Le risposte verranno aggiornate ogni lunedì dal 12 gennaio al 6 aprile 2026. Si invitano gli interessati a verificare che i quesiti da inviare al Servizio non siano già stati trattati all’i nterno delle FAQ.

Per semplificare la consultazione si riportano di seguito le FAQ esistenti che sono state aggiornate e quelle nuove che sono state inserite con ogni aggiornamento settimanale.

  

  

DATA FAQ AGGIORNATE NUOVE FAQ
12/01/2026 \

C.16, C.17, C.18

E.9, E.10

I.9

19/01/2026 \

C.19

I.10

26/01/2026 \

F.3, F.4

I.11, I.12

02/02/2026

C.9

F.3

A.11

B.17, B.18

C.20, C.21

E.11

F.5, F.6

H.8

09/02/2026 \

B.19, B.20

C.22, C.23

D.12

E.12

F.7

H.9

I.13

16/02/2026 \

A.12

B.21

C.24

23/02/2026 \

C.25

D.13, D.14

E.13, E.14

I.14, I.15

A - Modalità di presentazione della domanda

A.1 - Una singola domanda di contributo deve riferirsi ad una sola tra le finalità riportate all'art.1, comma 1, lettere a), b) e c) oppure è possibile richiedere il contributo per più finalità?

È possibile richiedere il contributo per singola finalità o per le seguenti combinazioni: a) + b), a) + c). Non è possibile effettuare una richiesta di contributo per la combinazione b) + c).

A.2 - In caso di più domande di contributo da parte di diversi soggetti richiedenti e riferite ad una stessa CER ma su diverse configurazioni quali sono le finalità per le quali è possibile richiedere i contributi?

È possibile richiedere il contributo per singola finalità o per le seguenti combinazioni: a) + b), a) + c). Non è possibile effettuare una richiesta di contributo per la combinazione b) + c).

A.3 - Se una comunità energetica rinnovabile presenta domanda per un intervento destinato alle finalità di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), quali dati vanno inseriti sulla modulistica IOL alla pagina 1.7 al campo “DATI DELL’UNITÀ LOCALE”?

Se la domanda riguarda esclusivamente un intervento destinato alle finalità di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), il campo della modulistica IOL al punto 1.7 può essere compilato con l’indirizzo della sede legale della CER. Alternativamente, se il progetto prevede una nuova unità locale presso la quale la CER stabilisce un ufficio competente per la configurazione oggetto di domanda, è anche possibile indicare tale indirizzo.

A.4 - Se una piccola impresa intende richiedere il contributo per l'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del proprio stabilimento e vorrebbe associarsi ad una CER costituita come associazione ma non pienamente operativa, è necessario che l’associazione partecipi in modo ufficiale alla candidatura da parte della piccola impresa che realizzerà l'impianto fotovoltaico, oppure può limitarsi a fornire tutte le informazioni necessarie a compilare la "Relazione descrittiva della comunità energetica rinnovabile"?

L'associazione può limitarsi a fornire tutte le informazioni necessarie a compilare la "Relazione descrittiva della comunità energetica rinnovabile".

A.5 - Nel caso in cui un socio di una CER faccia domanda di contributo per le finalità di cui alle lettere a) e b) dell’art.1, comma 1 del Regolamento, per fare domanda anche per la lett. b) deve essere autorizzato dalla CER o può procedere indipendentemente da una sua autorizzazione? In caso sia necessaria l’autorizzazione, in che forma questa deve essere presentata?

Ai fini dell’accesso alla presente linea contributiva, la necessità da parte della CER di autorizzare o meno il singolo socio a presentare domanda per le finalità di cui all’art.1, comma 1, lettera b) del Regolamento, è una tematica interna tra la CER stessa ed i suoi soci e non rileva né ai fini dei requisiti di ammissibilità né a fini istruttori.

A.6 - Nello schema di domanda, nel punto relativo al regime "de minimis", è corretto rispondere sempre SI? Se il bando è in de minimis sembra automatico che si debba fare una dichiarazione di capienza dello stesso.

Qualora il contributo richiesto riguardi, in tutto o in parte, gli interventi di cui alle lettere b) o c) dell’art. 1, comma 1 del Regolamento è obbligatorio indicare SI ed è obbligatorio allegare il modulo B dedicato, disponibile sulla pagina web dedicata alla linea contributiva. Nel caso in cui il contributo sia richiesto esclusivamente per gli interventi di cui alla lettera a) dell’articolo succitato, tale campo va compilato indicando “NO”, e non è obbligatorio compilare il modulo B.

A.7 - Con riferimento alle tipologie di impianto ammesse a contributo per le finalità di cui all’art.1, comma 1, lettera a), è ammissibile presentare due domande di contributo per uno stesso beneficiario, relative a due impianti distinti?

Nel caso vengano presentate più domande di contributo da parte di uno stesso beneficiario, è considerata valida l’ultima domanda presentata in ordine cronologico, purché ammissibile, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Regolamento.

A.8 - La domanda di contributo per un intervento con le finalità di cui all’art.1, comma 1, lett. b) del Regolamento può essere presentata congiuntamente da più Comuni intenzionati a costituire una CER a livello sovracomunale o va presentata autonomamente in virtù delle peculiarità del singolo Ente come cliente finale?  Inoltre, i Comuni sarebbero intenzionati a delegare lo studio di progettazione per la presentazione di un’unica domanda tramite l’apposito modello previsto come allegato al bando. Tuttavia, allo stato attuale i Comuni non sono formalmente associati in nessun modo, è quindi sufficiente allegare la delega di ciascun Ente alla presentazione della domanda o dal punto di vista formale gli Enti devono prima associarsi/convenzionarsi tra di loro?

Considerato che non è possibile presentare più domande di contributo per le stesse spese ammissibili, risulta necessario che la domanda venga presentata da un unico soggetto, che si faccia capofila del progetto e che sostenga la totalità delle relative spese. Il soggetto capofila può delegare lo studio di progettazione alla presentazione della domanda, secondo quanto riportato all’a rt. 6, comma 1, lett. a).

A.9 - Rappresentiamo una CER nella forma di associazione non riconosciuta e non ancora registrata sul portale del GSE. Tra i membri e i futuri associati ci sono imprese che hanno espresso la volontà di realizzare degli impianti fotovoltaici. La domanda di contributo può essere presentata in modo aggregato tra i vari soggetti che vogliono realizzare gli impianti riferiti all'art. 1 comma 1 lett. a) e la CER che vuole presentare richiesta in base all'art. 1 comma 1 lett. b) oppure devono essere prodotte singolarmente?

Ciascuno dei soggetti beneficiari per le finalità di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) deve presentare la propria domanda di contributo.
 
A.10 - Per quanto riguarda la "data inizio presunta" da indicare al punto 1.6 della domanda, si chiede se la stessa sia da individuare:
  • nella data di costituzione dell'ente, considerando che sono ammissibili anche le spese sostenute per la costituzione della CER
  • nella data di avvio della progettazione/realizzazione dell'investimento di cui all'art. 5 punto 3 del regolamento
  • o altra data?

Il dato da inserire al punto 1.6 della domanda riguarda la data presunta di inizio lavori. Trattasi quindi di una previsione, la cui correttezza o meno non costituisce causa di esclusione purché, per quanto riguarda le finalità di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del Regolamento, la data di inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto sia successiva alla data di presentazione della domanda di contributo, così come richiesto dall’art. 5, comma 4, lettera c) del Regolamento.

A.11 - Nel campo "Nome e cognome" della procura per la presentazione della domanda, devo inserire il nome della nostra azienda o nome e cognome del legale rappresentante?

Nel campo "Nome e cognome" della procura per la presentazione della domanda è necessario inserire nome e cognome della persona fisica che, accedendo alla piattaforma IOL, compila materialmente per conto del delegante la domanda di contributo.

A.12 - Se una CER volesse attivare, con il bando attualmente aperto, più configurazioni in più cabine primarie può presentare altrettante domande di contributo o deve presentarne una sola per tutte le cabine primarie in cui prevede di attivare configurazioni?

Se una CER esistente, così come definita in risposta alla FAQ C.2,  vuole attivare più configurazioni in più cabine primarie può comunque presentare una sola domanda di contributo, poiché ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Regolamento, nel caso in cui ciascun soggetto richiedente presenti più domande è considerata valida l’ultima domanda presentata in ordine cronologico, purché ammissibile.

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B - Documentazione da presentare

B.1 - All'art.6, comma 5, lettera a) del Regolamento viene richiesto: "inquadramento dell’area della cabina primaria su cui insistono i punti di consumo e di produzione dell’energia che entreranno a far parte della configurazione CER oggetto della domanda di contributo", si devono indicare tutti i POD che faranno parte di quella configurazione?

No, si deve solamente indicare la cabina primaria, e relativo areale, interessati dall'intervento oggetto del contributo.

B.2 - In caso di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui all'art.1, comma 1, lettera a), per l'ammissibilità al contributo sono necessari il possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto ed il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva?

No, per l'ammissibilità al contributo in caso di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui all'art.1, comma 1, lettera a) del Regolamento non sono necessari né il titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto né il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva.

B.3 - Se una CER fa domanda di contributo e alcuni dei suoi membri fanno domanda a loro volta, le informazioni oggetto di valutazione dei primi nove criteri di cui all’Allegato A del Regolamento devono essere identiche nelle varie domande?

Sì, purché le differenti domande non richiedano il contributo per le stesse spese.

B.4 - Nella relazione descrittiva si chiede (criteri 8 e 9) di esporre i dati di potenza degli impianti che fanno parte della CER. Tra la potenza nominale e quella autorizzata in immissione dal gestore di rete, quale dato si deve utilizzare nella relazione descrittiva?

Per gli impianti FER inseriti in configurazione bisogna fare riferimento al dato della potenza nominale, e non quella di immissione, espresso in kWp.

B.5 - Una piccola impresa intende richiedere il contributo per l'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del proprio stabilimento e vorrebbe associarsi ad una CER costituita come associazione ma non pienamente operativa. È possibile, per l'impresa, presentare la domanda di contributo individualmente (contributo secondo la lettera a) dell'art. 1 del Regolamento), includendo nella domanda la "Relazione descrittiva della comunità energetica rinnovabile" relativa alla CER?

Si conferma che è possibile per l’impresa presentare domanda individuale di contributo includendo nella domanda una relazione descrittiva riportante le informazioni relative alla CER alla quale aderirà.

B.6 - In caso di richiesta di contributo per le finalità di cui alla lettera b), dell’a rt. 1 del Regolamento, nella descrizione del modello di gestione della CER, per calcolare i fabbisogni energetici dei clienti finali coinvolti e l’energia condivisa si devono prendere in esame solo i clienti finali già inseriti nella configurazione GSE oppure è sufficiente che abbiano richiesto alla CER di associarsi?

Nella casistica descritta i dati relativi ai fabbisogni energetici ed all'energia condivisa devono avere carattere previsionale e rappresentare quindi lo stato di progetto della configurazione ottenibile anche grazie agli interventi oggetto di domanda di contributo, includendo quindi anche i clienti interessati e in attesa di inserimento nella configurazione presso il portale GSE.

B.7 - In caso di CER che abbia già definito il soggetto giuridico, ma che non sia ancora formalmente registrata al GSE e non abbia ancora definito il proprio regolamento interno è possibile fare domanda per la prima configurazione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b) del Regolamento. In tal caso sembra non essere necessario allegare alla domanda di contributo il regolamento interno. Tuttavia, nello schema di domanda per la lett. a), fra gli allegati compare sempre il regolamento come obbligatorio.

Si specifica che l’inserimento del regolamento interno alla CER è obbligatorio solo in caso di domande di contributo presentate da CER esistenti. Si specifica che se la CER sceglie di utilizzare strumenti di autoregolamentazione diversi dalla forma del regolamento interno, possono essere inseriti, tra gli allegati obbligatori, invece del regolamento stesso, anche queste tipologie di documenti

B.8 - Nella relazione descrittiva della CER, lettera b), punto 4. Esame degli eventuali impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili già esistenti, che si prevede di inserire nella CER, in caso di impianti di proprietà di soci, già autorizzati ma in fase di realizzazione, quindi di cui si è certi che parteciperanno alla CER ma per cui i lavori non sono ultimati, possono essere considerati per la compilazione di questo punto?

Si conferma che si possono inserire in questo punto anche gli impianti di proprietà di soci, già autorizzati ma in fase di realizzazione, dei quali si è certi che parteciperanno alla CER ma per cui i lavori non sono ultimati. Si segnala la necessità di specificare nella documentazione che verrà allegata alla domanda gli stati di avanzamento lavori dei vari impianti di cui sopra.

B.9 - Nel caso di domanda presentata per la finalità di cui all’art.1, comma 1, lettera a) nella relazione tecnica vanno inseriti anche i dettagli/le schede tecniche di inverter e moduli o basta solamente un inquadramento generale dell'intervento?

Dal momento che la presentazione della domanda non richiede un livello di progettazione esecutiva, non è necessario allegare le schede tecniche della componentistica.

B.10 - Nel caso di domanda presentata per la finalità di cui all’art.1, comma 1, lettera a) come quadro economico di spesa può andare bene un preventivo della ditta installatrice o va bene il computo metrico estimativo?

Il quadro economico di spesa ed il computo metrico estimativo sono due elaborati distinti, entrambi obbligatori nel caso di domanda di contributo per la finalità di cui all’art.1, comma 1, lettera a). Il quadro economico deve riportare le voci di spesa dettagliate, raggruppate rispetto alle categorie di spesa di cui all’articolo 5 del Regolamento.

B.11 - Il socio X di una CER non esistente intende presentare domanda oltre che per il proprio impianto (lett. a) anche per la costituzione della CER (lett. b). Tra gli allegati di cui all'ALLEGATO A "Domanda di concessione del contributo" si richiede solo un "Quadro economico dettagliato di spesa"; tale quadro si riferisce solo all'impianto fotovoltaico o anche alle voci ammissibili di cui alla lett. b)? E, in tal caso, che tipo di documento e che tipo di dettaglio è richiesto e chi lo deve firmare (se va firmato)? Il richiedente, il presidente della CER o la ditta che eseguirà le azioni previste per la costituzione della CER?

Il quadro economico dettagliato di spesa deve ricomprendere anche le voci relative agli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lett. b). Il quadro economico deve riportare le voci di spesa dettagliate, raggruppate rispetto alle categorie di spesa di cui all’articolo 5 del Regolamento, secondo ciò che è descritto dal comma pertinente. Per quanto concerne gli allegati alla domanda, è obbligatorio che siano firmati da un tecnico abilitato solamente quelli relativi agli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a).

B.12 - Tra la potenza nominale dei moduli fotovoltaici e quella degli inverter, qual è il dato di riferimento per la potenza nominale di impianto da inserire nella relazione descrittiva e nel quadro economico?

La potenza nominale è determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (Standard Test Condition) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, espressa in kW.

B.13 - Nella Relazione Descrittiva della CER, alla lettera b) Descrizione del modello di gestione della CER, ai punti 1), 2) e 4) vanno inseriti i fabbisogni, energia condivisa e impianti di produzione a livello previsionale, ma con che orizzonte temporale? È necessario inoltre dimostrare attraverso calcoli i fabbisogni, l'energia condivisa e la producibilità degli impianti? Lo stesso criterio lo si può applicare anche alla valutazione del potenziale della CER di raggiungere un adeguato livello di condivisione dell'energia come da punto h) della Relazione Descrittiva? All'interno della Relazione Descrittiva, alla lettera b) Descrizione del modello di gestione della CER, al punto 3) è possibile inserire un sistema di accumulo presente all'interno dell'impianto di uno dei producer?

La previsione dei dati richiesti si deve riferire alla situazione in cui la CER si troverà al momento della presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa sostenuta. Alla lettera b) della Relazione Descrittiva, si richiede di descrivere i risultati delle stime e/o delle raccolte dati effettuate, senza necessità di riportare i relativi calcoli. Per la lettera h) si rimanda alla risposta alla FAQ H.3. Se nella configurazione rientreranno impianti di accumulo esistenti, sarà possibile descriverli nella Relazione Descrittiva al punto indicato.

B.14 - Cosa si intende per documenti in formato nativo digitale?
 
File PDF derivanti da documenti creati utilizzando software di videoscrittura, e non da scansione di elaborati cartacei. Non è necessario che i file allegati siano in formato PDF/A.
 
B.15 - L'art. 8, c. 1 del Regolamento prevede la formazione di una graduatoria derivante dall'applicazione degli undici criteri ivi indicati; per ottenere il massimo di punti, il richiedente un contributo per la realizzazione di un impianto deve applicare tutti gli undici punti. Tuttavia, nell'allegato A, Modulo A Relazione descrittiva è previsto di dare contezza solo dei primi 9 (lettere da a) a i)). Dove devo descrivere i criteri 10 e 11 e che tipo di approfondimento devo dare alle tematiche ivi descritte? È sufficiente aggiungere in fondo alla relazione descrittiva tali criteri? Nella nostra CER, abbiamo diversi soci che faranno domanda; devo fare altrettante relazioni descrittive?
 
La valutazione istruttoria relativa ai criteri di cui ai punti 10 e 11 dell’Allegato A al Regolamento e l’assegnazione del punteggio ad essi relativo avviene tramite l’analisi dei contenuti della “relazione tecnica” di cui all’art. 6, comma 5 dello stesso, che costituisce un allegato obbligatorio nel caso di domanda relativa all’intervento di cui all’art. 1, comma 1, lett. a). Tali informazioni, pertanto, non vanno indicate all’interno della Relazione descrittiva della CER. Ciascuna domanda di contributo deve essere relativa all’intervento realizzato dal richiedente, e deve essere obbligatoriamente corredata dalla documentazione indicata all’art. 6, comma 4. Nel caso di istanze relative alla finalità di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), è obbligatorio allegare anche la relazione tecnica di cui al comma 5 del suddetto articolo.
 
B.16 - L'allegato B, modulo B "Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), per la concessione di aiuti in regime «de minimis»" è predisposto per le "IMPRESE" può essere compilato anche dalla futura CER anche se è un'associazione?
 
L’istante che fa richiesta di contributo per le finalità di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) o c), a prescindere dalla sua natura giuridica, è tenuto alla compilazione del Modulo B, come riportato all’art. 3, comma 8 del Regolamento.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 “Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento” ed il parere della Commissione Europea del 22/11/2023 n.C(2023) 8086, le CER si qualificano come “Imprese”.
B.17 - Sono necessarie TICA (domanda di connessione)/PAS (procedura abilitativa semplificata)?
No, per presentare domanda di contributo non è necessario essere in possesso né del preventivo di connessione né di alcun titolo abilitativo. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettere a) e j) del Regolamento, le spese di progettazione e i costi di connessione sono ammissibili a contributo se sostenute successivamente alla presentazione della domanda.
B.18 - Buongiorno, chiedo cortesemente una delucidazione in merito al documento "Relazione descrittiva della Comunità Energetica Rinnovabile (CER)" da presentare in allegato alla richiesta:
- Criterio 2: 2.1 “descrizione del modello della CER in riferimento ai fabbisogni energetici elettrici dei clienti finali coinvolti” si intende di fare uno screen della situazione a livello di consumi medi degli aderenti della CER? È sufficiente riportare in grandi linee le tipologie ci clienti finali della CER con le correlata tipologie di consumi per dare un primo screening della situazione o bisogna portare le potenze dei POD di consumo di tutti i consumatori/clienti finali aderenti alla CER?
- Criterio 2: 2.5 Cosa si intende per gestione economica degli impianti? Vengono intese le manutenzioni e gli adempimenti burocratici annuali? Per quota parte di beneficio utilizzata per il mantenimento della CER si intende di indicare la quantità di beneficio utilizzato per le spese di mantenimento della CER?
- Criterio 6: É sufficiente spiegare a chi è indirizzata questa quota parte (come riportato nello statuto/regolamento) o è necessario anche definire specificatamente l’ammontare della somma investita di utilità sociale riportando anche i casi specifici e reali?
- Criterio 10: É sufficiente indicare gli esiti di una relazione asseverata del comune in cui si evincano le caratteristiche dell’area e gli eventuali permessi da richiedere? É sufficiente la relazione di verifica presentata al comune o sono necessari gli esiti comunali della verifica?
- Criterio 11: cosa si intende con impianti agrivoltaici “AVANZATI”? Un’azienda agricola che crea l’impianto vuole effettuare la coltivazione di ortaggi e praticare apicoltura nel terreno su cui è costituito l’impianto, queste pratiche costituiscono la possibilità di ottenimento del punteggio? Se si, è  sufficiente presentare nella relazione fotovoltaica il progetto agrivoltaico citato o sono necessari altri tipi di documenti?
 - Per il criterio 2.1, nel caso di CER già esistente, la descrizione dei fabbisogni dei clienti finali aderenti alla CER deve essere basata sui dati reali di consumo già in possesso alla Comunità stessa e riferiti alla situazione della CER al momento della presentazione della domanda di contributo. Nel caso di CER ancora da costituire tale descrizione avrà carattere predittivo, possibilmente corroborata da eventuali dati già in possesso e utili alla progettazione della Comunità stessa. Il dato relativo alle potenze di tutti i POD coinvolti è invece utile al calcolo del punteggio assegnato dal criterio di valutazione numero 8.
 - Per il criterio 2.5, per quanto riguarda la gestione economica degli impianti è necessario descrivere in quale modo vengono eserciti gli impianti in relazione alle attività della CER stessa (ad es. se gli impianti sono totalmente nella disponibilità della CER oppure se i ricavi della vendita dell'energia rimangano in capo al singolo socio titolare dell'impianto), includendo quindi nella valutazione anche eventuali spese di manutenzione degli stessi (se disciplinate da statuto o regolamento). Per quanto riguarda il funzionamento della CER è necessario descrivere in che modo lo statuto e il regolamento della CER disciplinano (o disciplineranno in caso di CER non ancora esistente) l'utilizzo e la ridistribuzione dei proventi derivanti dall'attività della CER stessa, includendo quindi eventuali costi di gestione della CER stessa.
 - Per il criterio 6 è sufficiente indicare i contenuti di statuto e regolamento riguardanti tale tematica e che dimostrano l'intenzione della CER di investire in progetti di utilità sociale e ambientale.
 - Per il criterio 10 è sufficiente presentare gli esiti delle verifiche di compatibilità condotte e riportate nella relazione tecnica dell'impianto, firmata da un tecnico abilitato.
 - Per il criterio 11 per impianto agrivoltaico avanzato si intende un impianto che rispetti i criteri A, B, C, D delle linee guida del D.M. MASE del 27 giugno 2022, a prescindere dalla tipologia di attività agronomica prevista dal progetto. Non è necessario allegare ulteriore documentazione ma la relazione tecnica dell'impianto deve dimostrare in modo esaustivo il rispetto dei sopra citati criteri.
B.19 - Sono il tecnico che verrà delegato al caricamento della documentazione su IOL. In merito ai file nativo digitale. Dopo averti compilati in word li stampo. Li faccio firmare. Li scansiono e li carico in pdf. Va bene questa procedura? Non saprei altrimenti come fare. 
I documenti da allegare alla domanda di contributo devono essere caricati come file .pdf o .p7m. Con riferimento alla lista dei documenti necessari e riportata a pagina 6 dello schema di domanda reperibile nella sezione "Modulistica per presentazione domanda" della pagina web dedicata alla linea contributiva, si proceda come di seguito riportato:
  • File che non necessitano di firma: compilare il file di testo, convertirlo direttamente in .pdf e caricarlo sul portale IOL;
  • File che necessitano di firma: nel caso si tratti di relazione tecnica d'impianto è necessaria la firma digitale del tecnico abilitato che l'ha redatta, conseguentemente non è ammissibile un documento scansionato. Nel caso si tratti di altro documento che necessita di firma da parte del legale rappresentante del beneficiario, risulta possibile apporre firma autografa, allegando il relativo documento d'identità in corso di validità e successivamente scansionare il tutto per il caricamento sul portale IOL.

B.20 - Accingendomi a predisporre la relazione descrittiva per l'attivazione di una nuova configurazione (Reg.to art. 1, c. 1, lett. c), mi accorgo che l'allegato A (modello per la redazione della relazione descrittiva), alla voce DESCRIZIONE DELLA CER, al numero 4) tempistiche di costituzione della CER di cui all'art. 1, c. 1, lett. b) non si cita la lettera c) relativa alla progettazione di configurazioni gestite da una CER. Domanda: sulla base di quale modello bisogna predisporre la relazione descrittiva della progettazione di una nuova configurazione gestita in un'altra cabina primaria dalla nostra CER?

Il modello "Relazione descrittiva della CER" è utilizzabile anche per la presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c) del Regolamento. In tal caso, nella sezione: "a) DESCRIZIONE DELLA CER --> 4) tempistiche di costituzione della CER" è sufficiente descrivere l'iter con cui la CER (intesa come soggetto giuridico) è stata costituita.

B.21 - Tica  e pas sono documenti richiesti per le presentazione delle domande in quest'anno? 

Si rimanda alla FAQ B.17.

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C - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

C.1 - Un membro di una CER esistente può accedere al contributo?

Sì, esclusivamente per la creazione di una nuova configurazione di una CER esistente e/o per la realizzazione di nuovi impianti o il potenziamento di esistenti, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettere a) e c) del Regolamento.

C.2 - Cosa si intende per CER esistente?

Si intende per esistente una CER che abbia redatto statuto e regolamento interno (o altri strumenti di autoregolazione che disciplinano le modalità di funzionamento della CER) e che abbia regolarmente completato le operazioni di registrazione della prima configurazione presso il GSE.

C.3 - Una CER che ha già redatto lo statuto e che ha già effettuato il controllo presso l’agenzia delle entrate (quindi costituita giuridicamente) ma a cui manca la registrazione presso il GSE, rimane eleggibile per la richiesta di contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) o deve riferirsi alla lettera c)?

Sì, rimane eleggibile per la lettera b), tranne che per le spese già sostenute precedentemente al momento della presentazione della domanda.

C.4 - Produttori e consumatori devono dimostrare di appartenere ad una CER già esistente per poter accedere al contributo?

Possono fare domanda sia i clienti finali membri di una CER esistente, sia coloro che intendano far parte di una CER, a condizione che in sede di rendicontazione del contributo sia dimostrata la qualifica di membro di una CER, come riportato all’art. 4, comma 1, lettere c) e d) del Regolamento.

C.5 - Gli Enti pubblici sono ammessi a contributo?

Sì, gli Enti pubblici sono ammessi a contributo purché rispettino le condizioni riportate all’a rt. 31 del d.lgs. 199/2021.

C.6 - Se un Comune ha un partenariato pubblico-privato per la gestione di tutte le sue utenze ed ha volturato tutti i suoi POD al Partner, può accedere al contributo?

No, perché il richiedente contributo deve essere un cliente finale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 199/2021.

C.7 - Le grandi imprese possono accedere al contributo?

No, le grandi imprese non possono accedere al contributo.

C.8 - Una PMI neocostituita può accedere al contributo?

Sì, una PMI neocostituita può accedere al contributo.

C.9 - Possono accedere al contributo anche le aziende che producono energia rinnovabile per metterla a disposizione della CER?

Le aziende che producono energia rinnovabile per metterla a disposizione della CER sono ammesse, ad esclusione di quelle identificate dai codici Ateco 35.12 e 35.15 relativi alla produzione e al commercio di energia elettrica come attività prevalente.

C.10 - Una piccola impresa intende richiedere il contributo per l'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del proprio stabilimento e vorrebbe associarsi ad una CER costituita come associazione ma non pienamente operativa. Il fatto che la piccola impresa richieda questo contributo (lettera a) dell'art. 1 del Regolamento) può pregiudicare la possibilità, per l’a ssociazione, di presentare un'altra richiesta, distinta da quella dell'impresa, per un contributo per le sole spese di costituzione e progettazione della CER (lettera b) dell'art. 1 del Regolamento)?

L’accesso al contributo per impianti da parte dei clienti finali associati o che intendano entrare a far parte di una CER non pregiudica l’accesso della CER stessa al contributo per le finalità di cui alla lettera b) o c) dell’art.1 del Regolamento.

C.11 - Un cliente finale vorrebbe installare impianti fotovoltaici sulle coperture dei suoi stabilimenti localizzati in Friuli Venezia Giulia accedendo al bando ed inserire quindi tali impianti in una CER già costituita in un’altra regione e operante in tutto il territorio nazionale. In questo caso verrebbe aperta una configurazione in Friuli Venezia Giulia corrispondente alla cabina primaria sotto la quale verrebbero collegati gli impianti oggetto di contributo. Questa modalità di procedimento è conforme con il regolamento operativo del bando e permette di accedere all’incentivo del 40% per la realizzazione degli impianti fotovoltaici?

Si conferma che è possibile richiedere il contributo nella casistica esposta per il contributo di cui alla lettera a), dell’art.1 del Regolamento, fermo restando il soddisfacimento del requisito di ammissibilità riportato nell’art.4, comma 1, lettera a) del Regolamento stesso.

C.12 - In merito al contributo si chiede quanto di seguito riportato:
  • Il contributo va alla Comunità Energetica Rinnovabile (CER) solo per costi di gestione e progettazione o può andare anche a cliente finale associato alla CER che deve sostenere i costi associati alla realizzazione dell’impianto?
  • Eventuali modalità per un’azienda terza che volesse beneficiare della produzione derivante dalla CER? Può farlo?
Il contributo può essere richiesto sia dalla Comunità Energetica Rinnovabile sia da un cliente finale associato alla CER. Si precisa che non possono essere presentate più domande di contributo per le stesse spese ammissibili e che rimane valido quanto riportato nella risposta alla FAQ E.2. Nel caso un’azienda terza desideri richiedere il contributo regionale per le finalità di cui all’a rt. 1, comma 1, lettera a) del Regolamento, si vedano le risposte alle FAQ A.4, B.5, C.7, C.8, C.9 e C.10.

C.13 - Un’impresa con stato di attività “inattiva” (risultante da visura camerale) ed iscritta nel Registro delle imprese delle CCIAA, può presentare domanda di contributo per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del Regolamento, con l'impegno poi di cambiare lo stato di attività in "attiva" in caso di ottenimento del contributo?

Sì, è possibile per un’impresa inattiva presentare domanda di contributo purché non sia inattiva in quanto “in liquidazione”, cioè in quella fase prodromica alla cessazione definitiva dell’impresa e, nel caso il contributo venga concesso, in fase di rendicontazione l’istante dimostri che l’i mpresa sia nel frattempo diventata regolarmente attiva.

C.14 - Uno studio legale proprietario di un immobile sul cui tetto intende realizzare un impianto fotovoltaico presentando domanda di contributo, è soggetto ammissibile a ricevere il contributo?

Uno studio legale proprietario di un immobile sul cui tetto intende realizzare un impianto fotovoltaico può richiedere il contributo purché la realizzazione dell’impianto sia finalizzata al suo inserimento in una CER e purché vengano rispettati i criteri di ammissibilità di cui all’art. 4 del Regolamento. La ricezione o meno del contributo dipenderà dall’esito dell’istruttoria da parte del Servizio competente e dalla conseguente formazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo.

C.15 - Una Fondazione ETS ha richiesto il contributo per la realizzazione di un impianto alimentato a fonte solare (Reg. UE 651/2014) LETTERA A1. L’impianto verrà installato in una sede operativa diversa dalla sede legale e non ancora attiva. Nel regolamento l’art.4 e specifica: “per l’intervento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), essere proprietario o avere la disponibilità dell’immobile situato nel territorio regionale sul quale sarà ubicato l’impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, oggetto del contributo; ai fini della dimostrazione della disponibilità dell’immobile non sono considerati i contratti di comodato o i contratti atipici.” Si richiede, pertanto, quali contratti sono considerati validi (affitto – usofrutto?) e quando devono essere attivi.

Sono contratti tipici (o anche “nominati”) tutti quelli previsti e disciplinati dalla legge. La disponibilità deve essere comprovata al momento della domanda.

C.16 - Si richiedono i seguenti chiarimenti:

  • La società cooperativa (CER) che richiede il contributo per realizzare direttamente un impianto fotovoltaico su un terreno in affitto, può affidare i lavori a una società membro della CER stessa?
  • Impresa Rossi SPA con 60 Dipendenti, fatturato consolidato di 57 milioni € ma attivo di bilancio 30 milioni €, ai fini di questo contributo è considerata Grande o Media impresa?
  • Nel caso in cui una Media impresa richieda il contributo e poi diventi grande impresa, con la chiusura del bilancio dell'anno precedente, cosa succede? viene revocato il contributo o dipende dal momento in cui diventa Grande impresa? (Esempio prima o dopo che venga concesso e/o prima o dopo la rendicontazione a saldo)

È possibile, purché non si verifichino le condizioni di cui all'art. 5, comma 6 del Regolamento: " ai sensi dell’articolo 31, legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi." In questo senso, si ritiene che il socio membro della cooperativa che esegue i lavori non possa rivestire la qualifica di amministratore della società cooperativa o non possa essere coniuge, parente o affine sino al secondo grado con il soggetto amministratore.

Se impresa autonoma, rientra tra le Pmi nel caso rispetti i seguenti criteri: avere meno di 250 occupati; avere un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro, OPPURE il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Ai sensi dell’art. 4 “soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità”, comma i) il richiedente deve avere natura giuridica di PMI e tale requisito, ai sensi dell’art.13 comma 5, deve essere mantenuto fino all’emissione del decreto di approvazione della rendicontazione della spesa e di erogazione del contributo.

  C.17 - Con la presente si vuole chiedere se ci siano delle limitazioni alla presentazione della domanda in base alla Natura giuridica ISTAT del clienti finali diversi da persona fisiche.
 
I soggetti ammissibili e le relative limitazioni sono definiti dall'art. 31 del D.Lgs. 199/2021.
 
C.18 - Premesso che l’azienda X intende realizzare un impianto di produzione da fonti rinnovabili (potenza pari a 1,0 MVA) da collegare al POD esistente di azienda Y, classificata come grande impresa e che produca circa 1.5-1.8 MLNI kWh / anno da somministrare in PPA all' azienda Y". Si chiede di chiarire:
  • Se azienda X, quale cliente finale diverso da persona fisica, può accedere al contributo regionale per la realizzazione dell’impianto FER da 1,0 MVA, collegato al POD di azienda Y (grande impresa);
  • Se la connessione dell’impianto al POD di una grande impresa è compatibile con i requisiti del regolamento;
  • Se, in tale configurazione, valgono le percentuali di contributo (40% per impianto, 30% per accumulo) e i limiti di spesa (2.000 €/kWp per fotovoltaico) previsti dall’art. 3;
  • Se vi sono ulteriori vincoli o esclusioni derivanti dalla natura di “grande impresa” del titolare del POD o dai rapporti giuridici tra le due aziende, ai sensi dell’art. 5, comma 6.

L'intervento descritto non è ammissibile a contributo poiché l'azienda X non rientra nella definizione di cliente finale di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del Regolamento, non essendo titolare del punto di connessione dell’unità di consumo che sarebbe oggetto della domanda di contributo, e pertanto non può essere beneficiaria.

C.19 - Con la presente si chiede di conoscere le modalità con cui un’azienda immobiliare X, che ha in conduzione terreni agricoli di proprietà di una società agricola (entrambe riconducibili alla stessa titolarità), possa accedere ai benefici previsti per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), inclusi eventuali contributi a fondo perduto della Regione FVG ai sensi del regolamento attuativo della L.R. 16/2023. In particolare, si richiede:

  1. se l’azienda immobiliare possa configurarsi come cliente finale o come produttore terzo nell’ambito della CER, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 199/2021;
  2. se la disponibilità dei terreni in conduzione sia sufficiente per soddisfare il requisito di cui all’art. 4, lett. e) del regolamento regionale (proprietà o disponibilità dell’immobile), considerato che non si tratta di comodato o contratto atipico;
  3. se la presenza di rapporti giuridici tra le due società, entrambe riconducibili alla stessa titolarità, possa costituire causa di esclusione ai sensi dell’art. 5, comma 6 del regolamento;
  4. se la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra sia ammissibile ai sensi dell’art. 5 e, in caso affermativo, se sia preferibile adottare una soluzione agrivoltaica avanzata per evitare penalizzazioni sul criterio n. 11 (limitazione consumo di suolo);
  5. eventuali indicazioni operative per la corretta impostazione del progetto, anche in relazione all’obbligo di essere membro della CER e ai vincoli di potenza (≤ 1 MW) e di localizzazione (cabina primaria).
  1. Premettendo che i produttori terzi non sono ammessi come beneficiari del contributo regionale ai sensi della definizione di cliente finale di cui al'art. 2, comma 1, lettera b) del Regolamento, può presentare domanda di contributo solo ed esclusivamente il titolare del POD oggetto di intervento. Non essendo possibile evincere dalla domanda chi sia il titolare effettivo del POD, l'azienda immobiliare o la società agricola, non risulta possibile fornire informazione più dettagliate in merito.
  2. Nel caso in cui si tratti di contratto di affitto o locazione, il requisito di cui all'art. 4, lettera e) del Regolamento risulterebbe soddisfatto, fermo restando che la disponibilità dell'immobile deve essere mantenuta per la durata dei 5 anni dall'approvazione della rendicontazione. Si evidenzia però che dalla formulazione del quesito non risulta possibile evincere la tipologia di contratto in essere tra le due società.
  3. La condizione di cui all'art. 5, comma 6 del Regolamento si riferisce alle spese sostenute e oggetto di domanda di contributo per la realizzazione dell'intervento.
  4. La realizzazione del fotovoltaico a terra è ammissibile ai sensi dell'art. 5, comma 3. In caso di realizzazione di agrivoltaico avanzato, se realizzato ai sensi delle linee guida del D.M. MASE del 27 giugno 2022, possono essere assegnati i punti relativi al criterio di valutazione 11.
  5. Non è possibile fornire una valutazione preventiva o suggerimenti di impostazione del progetto.

C.20 - Ci sono limitazioni per codice ATECO?

Le limitazioni relative ai codici ATECO sono quelle già riportate in risposta alla FAQ C.9, a cui si rimanda.

C.21 - Cosa si intende con l’espressione piccole e medie imprese (PMI)?

Imprese che soddisfano i requisiti di cui all’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ossia imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Ai soli fini della partecipazione alle CER, si considerano, comunque, PMI le imprese nelle quali il 25% o più del capitale o dei diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente territoriale, oppure, congiuntamente, da più enti territoriali (come previsto dalle regole operative approvate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.) in attuazione dell’a rticolo 11 del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CACER) e dell’articolo 11 dell’Allegato A “Testo integrato delle disposizioni dell’A utorità di regolazione per energia, reti e ambiente per la regolazione dell’autoconsumo diffuso” (TIAD) alla deliberazione 727/2022/R/eel  di ARERA).

C.22 - Il soggetto è una CER società benefit registrata in camera di commercio, quindi impresa attiva, iscritta a portale GSE ma senza ancora una configurazione attiva. Può presentare domanda per art.1 comma b o c? E un’impresa socia della stessa CER, può presentare domanda di contributo per un impianto fotovoltaico da inserire in una futura configurazione?

La dicitura "iscritta al portale GSE" lascia adito ad interpretazioni. Presumendo che si intenda descrivere una CER che ha già presentato istanza sul portale SPC del GSE per il riconoscimento della sua prima configurazione e che la stessa sia attualmente in fase di istruttoria da parte del GSE, non risulta possibile richiedere contributo poiché:
  • ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) sono contribuibili le spese per la progettazione e realizzazione della CER e della sua prima configurazione sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo. Nel caso in analisi tali spese sono già state sostenute;
  • ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c) sono contribuibili le spese per la progettazione e realizzazione di ulteriori configurazioni su diverse cabine primarie da parte di una CER che abbia già reso operativa la sua prima configurazione. Nel caso in analisi tale requisito non risulta soddisfatto.  
Vedasi inoltre FAQ C.2 e C.3.
Un'impresa socia della stessa CER può presentare domanda di contributo per un impianto fotovoltaico da inserire in una futura configurazione, a condizione che la configurazione diventi operativa entro le tempistiche definite dal Regolamento.
C.23 - E' possibile realizzare un impianto fotovoltaico su una copertura di un'altra impresa avendo il diritto di superficie e attivando successivamente alla domanda l'unità locale?
Ai senti dell'art. 4, comma 1, lettera a) del Regolamento il richiedente contributo deve avere la sede legale o l'unità locale sul territorio regionale al momento dell'erogazione del contributo, cioè entro i termini di rendicontazione previsti dal Regolamento. Si specifica inoltre che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e), la disponibilità dell'immobile deve essere già comprovata al momento della presentazione della domanda.
C.24 - È possibile presentare domanda di contributo nell’annualità 2026 se il medesimo soggetto/CER è già beneficiario di un contributo concesso nell’annualità 2025 e l’intervento 2025 non è ancora concluso o rendicontato? In caso affermativo, a quali condizioni (es. divieto di doppio finanziamento delle stesse spese/interventi; rispetto dei requisiti e delle tempistiche di rendicontazione del precedente intervento)?
Ai sensi del Regolamento non esistono limitazioni formali alle finalità per le quali è possibile richiedere contributo in annualità successive alla prima. Qualora un soggetto già beneficiario presenti una nuova domanda di contributo, la coerenza con gli impegni assunti e le dichiarazioni resi precedentemente sarà oggetto di verifica istruttoria, fermo restando il divieto di doppio finanziamento delle spese/interventi già oggetto di concessione. Il rispetto delle tempistiche di realizzazione e rendicontazione del precedente intervento deve essere in ogni caso soddisfatto, pena la revoca del contributo, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettere d) e f) del Regolamento.
C.25 - Con riferimento al Bando CER FVG 2026, si chiede un chiarimento in merito alla possibile configurazione di artato frazionamento nella seguente fattispecie. Due società distinte intendono presentare autonomamente domanda di contributo per la realizzazione di impianti su terreni di rispettiva disponibilità. Le società:
  • non presentano partecipazioni societarie incrociate;
  • dispongono autonomamente dei titoli di disponibilità delle aree;
  • risultano formalmente indipendenti sotto il profilo giuridico ed economico.
Si evidenzia tuttavia la presenza di legami familiari tra alcuni soci/amministratori delle due società. Si chiede pertanto se, in assenza di partecipazioni incrociate e ferma restando l’a utonomia giuridica, economica e decisionale dei soggetti, la sola presenza di legami familiari possa essere ritenuta elemento sufficiente a configurare un’ipotesi di artato frazionamento ai fini dell’ammissibilità al bando.
Si rimanda alla FAQ I.10 sull'artato frazionamento, in particolare quanto riportato dal terzo periodo.

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D - Interventi ammissibili

D.1 - Nel caso di una CER che ha già redatto lo statuto e che ha già effettuato il controllo presso l’agenzia delle entrate (quindi costituita giuridicamente) ma a cui manca la registrazione presso il GSE, è possibile che un socio presenti domanda per un proprio impianto, lettera a) e domanda per la lettera b) (quindi entrambi riferiti alla prima configurazione della CER) e un altro socio presenti domanda per un proprio impianto, lettera a), e domanda per la lettera c) (quindi riferiti ad una configurazione aggiuntiva della CER)?

No, poiché le finalità di cui all’art. 1, comma 1, lettere b) e c) del Regolamento non sono fra loro compatibili se riferite ad una stessa CER. Infatti, per accedere alla lettera c) è necessario che la CER sia esistente, secondo la definizione riportata nella risposta alla FAQ C.2.

D.2 - Se un’associazione è membro di una CER, può richiedere il contributo per l'installazione di nuovi impianti o il potenziamento di quelli esistenti?

Sì, un'associazione membro di una CER può richiedere il contributo per l'installazione di nuovi impianti o per il potenziamento di quelli esistenti purché:

  • Tali interventi siano finalizzati al loro inserimento nella CER stessa;
  • L'associazione sia riconosciuta;
  • L’associazione sia titolare di un POD al momento della presentazione della domanda.
D.3 - In caso si voglia realizzare un impianto finalizzato all’autoconsumo e inserire lo stesso in una CER esistente, si può richiedere il contributo per la realizzazione dell’i mpianto?

Sì, purché venga rispettata la finalità di inserimento in una CER, pena la decadenza del contributo.

D.4 - Si possono richiedere i contributi sia per impianti a terra che su coperture?

Sì, è possibile richiedere il contributo per entrambe le tipologie di impianto, risulta però preferibile la soluzione che eviti il consumo di suolo. In tal senso il criterio di valutazione 11 di cui all’Allegato A del Regolamento assegna 10 punti alle istanze che prevedono soluzioni impiantistiche che evitino il consumo di suolo.

D.5 - In caso di CER che abbia già definito il soggetto giuridico, ma che non sia ancora formalmente registrata al GSE e non abbia ancora definito il proprio regolamento interno è possibile fare domanda per la prima configurazione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b) del Regolamento. In tal caso sembra non essere necessario allegare alla domanda di contributo il regolamento interno. Tale condizione è altresì vera se a presentare domanda è un socio della stessa CER per realizzare un impianto inserito in una diversa configurazione, presentando quindi domanda per le lettere a) e c) contestualmente?

Vista la risposta alla FAQ numero C.2 sulla definizione di CER esistente, si precisa che la casistica descritta è incompatibile con le modalità di accesso alla linea contributiva. Infatti, se una CER presenta domanda per l’accesso al contributo per la finalità di cui all’art.1, comma 1, lettera b), si deduce logicamente che la CER stessa non possiede i requisiti necessari per l’a ccesso al contributo per le finalità di cui alla lettera c), relative ad una configurazione aggiuntiva. Ciò si applica sia nel caso in cui la domanda di contributo per la lettera c) venga presentata dalla CER stessa o da un cliente finale interessato ad entrare nella configurazione aggiuntiva.

D.6 - Se una CER, pur trovandosi ancora in fase istruttoria di registrazione al portale GSE per quanto riguarda la sua prima configurazione, acquisisce come socio un cliente finale collocato nell’areale di una cabina primaria diversa da quella della prima configurazione, quest’ultimo può fare domanda di contributo per l'impianto?

Sì, il nuovo socio può presentare domanda, come cliente finale, per la finalità di cui all’a rt.1, comma 1, lettera a) per realizzare il proprio impianto di produzione da FER, da inserire nella configurazione aggiuntiva.

D.7 - Con riferimento alle tipologie di impianto ammesse a contributo per le finalità di cui all’art.1, comma 1, lettera a), è ammissibile presentare una domanda di contributo per un impianto fotovoltaico ibrido (collocato sia a terra che su tetto)?

Si conferma che è possibile presentare domanda di contributo per un impianto fotovoltaico ibrido.

D.8 - Un ente amministrativo e territoriale, che sarà il soggetto attuatore per la creazione di una o due CER, ha l'intenzione di sviluppare la combinazione di finalità di cui all’a rt.1, comma 1, lettere a) e b). Il territorio su cui si estende questo ente è coperto da tre cabine primarie. Dal momento che “ciascun soggetto beneficiario può presentare domanda per un singolo intervento", l'ente può fare una singola domanda per la costituzione di una CER che comprenda due cabine primarie oppure deve presentare due domande distinte per cabina primaria, andando a costituire due CER distinte?

Ai fini della richiesta di contributo di cui al Regolamento, ciascun beneficiario può fare domanda per un singolo intervento per annualità. Rimane facoltà del proponente progettare una CER di area vasta che ricomprenda più configurazioni, che interessino le aree sottese a diverse cabine primarie. Se viene fatta istanza per le finalità di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) per l’a nnualità 2025, una volta ottenute le condizioni di configurazione descritte nella risposta alla FAQ C.2, sarà possibile nelle annualità successive che il medesimo beneficiario presenti domanda per le finalità di cui all’art. 1, comma 1, lett. c).
Per ulteriori dettagli si vedano le risposte alle FAQ A.1, B.7, C.2, D.1.

D.9 - Nello scenario descritto nella FAQ D.8, con riferimento all'art.5, comma 4, lettera b), che cita "l’impianto sia ubicato nell’area sottesa alla cabina primaria individuata dalla configurazione CER indicata nella domanda di contributo": nel caso in cui un medesimo soggetto pubblico possa costituire una CER su due cabine primarie, e che quindi voglia realizzare più impianti divisi per cabina primaria, ha diritto ad un unico contributo oppure deve sottoporre una domanda di contributo separata per ciascuna cabina?

Per l’accesso al contributo sarà necessario identificare quale sarà, realizzata in ordine cronologico, la prima configurazione gestita dalla CER realizzata dall’ente, e di conseguenza presentare una domanda di contributo per l’impianto ad essa asservita, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettere a) e b). Gli impianti afferenti all’areale di altre cabine primarie potranno essere oggetto di istanze in annualità successive, anche in combinazione con le finalità di cui alla lettera c).

D.10 - Vorremmo presentare una domanda di contributo per la costituzione e la progettazione di una comunità energetica rinnovabile (CER) - art.1, comma 1, lettera b) – di respiro Regionale. La domanda verrebbe presentata da un’Associazione con personalità giuridica di diritto privato. Se venisse ottenuto il contributo nell’annualità 2025, la CER così costituita potrebbe poi accedere il prossimo anno al contributo per - art.1, comma 1, lettera a)? E i suoi soci potrebbero accedere il prossimo anno al contributo per - art.1, comma 1, lettera c)?

Lo scenario descritto è compatibile con l’applicazione del Regolamento. È possibile inoltre che, nel caso in cui i beneficiari del contributo per la finalità di cui all’ art.1, comma 1, lettera a) siano i clienti finali quali i membri della CER o la stessa Associazione con personalità giuridica di diritto privato se dotata di POD, presentare domanda durante la medesima annualità.

Per ulteriori dettagli si vedano le risposte alle FAQ A.1, C.2, D.1, D.5, D.8, D.9.
 
D.11 - Stiamo dialogando con un ente amministrativo e territoriale (che sarà il soggetto attuatore) per la creazione di una CER, con l'intenzione di sviluppare la combinazione a) + b). Ci hanno segnalato che da portale IOL è possibile inserire unicamente un solo impianto per domanda di contributo, il che contrasta con l'art.1, lettera a), in cui si parla al plurale di "la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e il potenziamento di quelli esistenti, delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ai fini del loro inserimento nelle comunità energetiche rinnovabili", vi chiediamo pertanto di chiarire questo punto.
 
L’art. 1, lettera a) del Regolamento riporta la dicitura “impianti” poiché la linea contributiva mira a finanziare la realizzazione di più impianti sul territorio regionale, eseguiti da soggetti diversi, con la limitazione che, per ogni annualità, ogni soggetto beneficiario possa presentare una sola domanda di contributo (art. 6, comma 2 del Regolamento) riferita ad un solo impianto (vedasi in tal senso le risposte alle FAQ A.7, D.7, D.9).
D.12 - E' possibile richiedere il contributo anche per l'installazione del solo sistema di accumulo su impianto già esistente?
No, l'installazione del solo sistema di accumulo su impianto già esistente non è ammissibile a contributo ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Regolamento, che ammette a contributo l'installazione di sistemi di accumulo solo se connessi alla realizzazione di nuovi impianti o al potenziamento di impianti esistenti (per quest'ultima casistica vedasi la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera j) del Regolamento).
D.13 - Un Comune vuole sapere se si può presentare domanda di contributo per installare l'impianto sulla copertura di un edificio, i cui lavori sono in corso di costruzione. L'edificio verrà accatastato a breve con destinazione catastale "F/3 - Unità in corso di costruzione". Inoltre si vuole sapere se il POD dell'edificio deve essere attivo alla data di presentazione della domanda.
Sì, risulta possibile richiedere contributo per installare un impianto sulla copertura di un edificio da realizzarsi. Non è necessario che il POD sia attivo al momento della presentazione della domanda di contributo.
D.14 - Nel caso sia necessario sostituire la guaina impermeabilizzante ed i coppi del tetto prima della posa dell'impianto fotovoltaico, queste lavorazioni dal carattere edilizio sono ammesse anch'esse a contributo e quindi inseribili nel progetto?
Per gli impianti fotovoltaici su coperture, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera e) del Regolamento, non risultano ammissibli a contributo le opere edili ad essi riferite. Pertanto, nel caso in oggetto, gli interventi descritti non sono ammissibili.

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E - Spese ammissibili

E.1 - Quali sono le spese ammissibili?

Sono ammissibili le spese elencate all'art.5 del Regolamento, derivanti da quanto previsto nella Legge regionale n.16 del 2023.

E.2 - Le spese di gestione delle CER costituite sono ammissibili a contributo?
 
No, le spese di gestione delle CER non sono ammesse a contributo.

E.3 - Qual è la congruità tra le spese ammissibili dell'art.5 e i criteri di valutazione di cui all'Allegato A del Regolamento?
 
I criteri sono stati definiti per valutare se la CER risponde a determinate necessità del territorio, non deve esservi necessariamente corrispondenza tra i criteri e le spese ammissibili.
 
E.4 - Nel caso di domanda presentata per la finalità di cui all’art.1, comma 1, lettera a): adeguamento cabina di media tensione, monopanel (da installare per poter posare i moduli su pensiline) e le opere edili (esempio scavi per passaggio tubi impianto elettrico per collegare l'impianto fotovoltaico al quadro generale) risultano spese ammissibili?
 
Gli esempi riportati rientrano nelle spese potenzialmente ammissibili ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettere c) ed e) del Regolamento (vedi FAQ E.5) , ad eccezione dei monopanel per la copertura delle pensiline, poiché questi ultimi rientrano tra le opere edili relative ad impianti fotovoltaici su coperture.
 
E.5 - Nel caso di domanda presentata per la finalità di cui all’art.1, comma 1, lettera a): spese ammissibili all'art. 5, cosa si intende al punto e) "opere edili strettamente funzionali all’installazione dell’impianto, a esclusione di quelle riferite all’installazione degli impianti fotovoltaici su coperture"? Le opere edili citate sopra sono ammissibili?
 
Nel caso di impianti fotovoltaici collocati su coperture, non sono ammissibili a contributo spese relative ad opere edili di alcun tipo. Per qualsiasi altra tipologia di impianto di produzione di energia da FER, sono ammissibili le spese per opere edili strettamente funzionali all’installazione, quali a titolo di esempio gli scavi per passaggio tubi impianto elettrico.
 
E.6 - Vorremmo presentare una domanda di contributo per la costituzione e la progettazione di una comunità energetica rinnovabile (CER) - art.1, comma 1, lettera b) – di respiro Regionale. La domanda verrebbe presentata da un’Associazione con personalità giuridica di diritto privato. Tra le spese ammissibili sono citate le a) analisi preliminari: è quindi possibile affidarle ad un partner tecnico tramite un contratto di consulenza?
 
È possibile affidare le spese di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) ad incaricati esterni o partner tecnici, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 5, comma 6.
 
E.7 - Sono ammissibili le spese per la gestione delle pratiche autorizzative come PAS oppure AU, rientrano nel punto "a) progettazione, indagini geologiche e geotecniche"? Si tenga conto che per le pratiche autorizzative sono necessarie sia la progettazione che le indagini geotecniche citate, ma potrebbero essere necessarie anche spese per altre attività come, ad esempio, relazioni idrogeologiche o indagini archeologiche.
 
Sono ammissibili a contributo tutte le spese relative ad indagini preliminari propedeutiche alla progettazione dell’impiantistica. Non sono ammissibili a contributo eventuali spese istruttorie necessarie per l’ottenimento del titolo autorizzativo.
 
E.8 - Le spese per la gestione della presentazione della domanda di contributo e la rendicontazione sono ammissibili?
 
Le spese descritte non sono ammissibili a contributo.
 
E.9 - Si chiede di chiarire:
  • I costi di connessione alla rete elettrica (TICA) per impianti fotovoltaici, devono essere effettuati dopo la richiesta di contributo o sono ammissibili anche quelli effettuati prima, essendo fase preliminare? La spesa vale come avvio del progetto?
  • Le consulenze specialistiche tecniche e professionali per attivazione e registrazione delle configurazioni CER, devono essere effettuate da soggetti specifici?
  • Nel caso in cui la società richiedente il contributo per installazione di un impianto fotovoltaico esegua direttamente i lavori, possono rientrare tra le spese ammissibili solo i costi di acquisto dei materiali, opere strettamente connesse e pratiche dei professionisti?
Ai sensi dell'art. 5, comma 5 del Regolamento sono ammissibili a contributo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda. La sottoscrizione del preventivo di connessione non è considerato impegno giuridicamente vincolante ai fini della individuazione della data di avvio dei lavori (vedasi FAQ I.1).
Il Regolamento non prevede limitazioni in merito ai soggetti che eseguono le consulenze, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 5.
Non è ammissibile a contributo la realizzazione di un impianto FER tramite lavori in proprio, ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. d) del Regolamento, poiché le spese di cui al comma 3 del medesimo articolo sono ammissibili a condizione che l'intervento non sia realizzato tramite lavori in economia diretta o eseguiti per conto proprio, o mediante l’acquisto di beni usati o ricondizionati o in leasing.
 
E.10 - Nel caso in cui sia già stato accettato il preventivo di connessione di e-distribuzione per un nuovo impianto fotovoltaico a terra, viene considerato avviato il progetto o no? viene ammessa questa spesa anche se effettuata prima della richiesta di contributo?
 
Si rimanda alla FAQ E.9.
E.11 - Su una batteria da 100 kwh il contributo è del 30%? Su un carport fotovoltaico il contributo è del 40%? Stessa cosa per dei pannelli posti su una copertura?
Ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) del Regolamento, per gli impianti di accumulo, a prescindere dalla loro capacità, l'intensità di contributo è pari al 30% della spesa ammissibile, incluse le relative spese di progettazione. 
Ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a) del Regolamento, per gli impianti fotovoltaici, a prescindere dalla collocazione, l'intensità del contributo è pari al 40% della spesa ammissibile, incluse le relative spese di progettazione. 
Si evidenzia però che, per gli impianti fotovoltaici su coperture, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera e) del Regolamento, non risultano ammissibli a contributo le opere edili ad essi riferite. Pertanto, nel caso del carport fotovoltaico, le strutture di sostegno dei moduli non possono essere oggetto di contributo.
E.12 - Si richiede se la pensilina di un carport rientra alla voce di spesa ammissibile art. 5 comma 3 lettera e), inoltre se le colonnine di ricarica autoveicoli possono essere considerate alla voce di spesa art. 5 comma 3 lettera d).
Gli interventi descritti non rientrano tra le voci ammissibili ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Regolamento.
E.13 - All'interno dell'importo da rendicontare possono essere modificati i valori tra le voci includendo anche voci non inizialmente inserite?
No, non risulta possibile inserire in fase di rendicontazione ulteriori dati finanziari rispetto alle voci compilate al momento della presentazione della domanda. Risulta invece possibile correggere i valori dichiarati tra il preventivo rendicontabile e l'importo imputato a fronte delle spese effettivamente sostenute.
E.14 - La relazione descrittiva della CER e configurazione può rientrare nelle spese amministrative quale spesa rendicontabile/ammissibile? 
No, poiché sono ammissibili a contributo solo le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del Regolamento.

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F - Importo e cumulabilità del contributo

F.1 -  Il contributo è cumulabile con altri?

Sì, il contributo è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici, nel rispetto delle condizioni riportate all'art. 3, comma 9 del Regolamento.

F.2 - Nel bando non sono chiare le dimensioni espresse in potenza di KW e di KWh di stoccaggio e la spesa massima del sistema di accumulo ammessi a KW, essendo riportato solo il dato dell’intensità di contributo pari al 30% della spesa ammissibile.

Le regole operative pubblicate dal GSE riguardanti le CER, e la normativa nazionale vigente, riportano parametri limitanti per la potenza nominale dei singoli impianti di produzione di energia da FER, pari ai 1000 kWp. La cosa non è altrettanto vera per quanto riguarda i sistemi di accumulo, per i quali il legislatore e l’autorità competente non hanno definito soglie o limiti. Pertanto, è ammissibile presentare una domanda per l’accesso ai contributi regionali per una configurazione di CER che prevede impianti di accumulo. In tal senso si conferma che le componenti impiantistiche di accumulo accedono ad un contributo pari al 30% della spesa sostenuta. Si precisa tuttavia che gli impianti di accumulo concorrono al raggiungimento della soglia limite del costo di investimento di cui all’art. 3, comma 2, lettera a) del Regolamento (2.000€/kWp). Quindi, a prescindere dalle relative potenze installate, il costo del sistema di accumulo va sommato a quello dell’impianto fotovoltaico. Un’eventuale quota eccedente non concorre al calcolo della spesa ammissibile sulla base della quale verrà calcolata l’intensità di contributo. Ciò in recepimento delle Regole operative GSE stesse, in particolare visto il punto 1.2.1.6 Cumulabilità della tariffa incentivante e l’Appendice E. Spese ammissibili del contributo in conto capitale e massimali previsti.

F.3 - Buongiorno è cumulabile con l'Iperammortamento 180% introdotto dalla Legge di Bilancio 2026?

Il contributo regionale è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici, nel rispetto delle condizioni riportate all'art. 3, comma 9 del Regolamento. Si evidenzia che se l'intervento oggetto di domanda di contributo riguarda la realizzazione di un impianto di produzione di energia e il cumulo dei contributi ricevuti per tale intervento supera la soglia di intensità del 40% della spesa ammissibile, l'impianto oggetto di domanda non potrà essere inserito nel computo dell'energia condivisa della CER. Inoltre, poiché i contributi per la realizzazione di impianti di produzione di energia sono concessi ai sensi dell'art. 41 del Reg. UE 651/2014, il cumulo dei contributi ricevuti non può superare la soglia massima del 45% della spesa ammissibile, ad eccezione dei beneficiari con natura di piccola impresa, per i quali la soglia massima è pari al 65% della spesa ammissibile, e di media impresa, per i quali la soglia massima è pari al 55% della spesa ammissibile. Si evidenzia inoltre che l'onere della verifica del soddisfacimento delle condizioni di cumulabilità eventualmente definite dall'Iperammortamento 180% ricade sull'istante. 
F.4 - Questo contributo del 40% è cumulabile con quello analogo nazionale del 40% ( totale 80%) per impianti fv inseriti in cer ? Esempio impianto 1MW costo circa 1 milione € , il contributo totale è 800.000 € ? Se si, a quali condizioni?
Si rimanda alla FAQ F.3 e si evidenzia che l'onere della verifica del soddisfacimento delle condizioni di cumulabilità definite dal contributo nazionale ricade sull'istante. 
F.5 - Stabilito che l'intensità massima di  aiuto definita dall'articolo 41 del regolamento Ue 651/2014  è pari al 65% e rinunciando alla tariffa incentivante, l'impresa può sommare, al 40% del contributo previsto dal bando regionale in oggetto, un ulteriore contributo statale concesso un regime de minimis nella misura del 25% ?
Si rimanda alla FAQ F.3 (aggiornata al 02/02/2026 specificando le casistiche dell'intensità massima di contributo per le piccole e medie imprese) ed F.4.
F.6 - Buonasera nella FAQ n. F.3 si afferma che  "poiché i contributi per la realizzazione di impianti di produzione di energia sono concessi ai sensi dell'art. 41 del Reg. UE 651/2014, il cumulo dei contributi ricevuti non può superare la soglia massima del 45% della spesa ammissibile". L'art. 41 del Reg. UE 651/2014 stabilisce altresì che l'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. Non sarebbe quindi appropriato parlare di una soglia massima del 55% della spesa ammissibile per una media impresa e del 65% per una piccola impresa?
Si rimanda alla FAQ F.3 (aggiornata al 02/02/2026 specificando le casistiche dell'intensità massima di contributo per le piccole e medie imprese).
F.7 - L'incentivo è cumulabile con il contributo delle CER di 20 anni per l'energia condivisa? 
Si rimanda alle FAQ F.1 e I.7.

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G - Aiuti di Stato

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H - Valutazione delle domande

H.1 - Secondo quanto riportato nell’Allegato A del Regolamento chi richiede il contributo solo per la costituzione della CER o per una nuova configurazione può conseguire al massimo 80 punti mentre chi chiede il contributo anche per gli impianti può conseguire al massimo 100 punti, quindi è avvantaggiato chi realizza impianti?

Sì, poiché l'obiettivo della linea contributiva è sia far sviluppare le CER che supportare la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, premiando quindi l'impegno di chi prevede di realizzare nuovi impianti.

H.2 - Il criterio di valutazione 1 di cui all’Allegato A del Regolamento indica la possibilità di conseguire un punteggio "fino a 12 punti" ma la somma dei punteggi che lo compongono è pari a 11, quale dei due valori è corretto?

Trattasi di un refuso sul totale del criterio, il valore corretto è 11.

H.3 - Come funziona la formula per il calcolo del punteggio nel criterio di valutazione 8 di cui all'Allegato A al Regolamento?

Il calcolo del punteggio derivante dall’applicazione della formula viene eseguito in sede istruttoria e si basa sui seguenti dati, comunicati dall’istante, relativi alla configurazione illustrata nella relazione descrittiva della CER (modulo A):

  • Potenze contrattualmente impegnate di tutti i POD delle utenze di consumo;
  • Potenze di picco di tutti gli impianti FER.

Tali dati devono avere carattere previsionale e rappresentare quindi lo stato di progetto della configurazione ottenibile anche grazie agli interventi oggetto di domanda di contributo. Si riportano alcuni esempi applicativi della formula.

Domanda di contributo per nuovo impianto su configurazione esistente.

Potenze impianti FER già presenti nella configurazione = 100 kWp

Potenza impianto oggetto di domanda = 20 kWp

50 utenti residenziali consumatori

Potenza complessiva POD degli utenti = 3,3*50 = 165 kWp

10∗(100+ 20)/165 = 7,27 approssimato a 7,5

Domanda di contributo per nuovo impianto e nuova configurazione che si baserà solo sull’impianto oggetto di domanda.

Potenze di altri impianti FER previsti nella configurazione = 0 kWp

Potenza impianto oggetto di domanda = 20 kWp

50 utenti residenziali consumatori

Potenza complessiva POD degli utenti = 3,3*50 = 165 kWp

10∗(0+ 20)/165 = 1,21 approssimato a 1,0

Domanda di contributo per nuovo impianto e nuova configurazione che si baserà anche su impianti non oggetto di domanda.

Potenze di altri impianti FER previsti nella configurazione = 150 kWp

Potenza impianto oggetto di domanda = 20 kWp

50 utenti residenziali consumatori

Potenza complessiva POD degli utenti = 3,3*50 = 165 kWp

10∗165/(150+20) = 9,71 approssimato a 9,5

H.4 - I punteggi relativi ai criteri di valutazione n. 1 "Qualità della progettazione della CER" e n. 2 "Modello di gestione della CER", citati nell'ALLEGATO A (articolo 8, comma 1 del Regolamento), riguardano soltanto le CER non ancora costituite?

No, anche le CER esistenti vengono valutate secondo i criteri citati. Pertanto, in questa casistica, la Relazione descrittiva va compilata descrivendo lo stato di fatto della CER al momento della presentazione della domanda e le eventuali variazioni derivanti dall’attuazione degli interventi oggetto di domanda.

H.5 - Al punto 9 dei criteri di valutazione della domanda di contributo, si attribuisce un maggior punteggio in presenza di "impianti capaci di utilizzare almeno due tipologie di fonti energetiche rinnovabili diverse", suggerendo appunto la pluralità delle impiantistiche finanziabili. Analogamente, al punto 8 dei criteri di valutazione della domanda di contributo, il calcolo della formula richiama la pluralità degli impianti a servizio della CER al fine dell'ottimizzazione del rapporto tra produzione e consumo.

Il criterio di valutazione 9 si riferisce alla diversificazione delle fonti energetiche rinnovabili sfruttate dagli impianti a servizio della CER. Viene quindi valutata la presenza, all’i nterno della CER tutta, della presenza di impianti: già esistenti, da realizzarsi tramite contributo regionale (anche da parte di più istanti, sempre con la limitazione sopra riportata), da realizzarsi senza il supporto della presente linea contributiva. Tale criterio di valutazione non si riferisce quindi esclusivamente a quanto da realizzarsi tramite la domanda di contributo oggetto di valutazione, ma anche alla configurazione della CER nella quale l’intervento oggetto di domanda di contributo mira ad inserirsi. Analogamente a quanto riportato per il criterio di valutazione 9, anche il criterio 8 non si riferisce quindi esclusivamente a quanto da realizzarsi tramite la domanda di contributo oggetto di valutazione, ma anche alla configurazione della CER nella quale l’i ntervento oggetto di domanda di contributo mira ad inserirsi. 

H.6 -  Rappresentiamo una CER nella forma di associazione non riconosciuta e non ancora registrata sul portale del GSE con la volontà di fare richiesta in base all'art. 1 comma 1 lett. b). Tra i membri e i futuri associati ci sono imprese che hanno espresso la volontà di realizzare degli impianti fotovoltaici e di presentare domanda relativa all'art. 1 comma 1 lett. a). Ci sono inoltre futuri associati già dotati di impianto fotovoltaico (non oggetto di domanda) che desiderano entrare a far parte della CER per aver connesso gli impianti successivamente alla data di costituzione dell'associazione. Nella fattispecie per la valutazione della formula PUNTO 8 - Allegato A -Criteri di valutazione della domanda si avranno le seguenti condizioni previste:

  • Previsione potenza 170 kWp derivata dalle singole domande da presentare per impianti FER oggetto di domande art. 1 comma 1 lett. a)
  • Previsione potenza impegnata dei POD 400 kW
  • Previsione potenza 150 kW altri impianti FER non oggetto di domanda

Nel calcolo della formula possiamo tener conto anche degli altri impianti FER non oggetto di domanda pari 150 kW ottenendo così un risultato pari a 8 PUNTI?

Sì, per il calcolo del punteggio del criterio di valutazione 8 dell’Allegato A - Criteri di valutazione della domanda si può tenere conto anche degli impianti FER non oggetto di domanda di contributo.

H.7 - Nella valutazione del PUNTO 8 - Allegato A - Criteri di valutazione della domanda- in caso di domanda relativa all'art. 1 comma 1 lett. a) si può tener conto delle potenze previste degli impianti e delle potenze impegnate previste dei POD relativi alla CER a cui si intende aderire?

Sì, in caso di domanda relativa all'art. 1 comma 1 lett. a) si può tener conto delle potenze previste degli impianti e delle potenze impegnate previste dei POD relativi alla CER a cui si intende aderire.

H.8 - Nell’allegato A “criteri di valutazione della domanda”, quali sono i soggetti di cui all’articolo 31 del d.lgs. 199/2021?

I soggetti di cui all’articolo 31 del d.lgs. 199/2021 sono stati modificati dal Decreto-Legge 28 febbraio 2025, n. 19 e, pertanto, sono allo stato attuale i seguenti:
  • persone fisiche
  • PMI 
  • associazioni
  • aziende territoriali per l'edilizia residenziale
  • istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
  • aziende pubbliche di servizi alla persona
  • consorzi di bonifica
  • enti territoriali e autorità locali 
  • enti e organismi di ricerca e formazione 
  • enti religiosi 
  • enti terzo settore 
  • associazioni di protezione ambientale 
  • amministrazioni locali (elenco ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 31 della legge 196/2009).

H.9 - Una impresa che vuole richiedere contributo come cliente finale può ottenere tutti i punteggi a disposizione nel quadro dei criteri di valutazione? ad esempio anche i criteri di qualità e modello di gestione della CER?

Sì, un cliente finale che vuole richiedere contributo può teoricamente ottenere iI massimo punteggio; è obbligatorio presentare, congiuntamente alla domanda di contributo, la relazione descrittiva della CER compilata in modo veritiero rispetto alle previsioni statutarie della CER a cui intende afferire. In merito ai criteri di valutazione si evidenzia che, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del Regolamento, eventuali incongruenze tra quanto dichiarato in sede di domanda e quanto rilevato in sede di rendicontazione costituiscono motivo di decadenza del contributo se comportano una diminuzione del punteggio assegnato. 

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I - Altro

I.1 -  Cosa si intende per data di inizio dei lavori?

Si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento o la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

I.2 - Le tempistiche massime definite dal Regolamento per la rendicontazione si concludono dopo la scadenza del 31/12/2027 definita dal MASE per l'accesso agli incentivi, a quale delle due si deve fare riferimento?

Le tempistiche descritte nel Regolamento servono esclusivamente a rispettare i criteri per ottenere il contributo regionale, è poi onere dell’istante gestire i lavori e le relative rendicontazioni in modo da finire in tempo utile in caso voglia ottenere anche gli incentivi del MASE.

I.3 - Esiste un modo per vedere se ci sono CER attive nel territorio?

Sì, il sito web del GSE riporta una mappatura delle CER già riconosciute e che hanno un contratto attivo con il GSE; non sono invece riportate quelle in via di costituzione.

I.4 - C'è un contatto ufficiale per richiedere ulteriori chiarimenti?

I contatti ufficiali per richiedere ulteriori chiarimenti sono riportati nella pagina web del sito istituzionale della Regione dedicata alla linea contributiva.

I.5 - Nel caso di domanda presentata per la finalità di cui all’art.1, comma 1, lettera a)  una modifica della potenza dell'impianto fotovoltaico va richiesta prima dell'inizio lavori? c'è una percentuale di tolleranza entro cui non serve fare richiesta?

Tutte le modifiche rispetto al progetto ammesso a contributo vanno comunicate al Servizio competente con le modalità riportate all’art. 11, comma 1 del Regolamento, sia che avvengano prima dell’avvio dei lavori sia in corso d’opera. Per le modifiche relative alla potenza di impianto, sarà verificato dal Servizio competente il rispetto delle condizioni di cui all’art. 11, comma 3, cioè che la modifica di potenza richiesta non causi una variazione in diminuzione di più di 5 punti rispetto al punteggio attribuito nella graduatoria, relativamente al criterio valutativo di cui al n. 8 dell’Allegato A.

I.6 - Vorremmo presentare una domanda di contributo per la costituzione e la progettazione di una comunità energetica rinnovabile (CER) - art.1, comma 1, lettera b) – di respiro Regionale. La domanda verrebbe presentata da un’Associazione con personalità giuridica di diritto privato. La rendicontazione delle consulenze specialistiche tecniche, economiche e giuridiche e delle spese amministrative, notarili, legali e camerali avviene tramite la presentazione delle fatture (ed eventuale contratto)?

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c) del Regolamento, per beneficiari appartenenti alle categorie di enti del terzo settore, associazioni, fondazioni, comitati, enti di formazione professionale, la rendicontazione delle spese relative alla finalità di cui all’art.1, comma 1, lett. b) avviene ai sensi dell’art. 43 della legge regionale 7/2000: “I soggetti del terzo settore e gli enti religiosi di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), le associazioni, le fondazioni, i comitati e gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, presentano, a titolo di rendiconto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione.”

I.7 -  Nel caso un soggetto riceva il contributo per le finalità di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del Regolamento, pari al 40% delle spese ammissibili, avviene il dimezzamento della tariffa incentivante GSE? 

Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un ente territoriale, autorità locale, ente religioso, ente del terzo settore o di protezione ambientale, non si applicano decurtazioni alla tariffa incentivante. Nel caso di altri soggetti, si applicano le decurtazioni secondo quanto riportato al punto 3 dell’Appendice B. Tariffa premio delle Regole operative GSE.

I.8 - La concessione del contributo è vincolata al possesso della polizza assicurativa ex Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 101- 112, della L. 213/2023) per i danni causati da eventi catastrofali?

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 del Decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, la concessione del contributo non è vincolata al possesso della polizza assicurativa ex L. 213/2023 Legge di Bilancio 2024. Suddetta polizza costituisce tuttavia requisito necessario in fase di rendicontazione del contributo.

I.9 - In relazione all’articolo 10 del regolamento e alla modulistica “Istanza di erogazione anticipata del contributo” (Allegato C), si desidera sapere:

  • Se l’istanza di erogazione anticipata(pari al 70% dell’importo concesso) può essere presentata immediatamente dopo la notifica del decreto di concessione del contributo, oppure se è previsto un termine minimo o massimo entro il quale presentarla.
  • Se vi sono tempistiche vincolanti per la Regione per la definizione dell’istanza di anticipo, analoghe a quelle previste per la concessione (120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, come da art. 10, comma 1).

E' possibile presentare istanza di erogazione anticipata ai sensi dell'art. 39, comma 2 della L.R. 7/2000 anche subito dopo la notifica del decreto di concessione, secondo le modalità indicate dall'art. 10, commi 5 e 6 del Regolamento. Il Regolamento non disciplina le tempistiche dell'istruttoria dell'istanza di erogazione anticipata.

I.10 - Buongiorno, il primo impianto da 1 MWp è entrato in esercizio il 4 Dicembre 2025 dopo la costituzione della CER e verrà inserito in una configurazione a brevissimo, il secondo impianto da 1 MWp, sarà allacciato ad un nuovo POD dedicato ed entrerà in esercizio tra 1 anno/1 anno e mezzo, quindi anche questo dopo la costituzione della CER. Normativamente non ci dovrebbero essere problemi ad inserire entrambi gli impianti nella medesima configurazione, se non ci fosse il rischio, in questo caso specifico, di contestazione da parte del GS  riguardo un possibile Artato Frazionamento. Infatti i 2 impianti in oggetto sono limitrofi, non ci sono particelle catastali che dividano i 2 impianti in buona sostanza. Quindi si potrebbe inserire nella CER il primo impianto nell'attesa di realizzazione del secondo impianto? Poi, una volta realizzato il secondo impianto, si potra' fare  uscire dalla configurazione il primo impianto in modo da evitare una possibile contestazione riguardo un probabile Artato Frazionamento? Una volta terminata la configurazione in CER del secondo impianto verrà presentata la rendicontazione del bando. È possibile fare quanto suggerito senza perdere il contributo regionale al 40% a cui il cliente è stato ammesso?

Per quanto riguarda il contributo regionale, l'intervento proposto si qualifica come potenziamento di impianto esistente, ai sensi della definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera j) del Regolamento. Conseguentemente l'intervento proposto risulterebbe teoricamente ammissibile a contributo regionale. Si evidenzia però che, poiché l'intervento oggetto di contributo deve rispettare le finalità del Regolamento, cioè l'inserimento dell'impianto in una CER, in caso di mancato soddisfacimento di tale condizione il contributo verrebbe revocato ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera c) del Regolamento. Riveste quindi particolare importanza il rispetto dei dettami imposti dalle Regole Operative del GSE per quanto concerne le disposizioni in materia di artato frazionamento. Tali valutazioni non sono di competenza dello scrivente Servizio, di conseguenza si rinvia alle Regole Operative stesse, e ad eventuali approfondimenti con l'ente competente.
 
I.11 - Buongiorno, la domanda che si pone con riferimento alla risposta inviata al punto I.10 è se il soggetto, con l'impianto che ha in produzione attualmente puo' restare in CER finchè non è pronto l'altro impianto per cui ha chiesto il contributo regionale (impianti contingui).
 
Un soggetto socio della CER anche con impianti già inseriti in configurazione può essere beneficiario del contributo regionale per la realizzazione di nuovi impianti o potenziamenti di impianti esistenti. Per tutto quanto concerne i requisiti richiesti dal GSE come soggetto competente alla valutazione della leggittimità delle singole configurazioni si rimanda al soggetto competente stesso, come già evidenziato in risposta alla FAQ I.10.
 
I.12 - Buongiorno a cosa si fa riferimento normativamente per il nuovo bando con domande che saranno presentabili dal 1 febbraio 2026? Vi è un decreto di rifinanziamento ? dove si possono trovare le spese ammissibili di cui al nuovo bando 2026?

Le domande presentabili dal 1 febbraio 2026 faranno riferimento al Regolamento contributivo pubblicato con Decreto del Presidente della Regione n. 158/2024 così come modificato dal DPReg n. 005/2026. A seguito di pubblicazione sul BUR del Regolamento di modifica verranno aggiornate le sezioni "Normativa" e "Modulistica per presentazione domanda" del menù di destra della paigna web dedicata alla linea contributiva. Le risorse destinate alla presente linea contributiva per l'annualità 2026 sono state definite dall'art.4, comma 32 della L.R. 16/2023 (Stabilità 2024) e sono state confermate dalla L.R. 19/2025 (Stabilità 2026). Le spese ammissibili non sono state modificate e pertanto risultano identiche a quelle riportate nel Regolamento contributivo pubblicato con DPReg n. 158/2024.

I.13 - Quali modifiche posso apportare al mio progetto dopo aver ricevuto il decreto di concessione del contributo senza incorrere nella revoca dello stesso?
Si veda il file denominato "Modifiche agli interventi ammissibili" pubblicato nella sezione "Link utili" della pagina web dedicata alla linea contributiva ( cliccare qui per visualizzare il file).
I.14 - Il fornitore dell'impianto fotovoltaico e dei servizi correlati (progettazione, collaudo, direzione lavori, ....) può essere un'impresa che svolge il ruolo di appaltatore o "general contractor"?
Sì, l'impresa che progetta, dirige i lavori e realizza l'impianto può svolgere il ruolo di appaltatore generale nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 5, comma 6 del Regolamento.
I.15 - Si possono indicare in fase di presentazione domanda più particelle nei dati catastali ? nel caso in cui non sia possibile come ci sembra, se l'impianto risulta occupare più particelle, come si puo' fare ? Basta il layout?  Si puo' modificare comunque la particella nel corso del progetto in fase di rendicontazione?
Sul portale IOL risulta possibile inserire solo una particella catastale. Per impianti che sono localizzati su più particelle catastali è sufficiente indicare nel modulo IOL una sola delle particelle coinvolte; nella relazione tecnica dell'impianto dovranno essere indicate tutte le particelle coinvolte. Il layout d'impianto deve essere incluso nella suddetta relazione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, lettera c) del Regolamento. 
Per quanto concerne le modifiche agli interventi si rimanda alla FAQ I.13 ed al relativo file esplicativo. Si evidenzia che nel file esplicativo "Modifiche agli interventi ammissibili" con la dicitura "particelle catastalmente differenti da quelle identificate al momento della presentazione della domanda" ci si riferisce alla totalità delle particelle identificate in relazione tecnica, non esclusivamente a quella indicata in IOL. Eventuali modifiche di layout dell'impianto possono comportare esclusivamente una riduzione del numero di particelle interessate.

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