altri impianti fotovoltaici - deve considerarsi recessiva.

No. La disciplina prevede specifiche deroghe che consentono l'installazione di impianti fotovoltaici a terra in determinati casi previsti dall'art. 11-bis, comma 2, del D.Lgs. 190/2024.
Tuttavia, la possibilità di beneficiare di una deroga non comporta automaticamente la qualificazione dell'area come "area idonea". La deroga incide sull'ammissibilità dell'intervento ma non modifica la classificazione dell'area. 

Sì.
L'art. 24 del Codice della Strada qualifica le aree di servizio come "pertinenze di servizio" della strada, in quanto destinate in modo permanente al servizio dell'infrastruttura e dei suoi utenti.
Le aree di servizio, pertanto, costituiscono parte integrante delle pertinenze della rete autostradale. Ai fini dell'individuazione delle aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri, si dovrà considerare anche le eventuali pertinenze nel concetto di "rete autostradale". 

In linea generale no.
Una interpretazione che impedisse la presentazione delle istanze in attesa del convenzionamento del GSE con il Comune per l'utilizzo della piattaforma SUER determinerebbe una sostanziale impossibilità di avviare i procedimenti autorizzativi, producendo di fatto un blocco delle procedure non espressamente previsto dalla normativa.
Per tale ragione, nelle more dell'attivazione delle piattaforme previste dal sistema SUER, trova ancora applicazione la disciplina transitoria prevista dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 190/2024. 

No.
L'art. 11-bis esclude espressamente gli stabilimenti e gli impianti destinati alla produzione agricola o zootecnica dal novero delle attività che possono essere utilizzate come riferimento per individuare le aree agricole collocate entro il buffer di 350 metri.
Pertanto un allevamento avicolo o, più in generale, un'attività zootecnica non può essere utilizzato per qualificare come idonea un'area agricola ai sensi di tale disposizione. 

No.
La mera dichiarazione di voler aderire a una CER non è necessariamente sufficiente a dimostrare la sussistenza dei presupposti richiesti per l'applicazione della disciplina derogatoria prevista dall'art. 11-bis, comma 2, D.Lgs. 190/2024.
La futura costituzione della CER dovrà trovare adeguato riscontro nel procedimento autorizzativo, attraverso la dimostrazione da parte del proponente di elementi concreti, inequivoci e attuali in tal senso.

La normativa autorizzativa fa generalmente riferimento alla potenza nominale dell'impianto.
Secondo il D.M. 10 settembre 2010, per capacità di generazione o potenza dell'impianto si intende la potenza attiva nominale determinata dalla somma delle potenze nominali dei generatori che costituiscono l'impianto. 

No.
Le disposizioni tecniche e regolatorie che disciplinano le configurazioni delle CER possono utilizzare parametri differenti rispetto a quelli impiegati dalla normativa autorizzativa.
La potenza rilevante ai fini della partecipazione a una CER non coincide necessariamente con la potenza da considerare per individuare il corretto regime autorizzativo dell'impianto. 

ultimo aggiornamento: Fri Sep 11 09:07:44 CEST 2026