Con il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (modificato per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs .178/2025 - c.d. “decreto correttivo”), il legislatore ha inteso escludere l'applicazione del regime di "Attività libera" per gli interventi di cui all’allegato A e sottoporli conseguentemente al regime di PAS qualora insistano:
1. sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
2. in aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o dalle leggi regionali;
3. all’interno di siti della rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/ CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 ovvero SIC e ZSC;
4. su aree che possono avere incidenze sui siti di cui ai precedenti p.ti 2 e 3, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.P.R. 357/1997;
5. su beni oggetto di tutela ai sensi della parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o interferiscano con uno dei vincoli afferenti la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, dal rischio vulcanico e la prevenzione incendi.
Per i beni sottoposti a tutela paesaggistica:
a) se la tutela paesaggistica deriva dall'art. 136, comma 1, lett. c) d.lgs. 42/2004 - bellezze d'insieme - e l'intervento progettato non sia visibile dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell'installazione degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale, si applica il comma 6 dell'art. 7 d.lgs. 190/2024, quindi non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione di cui al comma 5;
b) se la tutela deriva dall'art. 136, comma 1, lett. b) e c) - e limitatamente per la lettera c) ai casi non previsti al precedente punto - si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 7 del d.lgs. 190/2024;
c) in ogni altro caso di vincolo paesaggistico, si applica la PAS (ad es. per i beni sottoposti al vincolo di cui all’art. 142 in quanto ricadente in parte terza).
d) In quest'ultimo caso, l'art. 8, comma 8, d.lgs. 190/2024 afferma che qualora, ai fini della realizzazione degli interventi soggetti a PAS siano necessari uno o più atti di assenso di cui al comma 4, lettera e) di pubbliche amministrazioni diverse da quella procedente, il comune convoca, entro 5 giorni dalla data di presentazione del progetto, la conferenza di servizi di cui agli artt. 14 ss. l. 241/1990.
Il nuovo art.11-bis del D.Lgs. 190/2024, introdotto per effetto del Decreto Legge 175/2025, detta la nuova disciplina delle aree idonee su terraferma in “sostituzione” delle previsioni dell’a rt. 20 del D.Lgs. 199/2021, che viene contestualmente abrogato. Di conseguenza, la Regione dovrà adeguarsi e rispettare il sopravvenuto dettato normativo statale nella parte in cui prevede espressamente le aree idonee all’installazione di impianti FER, in quanto è da considerarsi quale norma di principio, con automatica abrogazione, ai sensi degli articoli 9 e 10 della L. 62/1953, della preesistente norma regionale in contrasto.
A fronte della normativa sopravvenuta risulterebbe soppressa la possibilità di individuare aree “ non idonee” (prevista dall’abrogato articolo 20 del D.Lgs. 199/2021 e tradottasi nella previsione di cui all’art. 3 della L.R. 2/2025. Infatti, secondo la nuova normativa statale, alle Regioni è riservata unicamente la possibilità di disciplinare con legge le aree idonee “ulteriori” rispetto a quelle indicate ope legis nell’art. 11-bis del D.Lgs. 190/2024.
Alla luce del fatto che il D.L. 175/2025 ha introdotto una precisa definizione di impianto agrivoltaico e che l’art. 11-bis, comma 2, deroga espressamente alle limitazioni in aree agricola previste per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, prevedendo che sia sempre consentita l’installazione di impianti agrivoltaici di cui all’art. 4, comma 1, lettera f-bis), attraverso l’impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra, a far data dall’entrata in vigore del predetto D.L. 175/2025 la disposizione contenuta all’art. 2, comma 2, della L.R. 2/2025 – che equiparava implicitamente gli impianti agrivoltaici agli altri impianti fotovoltaici - deve considerarsi recessiva.