contenuti
Le risposte verranno aggiornate ogni lunedì dal 12 gennaio al 6 aprile 2026. Si invitano gli interessati a verificare che i quesiti da inviare al Servizio non siano già stati trattati all’i nterno delle FAQ.
Per semplificare la consultazione si riportano di seguito le FAQ esistenti che sono state aggiornate e quelle nuove che sono state inserite con ogni aggiornamento settimanale.
| DATA | FAQ AGGIORNATE | NUOVE FAQ |
|---|---|---|
| 12/01/2026 | \ |
C.16, C.17, C.18 E.9, E.10 I.9 |
| 19/01/2026 | \ |
C.19 I.10 |
| 26/01/2026 | \ |
F.3, F.4 I.11, I.12 |
| 02/02/2026 |
C.9 F.3 |
A.11 B.17, B.18 C.20, C.21 E.11 F.5, F.6 H.8 |
| 09/02/2026 | \ |
B.19, B.20 C.22, C.23 D.12 E.12 F.7 H.9 I.13 |
| 16/02/2026 | \ |
A.12 B.21 C.24 |
| 23/02/2026 | \ |
C.25 D.13, D.14 E.13, E.14 I.14, I.15 |
Indice dei contenuti
A - Modalità di presentazione della domanda
A.1 - Una singola domanda di contributo deve riferirsi ad una sola tra le finalità riportate all'art.1, comma 1, lettere a), b) e c) oppure è possibile richiedere il contributo per più finalità?
È possibile richiedere il contributo per singola finalità o per le seguenti combinazioni: a) + b), a) + c). Non è possibile effettuare una richiesta di contributo per la combinazione b) + c).
A.2 - In caso di più domande di contributo da parte di diversi soggetti richiedenti e riferite ad una stessa CER ma su diverse configurazioni quali sono le finalità per le quali è possibile richiedere i contributi?
È possibile richiedere il contributo per singola finalità o per le seguenti combinazioni: a) + b), a) + c). Non è possibile effettuare una richiesta di contributo per la combinazione b) + c).
A.3 - Se una comunità energetica rinnovabile presenta domanda per un intervento destinato alle finalità di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), quali dati vanno inseriti sulla modulistica IOL alla pagina 1.7 al campo “DATI DELL’UNITÀ LOCALE”?
Se la domanda riguarda esclusivamente un intervento destinato alle finalità di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), il campo della modulistica IOL al punto 1.7 può essere compilato con l’indirizzo della sede legale della CER. Alternativamente, se il progetto prevede una nuova unità locale presso la quale la CER stabilisce un ufficio competente per la configurazione oggetto di domanda, è anche possibile indicare tale indirizzo.
A.4 - Se una piccola impresa intende richiedere il contributo per l'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del proprio stabilimento e vorrebbe associarsi ad una CER costituita come associazione ma non pienamente operativa, è necessario che l’associazione partecipi in modo ufficiale alla candidatura da parte della piccola impresa che realizzerà l'impianto fotovoltaico, oppure può limitarsi a fornire tutte le informazioni necessarie a compilare la "Relazione descrittiva della comunità energetica rinnovabile"?
A.5 - Nel caso in cui un socio di una CER faccia domanda di contributo per le finalità di cui alle lettere a) e b) dell’art.1, comma 1 del Regolamento, per fare domanda anche per la lett. b) deve essere autorizzato dalla CER o può procedere indipendentemente da una sua autorizzazione? In caso sia necessaria l’autorizzazione, in che forma questa deve essere presentata?
Ai fini dell’accesso alla presente linea contributiva, la necessità da parte della CER di autorizzare o meno il singolo socio a presentare domanda per le finalità di cui all’art.1, comma 1, lettera b) del Regolamento, è una tematica interna tra la CER stessa ed i suoi soci e non rileva né ai fini dei requisiti di ammissibilità né a fini istruttori.
A.6 - Nello schema di domanda, nel punto relativo al regime "de minimis", è corretto rispondere sempre SI? Se il bando è in de minimis sembra automatico che si debba fare una dichiarazione di capienza dello stesso.
Qualora il contributo richiesto riguardi, in tutto o in parte, gli interventi di cui alle lettere b) o c) dell’art. 1, comma 1 del Regolamento è obbligatorio indicare SI ed è obbligatorio allegare il modulo B dedicato, disponibile sulla pagina web dedicata alla linea contributiva. Nel caso in cui il contributo sia richiesto esclusivamente per gli interventi di cui alla lettera a) dell’articolo succitato, tale campo va compilato indicando “NO”, e non è obbligatorio compilare il modulo B.
Nel caso vengano presentate più domande di contributo da parte di uno stesso beneficiario, è considerata valida l’ultima domanda presentata in ordine cronologico, purché ammissibile, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Regolamento.
A.8 - La domanda di contributo per un intervento con le finalità di cui all’art.1, comma 1, lett. b) del Regolamento può essere presentata congiuntamente da più Comuni intenzionati a costituire una CER a livello sovracomunale o va presentata autonomamente in virtù delle peculiarità del singolo Ente come cliente finale? Inoltre, i Comuni sarebbero intenzionati a delegare lo studio di progettazione per la presentazione di un’unica domanda tramite l’apposito modello previsto come allegato al bando. Tuttavia, allo stato attuale i Comuni non sono formalmente associati in nessun modo, è quindi sufficiente allegare la delega di ciascun Ente alla presentazione della domanda o dal punto di vista formale gli Enti devono prima associarsi/convenzionarsi tra di loro?
Considerato che non è possibile presentare più domande di contributo per le stesse spese ammissibili, risulta necessario che la domanda venga presentata da un unico soggetto, che si faccia capofila del progetto e che sostenga la totalità delle relative spese. Il soggetto capofila può delegare lo studio di progettazione alla presentazione della domanda, secondo quanto riportato all’a rt. 6, comma 1, lett. a).
A.9 - Rappresentiamo una CER nella forma di associazione non riconosciuta e non ancora registrata sul portale del GSE. Tra i membri e i futuri associati ci sono imprese che hanno espresso la volontà di realizzare degli impianti fotovoltaici. La domanda di contributo può essere presentata in modo aggregato tra i vari soggetti che vogliono realizzare gli impianti riferiti all'art. 1 comma 1 lett. a) e la CER che vuole presentare richiesta in base all'art. 1 comma 1 lett. b) oppure devono essere prodotte singolarmente?
-
nella data di costituzione dell'ente, considerando che sono ammissibili anche le spese
sostenute per la costituzione della CER
-
nella data di avvio della progettazione/realizzazione dell'investimento di cui all'art. 5
punto 3 del regolamento
- o altra data?
Il dato da inserire al punto 1.6 della domanda riguarda la data presunta di inizio lavori. Trattasi quindi di una previsione, la cui correttezza o meno non costituisce causa di esclusione purché, per quanto riguarda le finalità di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del Regolamento, la data di inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto sia successiva alla data di presentazione della domanda di contributo, così come richiesto dall’art. 5, comma 4, lettera c) del Regolamento.
A.11 - Nel campo "Nome e cognome" della procura per la presentazione della domanda, devo inserire il nome della nostra azienda o nome e cognome del legale rappresentante?
Nel campo "Nome e cognome" della procura per la presentazione della domanda è necessario inserire nome e cognome della persona fisica che, accedendo alla piattaforma IOL, compila materialmente per conto del delegante la domanda di contributo.
A.12 - Se una CER volesse attivare, con il bando attualmente aperto, più configurazioni in più cabine primarie può presentare altrettante domande di contributo o deve presentarne una sola per tutte le cabine primarie in cui prevede di attivare configurazioni?
Se una CER esistente, così come definita in risposta alla FAQ C.2, vuole attivare più configurazioni in più cabine primarie può comunque presentare una sola domanda di contributo, poiché ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Regolamento, nel caso in cui ciascun soggetto richiedente presenti più domande è considerata valida l’ultima domanda presentata in ordine cronologico, purché ammissibile.
B - Documentazione da presentare
B.1 - All'art.6, comma 5, lettera a) del Regolamento viene richiesto: "inquadramento dell’area della cabina primaria su cui insistono i punti di consumo e di produzione dell’energia che entreranno a far parte della configurazione CER oggetto della domanda di contributo", si devono indicare tutti i POD che faranno parte di quella configurazione?
No, si deve solamente indicare la cabina primaria, e relativo areale, interessati dall'intervento oggetto del contributo.
B.2 - In caso di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui all'art.1, comma 1, lettera a), per l'ammissibilità al contributo sono necessari il possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto ed il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva?
No, per l'ammissibilità al contributo in caso di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui all'art.1, comma 1, lettera a) del Regolamento non sono necessari né il titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto né il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva.
B.3 - Se una CER fa domanda di contributo e alcuni dei suoi membri fanno domanda a loro volta, le informazioni oggetto di valutazione dei primi nove criteri di cui all’Allegato A del Regolamento devono essere identiche nelle varie domande?
Sì, purché le differenti domande non richiedano il contributo per le stesse spese.
B.4 - Nella relazione descrittiva si chiede (criteri 8 e 9) di esporre i dati di potenza degli impianti che fanno parte della CER. Tra la potenza nominale e quella autorizzata in immissione dal gestore di rete, quale dato si deve utilizzare nella relazione descrittiva?
Per gli impianti FER inseriti in configurazione bisogna fare riferimento al dato della potenza nominale, e non quella di immissione, espresso in kWp.
B.5 - Una piccola impresa intende richiedere il contributo per l'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del proprio stabilimento e vorrebbe associarsi ad una CER costituita come associazione ma non pienamente operativa. È possibile, per l'impresa, presentare la domanda di contributo individualmente (contributo secondo la lettera a) dell'art. 1 del Regolamento), includendo nella domanda la "Relazione descrittiva della comunità energetica rinnovabile" relativa alla CER?
Si conferma che è possibile per l’impresa presentare domanda individuale di contributo includendo nella domanda una relazione descrittiva riportante le informazioni relative alla CER alla quale aderirà.
B.6 - In caso di richiesta di contributo per le finalità di cui alla lettera b), dell’a rt. 1 del Regolamento, nella descrizione del modello di gestione della CER, per calcolare i fabbisogni energetici dei clienti finali coinvolti e l’energia condivisa si devono prendere in esame solo i clienti finali già inseriti nella configurazione GSE oppure è sufficiente che abbiano richiesto alla CER di associarsi?
Nella casistica descritta i dati relativi ai fabbisogni energetici ed all'energia condivisa devono avere carattere previsionale e rappresentare quindi lo stato di progetto della configurazione ottenibile anche grazie agli interventi oggetto di domanda di contributo, includendo quindi anche i clienti interessati e in attesa di inserimento nella configurazione presso il portale GSE.
B.7 - In caso di CER che abbia già definito il soggetto giuridico, ma che non sia ancora formalmente registrata al GSE e non abbia ancora definito il proprio regolamento interno è possibile fare domanda per la prima configurazione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b) del Regolamento. In tal caso sembra non essere necessario allegare alla domanda di contributo il regolamento interno. Tuttavia, nello schema di domanda per la lett. a), fra gli allegati compare sempre il regolamento come obbligatorio.
Si specifica che l’inserimento del regolamento interno alla CER è obbligatorio solo in caso di domande di contributo presentate da CER esistenti. Si specifica che se la CER sceglie di utilizzare strumenti di autoregolamentazione diversi dalla forma del regolamento interno, possono essere inseriti, tra gli allegati obbligatori, invece del regolamento stesso, anche queste tipologie di documenti
B.8 - Nella relazione descrittiva della CER, lettera b), punto 4. Esame degli eventuali impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili già esistenti, che si prevede di inserire nella CER, in caso di impianti di proprietà di soci, già autorizzati ma in fase di realizzazione, quindi di cui si è certi che parteciperanno alla CER ma per cui i lavori non sono ultimati, possono essere considerati per la compilazione di questo punto?
Si conferma che si possono inserire in questo punto anche gli impianti di proprietà di soci, già autorizzati ma in fase di realizzazione, dei quali si è certi che parteciperanno alla CER ma per cui i lavori non sono ultimati. Si segnala la necessità di specificare nella documentazione che verrà allegata alla domanda gli stati di avanzamento lavori dei vari impianti di cui sopra.
B.9 - Nel caso di domanda presentata per la finalità di cui all’art.1, comma 1, lettera a) nella relazione tecnica vanno inseriti anche i dettagli/le schede tecniche di inverter e moduli o basta solamente un inquadramento generale dell'intervento?
Dal momento che la presentazione della domanda non richiede un livello di progettazione esecutiva, non è necessario allegare le schede tecniche della componentistica.
B.10 - Nel caso di domanda presentata per la finalità di cui all’art.1, comma 1, lettera a) come quadro economico di spesa può andare bene un preventivo della ditta installatrice o va bene il computo metrico estimativo?
Il quadro economico di spesa ed il computo metrico estimativo sono due elaborati distinti, entrambi obbligatori nel caso di domanda di contributo per la finalità di cui all’art.1, comma 1, lettera a). Il quadro economico deve riportare le voci di spesa dettagliate, raggruppate rispetto alle categorie di spesa di cui all’articolo 5 del Regolamento.
B.11 - Il socio X di una CER non esistente intende presentare domanda oltre che per il proprio impianto (lett. a) anche per la costituzione della CER (lett. b). Tra gli allegati di cui all'ALLEGATO A "Domanda di concessione del contributo" si richiede solo un "Quadro economico dettagliato di spesa"; tale quadro si riferisce solo all'impianto fotovoltaico o anche alle voci ammissibili di cui alla lett. b)? E, in tal caso, che tipo di documento e che tipo di dettaglio è richiesto e chi lo deve firmare (se va firmato)? Il richiedente, il presidente della CER o la ditta che eseguirà le azioni previste per la costituzione della CER?
B.12 - Tra la potenza nominale dei moduli fotovoltaici e quella degli inverter, qual è il dato di riferimento per la potenza nominale di impianto da inserire nella relazione descrittiva e nel quadro economico?
La potenza nominale è determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (Standard Test Condition) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, espressa in kW.
B.13 - Nella Relazione Descrittiva della CER, alla lettera b) Descrizione del modello di gestione della CER, ai punti 1), 2) e 4) vanno inseriti i fabbisogni, energia condivisa e impianti di produzione a livello previsionale, ma con che orizzonte temporale? È necessario inoltre dimostrare attraverso calcoli i fabbisogni, l'energia condivisa e la producibilità degli impianti? Lo stesso criterio lo si può applicare anche alla valutazione del potenziale della CER di raggiungere un adeguato livello di condivisione dell'energia come da punto h) della Relazione Descrittiva? All'interno della Relazione Descrittiva, alla lettera b) Descrizione del modello di gestione della CER, al punto 3) è possibile inserire un sistema di accumulo presente all'interno dell'impianto di uno dei producer?
La previsione dei dati richiesti si deve riferire alla situazione in cui la CER si troverà al momento della presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa sostenuta. Alla lettera b) della Relazione Descrittiva, si richiede di descrivere i risultati delle stime e/o delle raccolte dati effettuate, senza necessità di riportare i relativi calcoli. Per la lettera h) si rimanda alla risposta alla FAQ H.3. Se nella configurazione rientreranno impianti di accumulo esistenti, sarà possibile descriverli nella Relazione Descrittiva al punto indicato.
- File che non necessitano di firma: compilare il file di testo, convertirlo direttamente in .pdf e caricarlo sul portale IOL;
- File che necessitano di firma: nel caso si tratti di relazione tecnica d'impianto è necessaria la firma digitale del tecnico abilitato che l'ha redatta, conseguentemente non è ammissibile un documento scansionato. Nel caso si tratti di altro documento che necessita di firma da parte del legale rappresentante del beneficiario, risulta possibile apporre firma autografa, allegando il relativo documento d'identità in corso di validità e successivamente scansionare il tutto per il caricamento sul portale IOL.
B.20 - Accingendomi a predisporre la relazione descrittiva per l'attivazione di una nuova configurazione (Reg.to art. 1, c. 1, lett. c), mi accorgo che l'allegato A (modello per la redazione della relazione descrittiva), alla voce DESCRIZIONE DELLA CER, al numero 4) tempistiche di costituzione della CER di cui all'art. 1, c. 1, lett. b) non si cita la lettera c) relativa alla progettazione di configurazioni gestite da una CER. Domanda: sulla base di quale modello bisogna predisporre la relazione descrittiva della progettazione di una nuova configurazione gestita in un'altra cabina primaria dalla nostra CER?
Il modello "Relazione descrittiva della CER" è utilizzabile anche per la presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c) del Regolamento. In tal caso, nella sezione: "a) DESCRIZIONE DELLA CER --> 4) tempistiche di costituzione della CER" è sufficiente descrivere l'iter con cui la CER (intesa come soggetto giuridico) è stata costituita.
B.21 - Tica e pas sono documenti richiesti per le presentazione delle domande in quest'anno?
Si rimanda alla FAQ B.17.
C - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
C.1 - Un membro di una CER esistente può accedere al contributo?
Sì, esclusivamente per la creazione di una nuova configurazione di una CER esistente e/o per la realizzazione di nuovi impianti o il potenziamento di esistenti, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettere a) e c) del Regolamento.
C.2 - Cosa si intende per CER esistente?
Si intende per esistente una CER che abbia redatto statuto e regolamento interno (o altri strumenti di autoregolazione che disciplinano le modalità di funzionamento della CER) e che abbia regolarmente completato le operazioni di registrazione della prima configurazione presso il GSE.
C.3 - Una CER che ha già redatto lo statuto e che ha già effettuato il controllo presso l’agenzia delle entrate (quindi costituita giuridicamente) ma a cui manca la registrazione presso il GSE, rimane eleggibile per la richiesta di contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) o deve riferirsi alla lettera c)?
Sì, rimane eleggibile per la lettera b), tranne che per le spese già sostenute precedentemente al momento della presentazione della domanda.
C.4 - Produttori e consumatori devono dimostrare di appartenere ad una CER già esistente per poter accedere al contributo?
Possono fare domanda sia i clienti finali membri di una CER esistente, sia coloro che intendano far parte di una CER, a condizione che in sede di rendicontazione del contributo sia dimostrata la qualifica di membro di una CER, come riportato all’art. 4, comma 1, lettere c) e d) del Regolamento.
C.5 - Gli Enti pubblici sono ammessi a contributo?
Sì, gli Enti pubblici sono ammessi a contributo purché rispettino le condizioni riportate all’a rt. 31 del d.lgs. 199/2021.
C.6 - Se un Comune ha un partenariato pubblico-privato per la gestione di tutte le sue utenze ed ha volturato tutti i suoi POD al Partner, può accedere al contributo?
No, perché il richiedente contributo deve essere un cliente finale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 199/2021.
C.7 - Le grandi imprese possono accedere al contributo?
No, le grandi imprese non possono accedere al contributo.
C.8 - Una PMI neocostituita può accedere al contributo?
C.9 - Possono accedere al contributo anche le aziende che producono energia rinnovabile per metterla a disposizione della CER?
Le aziende che producono energia rinnovabile per metterla a disposizione della CER sono ammesse, ad esclusione di quelle identificate dai codici Ateco 35.12 e 35.15 relativi alla produzione e al commercio di energia elettrica come attività prevalente.
C.10 - Una piccola impresa intende richiedere il contributo per l'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del proprio stabilimento e vorrebbe associarsi ad una CER costituita come associazione ma non pienamente operativa. Il fatto che la piccola impresa richieda questo contributo (lettera a) dell'art. 1 del Regolamento) può pregiudicare la possibilità, per l’a ssociazione, di presentare un'altra richiesta, distinta da quella dell'impresa, per un contributo per le sole spese di costituzione e progettazione della CER (lettera b) dell'art. 1 del Regolamento)?
L’accesso al contributo per impianti da parte dei clienti finali associati o che intendano entrare a far parte di una CER non pregiudica l’accesso della CER stessa al contributo per le finalità di cui alla lettera b) o c) dell’art.1 del Regolamento.
C.11 - Un cliente finale vorrebbe installare impianti fotovoltaici sulle coperture dei suoi stabilimenti localizzati in Friuli Venezia Giulia accedendo al bando ed inserire quindi tali impianti in una CER già costituita in un’altra regione e operante in tutto il territorio nazionale. In questo caso verrebbe aperta una configurazione in Friuli Venezia Giulia corrispondente alla cabina primaria sotto la quale verrebbero collegati gli impianti oggetto di contributo. Questa modalità di procedimento è conforme con il regolamento operativo del bando e permette di accedere all’incentivo del 40% per la realizzazione degli impianti fotovoltaici?
Si conferma che è possibile richiedere il contributo nella casistica esposta per il contributo di cui alla lettera a), dell’art.1 del Regolamento, fermo restando il soddisfacimento del requisito di ammissibilità riportato nell’art.4, comma 1, lettera a) del Regolamento stesso.
- Il contributo va alla Comunità Energetica Rinnovabile (CER) solo per costi di gestione e progettazione o può andare anche a cliente finale associato alla CER che deve sostenere i costi associati alla realizzazione dell’impianto?
- Eventuali modalità per un’azienda terza che volesse beneficiare della produzione derivante dalla CER? Può farlo?
Sì, è possibile per un’impresa inattiva presentare domanda di contributo purché non sia inattiva in quanto “in liquidazione”, cioè in quella fase prodromica alla cessazione definitiva dell’impresa e, nel caso il contributo venga concesso, in fase di rendicontazione l’istante dimostri che l’i mpresa sia nel frattempo diventata regolarmente attiva.
C.14 - Uno studio legale proprietario di un immobile sul cui tetto intende realizzare un impianto fotovoltaico presentando domanda di contributo, è soggetto ammissibile a ricevere il contributo?
Uno studio legale proprietario di un immobile sul cui tetto intende realizzare un impianto fotovoltaico può richiedere il contributo purché la realizzazione dell’impianto sia finalizzata al suo inserimento in una CER e purché vengano rispettati i criteri di ammissibilità di cui all’art. 4 del Regolamento. La ricezione o meno del contributo dipenderà dall’esito dell’istruttoria da parte del Servizio competente e dalla conseguente formazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo.
Sono contratti tipici (o anche “nominati”) tutti quelli previsti e disciplinati dalla legge. La disponibilità deve essere comprovata al momento della domanda.
C.16 - Si richiedono i seguenti chiarimenti:
- La società cooperativa (CER) che richiede il contributo per realizzare direttamente un impianto fotovoltaico su un terreno in affitto, può affidare i lavori a una società membro della CER stessa?
- Impresa Rossi SPA con 60 Dipendenti, fatturato consolidato di 57 milioni € ma attivo di bilancio 30 milioni €, ai fini di questo contributo è considerata Grande o Media impresa?
- Nel caso in cui una Media impresa richieda il contributo e poi diventi grande impresa, con la chiusura del bilancio dell'anno precedente, cosa succede? viene revocato il contributo o dipende dal momento in cui diventa Grande impresa? (Esempio prima o dopo che venga concesso e/o prima o dopo la rendicontazione a saldo)
È possibile, purché non si verifichino le condizioni di cui all'art. 5, comma 6 del Regolamento: " ai sensi dell’articolo 31, legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi." In questo senso, si ritiene che il socio membro della cooperativa che esegue i lavori non possa rivestire la qualifica di amministratore della società cooperativa o non possa essere coniuge, parente o affine sino al secondo grado con il soggetto amministratore.
Se impresa autonoma, rientra tra le Pmi nel caso rispetti i seguenti criteri: avere meno di 250 occupati; avere un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro, OPPURE il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Ai sensi dell’art. 4 “soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità”, comma i) il richiedente deve avere natura giuridica di PMI e tale requisito, ai sensi dell’art.13 comma 5, deve essere mantenuto fino all’emissione del decreto di approvazione della rendicontazione della spesa e di erogazione del contributo.
-
Se azienda X, quale cliente finale diverso da persona fisica, può accedere al contributo
regionale per la realizzazione dell’impianto FER da 1,0 MVA, collegato al POD di azienda Y (grande
impresa);
-
Se la connessione dell’impianto al POD di una grande impresa è compatibile con i requisiti
del regolamento;
-
Se, in tale configurazione, valgono le percentuali di contributo (40% per impianto, 30% per
accumulo) e i limiti di spesa (2.000 €/kWp per fotovoltaico) previsti dall’art. 3;
- Se vi sono ulteriori vincoli o esclusioni derivanti dalla natura di “grande impresa” del titolare del POD o dai rapporti giuridici tra le due aziende, ai sensi dell’art. 5, comma 6.
L'intervento descritto non è ammissibile a contributo poiché l'azienda X non rientra nella definizione di cliente finale di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del Regolamento, non essendo titolare del punto di connessione dell’unità di consumo che sarebbe oggetto della domanda di contributo, e pertanto non può essere beneficiaria.
C.19 - Con la presente si chiede di conoscere le modalità con cui un’azienda immobiliare X,
che ha in conduzione terreni agricoli di proprietà di una società agricola (entrambe riconducibili
alla stessa titolarità), possa accedere ai benefici previsti per le Comunità Energetiche
Rinnovabili (CER), inclusi eventuali contributi a fondo perduto della Regione FVG ai sensi del
regolamento attuativo della L.R. 16/2023. In particolare, si richiede:
-
se l’azienda immobiliare possa configurarsi come cliente finale o come produttore terzo
nell’ambito della CER, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 199/2021;
-
se la disponibilità dei terreni in conduzione sia sufficiente per soddisfare il requisito
di cui all’art. 4, lett. e) del regolamento regionale (proprietà o disponibilità dell’immobile),
considerato che non si tratta di comodato o contratto atipico;
-
se la presenza di rapporti giuridici tra le due società, entrambe riconducibili alla stessa
titolarità, possa costituire causa di esclusione ai sensi dell’art. 5, comma 6 del regolamento;
-
se la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra sia ammissibile ai sensi dell’art.
5 e, in caso affermativo, se sia preferibile adottare una soluzione agrivoltaica avanzata per
evitare penalizzazioni sul criterio n. 11 (limitazione consumo di suolo);
- eventuali indicazioni operative per la corretta impostazione del progetto, anche in relazione all’obbligo di essere membro della CER e ai vincoli di potenza (≤ 1 MW) e di localizzazione (cabina primaria).
- Premettendo che i produttori terzi non sono ammessi come beneficiari del contributo regionale ai sensi della definizione di cliente finale di cui al'art. 2, comma 1, lettera b) del Regolamento, può presentare domanda di contributo solo ed esclusivamente il titolare del POD oggetto di intervento. Non essendo possibile evincere dalla domanda chi sia il titolare effettivo del POD, l'azienda immobiliare o la società agricola, non risulta possibile fornire informazione più dettagliate in merito.
- Nel caso in cui si tratti di contratto di affitto o locazione, il requisito di cui all'art. 4, lettera e) del Regolamento risulterebbe soddisfatto, fermo restando che la disponibilità dell'immobile deve essere mantenuta per la durata dei 5 anni dall'approvazione della rendicontazione. Si evidenzia però che dalla formulazione del quesito non risulta possibile evincere la tipologia di contratto in essere tra le due società.
- La condizione di cui all'art. 5, comma 6 del Regolamento si riferisce alle spese sostenute e oggetto di domanda di contributo per la realizzazione dell'intervento.
- La realizzazione del fotovoltaico a terra è ammissibile ai sensi dell'art. 5, comma 3. In caso di realizzazione di agrivoltaico avanzato, se realizzato ai sensi delle linee guida del D.M. MASE del 27 giugno 2022, possono essere assegnati i punti relativi al criterio di valutazione 11.
- Non è possibile fornire una valutazione preventiva o suggerimenti di impostazione del progetto.
C.20 - Ci sono limitazioni per codice ATECO?
Le limitazioni relative ai codici ATECO sono quelle già riportate in risposta alla FAQ C.9, a cui si rimanda.
C.21 - Cosa si intende con l’espressione piccole e medie imprese (PMI)?
Imprese che soddisfano i requisiti di cui all’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ossia imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Ai soli fini della partecipazione alle CER, si considerano, comunque, PMI le imprese nelle quali il 25% o più del capitale o dei diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente territoriale, oppure, congiuntamente, da più enti territoriali (come previsto dalle regole operative approvate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.) in attuazione dell’a rticolo 11 del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CACER) e dell’articolo 11 dell’Allegato A “Testo integrato delle disposizioni dell’A utorità di regolazione per energia, reti e ambiente per la regolazione dell’autoconsumo diffuso” (TIAD) alla deliberazione 727/2022/R/eel di ARERA).
C.22 - Il soggetto è una CER società benefit registrata in camera di commercio, quindi impresa attiva, iscritta a portale GSE ma senza ancora una configurazione attiva. Può presentare domanda per art.1 comma b o c? E un’impresa socia della stessa CER, può presentare domanda di contributo per un impianto fotovoltaico da inserire in una futura configurazione?
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) sono contribuibili le spese per la progettazione e realizzazione della CER e della sua prima configurazione sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo. Nel caso in analisi tali spese sono già state sostenute;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c) sono contribuibili le spese per la progettazione e realizzazione di ulteriori configurazioni su diverse cabine primarie da parte di una CER che abbia già reso operativa la sua prima configurazione. Nel caso in analisi tale requisito non risulta soddisfatto.
-
non presentano partecipazioni societarie incrociate;
-
dispongono autonomamente dei titoli di disponibilità delle aree;
- risultano formalmente indipendenti sotto il profilo giuridico ed economico.
D - Interventi ammissibili
D.1 - Nel caso di una CER che ha già redatto lo statuto e che ha già effettuato il controllo presso l’agenzia delle entrate (quindi costituita giuridicamente) ma a cui manca la registrazione presso il GSE, è possibile che un socio presenti domanda per un proprio impianto, lettera a) e domanda per la lettera b) (quindi entrambi riferiti alla prima configurazione della CER) e un altro socio presenti domanda per un proprio impianto, lettera a), e domanda per la lettera c) (quindi riferiti ad una configurazione aggiuntiva della CER)?
D.2 - Se un’associazione è membro di una CER, può richiedere il contributo per l'installazione di nuovi impianti o il potenziamento di quelli esistenti?
Sì, un'associazione membro di una CER può richiedere il contributo per l'installazione di nuovi impianti o per il potenziamento di quelli esistenti purché:
- Tali interventi siano finalizzati al loro inserimento nella CER stessa;
- L'associazione sia riconosciuta;
- L’associazione sia titolare di un POD al momento della presentazione della domanda.
Sì, purché venga rispettata la finalità di inserimento in una CER, pena la decadenza del contributo.
D.4 - Si possono richiedere i contributi sia per impianti a terra che su coperture?
Sì, è possibile richiedere il contributo per entrambe le tipologie di impianto, risulta però preferibile la soluzione che eviti il consumo di suolo. In tal senso il criterio di valutazione 11 di cui all’Allegato A del Regolamento assegna 10 punti alle istanze che prevedono soluzioni impiantistiche che evitino il consumo di suolo.
D.5 - In caso di CER che abbia già definito il soggetto giuridico, ma che non sia ancora formalmente registrata al GSE e non abbia ancora definito il proprio regolamento interno è possibile fare domanda per la prima configurazione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b) del Regolamento. In tal caso sembra non essere necessario allegare alla domanda di contributo il regolamento interno. Tale condizione è altresì vera se a presentare domanda è un socio della stessa CER per realizzare un impianto inserito in una diversa configurazione, presentando quindi domanda per le lettere a) e c) contestualmente?
Vista la risposta alla FAQ numero C.2 sulla definizione di CER esistente, si precisa che la casistica descritta è incompatibile con le modalità di accesso alla linea contributiva. Infatti, se una CER presenta domanda per l’accesso al contributo per la finalità di cui all’art.1, comma 1, lettera b), si deduce logicamente che la CER stessa non possiede i requisiti necessari per l’a ccesso al contributo per le finalità di cui alla lettera c), relative ad una configurazione aggiuntiva. Ciò si applica sia nel caso in cui la domanda di contributo per la lettera c) venga presentata dalla CER stessa o da un cliente finale interessato ad entrare nella configurazione aggiuntiva.
D.6 - Se una CER, pur trovandosi ancora in fase istruttoria di registrazione al portale GSE per quanto riguarda la sua prima configurazione, acquisisce come socio un cliente finale collocato nell’areale di una cabina primaria diversa da quella della prima configurazione, quest’ultimo può fare domanda di contributo per l'impianto?
Sì, il nuovo socio può presentare domanda, come cliente finale, per la finalità di cui all’a rt.1, comma 1, lettera a) per realizzare il proprio impianto di produzione da FER, da inserire nella configurazione aggiuntiva.
D.7 - Con riferimento alle tipologie di impianto ammesse a contributo per le finalità di cui all’art.1, comma 1, lettera a), è ammissibile presentare una domanda di contributo per un impianto fotovoltaico ibrido (collocato sia a terra che su tetto)?
Si conferma che è possibile presentare domanda di contributo per un impianto fotovoltaico ibrido.
D.8 - Un ente amministrativo e territoriale, che sarà il soggetto attuatore per la creazione di una o due CER, ha l'intenzione di sviluppare la combinazione di finalità di cui all’a rt.1, comma 1, lettere a) e b). Il territorio su cui si estende questo ente è coperto da tre cabine primarie. Dal momento che “ciascun soggetto beneficiario può presentare domanda per un singolo intervento", l'ente può fare una singola domanda per la costituzione di una CER che comprenda due cabine primarie oppure deve presentare due domande distinte per cabina primaria, andando a costituire due CER distinte?
D.9 - Nello scenario descritto nella FAQ D.8, con riferimento all'art.5, comma 4, lettera b), che cita "l’impianto sia ubicato nell’area sottesa alla cabina primaria individuata dalla configurazione CER indicata nella domanda di contributo": nel caso in cui un medesimo soggetto pubblico possa costituire una CER su due cabine primarie, e che quindi voglia realizzare più impianti divisi per cabina primaria, ha diritto ad un unico contributo oppure deve sottoporre una domanda di contributo separata per ciascuna cabina?
Per l’accesso al contributo sarà necessario identificare quale sarà, realizzata in ordine cronologico, la prima configurazione gestita dalla CER realizzata dall’ente, e di conseguenza presentare una domanda di contributo per l’impianto ad essa asservita, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettere a) e b). Gli impianti afferenti all’areale di altre cabine primarie potranno essere oggetto di istanze in annualità successive, anche in combinazione con le finalità di cui alla lettera c).
D.10 - Vorremmo presentare una domanda di contributo per la costituzione e la progettazione di una comunità energetica rinnovabile (CER) - art.1, comma 1, lettera b) – di respiro Regionale. La domanda verrebbe presentata da un’Associazione con personalità giuridica di diritto privato. Se venisse ottenuto il contributo nell’annualità 2025, la CER così costituita potrebbe poi accedere il prossimo anno al contributo per - art.1, comma 1, lettera a)? E i suoi soci potrebbero accedere il prossimo anno al contributo per - art.1, comma 1, lettera c)?
Lo scenario descritto è compatibile con l’applicazione del Regolamento. È possibile inoltre che, nel caso in cui i beneficiari del contributo per la finalità di cui all’ art.1, comma 1, lettera a) siano i clienti finali quali i membri della CER o la stessa Associazione con personalità giuridica di diritto privato se dotata di POD, presentare domanda durante la medesima annualità.
E - Spese ammissibili
E.1 - Quali sono le spese ammissibili?
- I costi di connessione alla rete elettrica (TICA) per impianti fotovoltaici, devono essere effettuati dopo la richiesta di contributo o sono ammissibili anche quelli effettuati prima, essendo fase preliminare? La spesa vale come avvio del progetto?
- Le consulenze specialistiche tecniche e professionali per attivazione e registrazione delle configurazioni CER, devono essere effettuate da soggetti specifici?
- Nel caso in cui la società richiedente il contributo per installazione di un impianto fotovoltaico esegua direttamente i lavori, possono rientrare tra le spese ammissibili solo i costi di acquisto dei materiali, opere strettamente connesse e pratiche dei professionisti?
F - Importo e cumulabilità del contributo
F.1 - Il contributo è cumulabile con altri?
Sì, il contributo è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici, nel rispetto delle condizioni riportate all'art. 3, comma 9 del Regolamento.
F.2 - Nel bando non sono chiare le dimensioni espresse in potenza di KW e di KWh di
stoccaggio e la spesa massima del sistema di accumulo ammessi a KW, essendo riportato solo il dato
dell’intensità di contributo pari al 30% della spesa ammissibile.
Le regole operative pubblicate dal GSE riguardanti le CER, e la normativa nazionale vigente, riportano parametri limitanti per la potenza nominale dei singoli impianti di produzione di energia da FER, pari ai 1000 kWp. La cosa non è altrettanto vera per quanto riguarda i sistemi di accumulo, per i quali il legislatore e l’autorità competente non hanno definito soglie o limiti. Pertanto, è ammissibile presentare una domanda per l’accesso ai contributi regionali per una configurazione di CER che prevede impianti di accumulo. In tal senso si conferma che le componenti impiantistiche di accumulo accedono ad un contributo pari al 30% della spesa sostenuta. Si precisa tuttavia che gli impianti di accumulo concorrono al raggiungimento della soglia limite del costo di investimento di cui all’art. 3, comma 2, lettera a) del Regolamento (2.000€/kWp). Quindi, a prescindere dalle relative potenze installate, il costo del sistema di accumulo va sommato a quello dell’impianto fotovoltaico. Un’eventuale quota eccedente non concorre al calcolo della spesa ammissibile sulla base della quale verrà calcolata l’intensità di contributo. Ciò in recepimento delle Regole operative GSE stesse, in particolare visto il punto 1.2.1.6 Cumulabilità della tariffa incentivante e l’Appendice E. Spese ammissibili del contributo in conto capitale e massimali previsti.
F.3 - Buongiorno è cumulabile con l'Iperammortamento 180% introdotto dalla Legge di Bilancio 2026?
G - Aiuti di Stato
H - Valutazione delle domande
H.1 - Secondo quanto riportato nell’Allegato A del Regolamento chi richiede il contributo
solo per la costituzione della CER o per una nuova configurazione può conseguire al massimo 80
punti mentre chi chiede il contributo anche per gli impianti può conseguire al massimo 100 punti,
quindi è avvantaggiato chi realizza impianti?
Sì, poiché l'obiettivo della linea contributiva è sia far sviluppare le CER che supportare la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, premiando quindi l'impegno di chi prevede di realizzare nuovi impianti.
H.2 - Il criterio di valutazione 1 di cui all’Allegato A del Regolamento indica la
possibilità di conseguire un punteggio "fino a 12 punti" ma la somma dei punteggi che lo compongono
è pari a 11, quale dei due valori è corretto?
Trattasi di un refuso sul totale del criterio, il valore corretto è 11.
H.3 - Come funziona la formula per il calcolo del punteggio nel criterio di valutazione 8
di cui all'Allegato A al Regolamento?
Il calcolo del punteggio derivante dall’applicazione della formula viene eseguito in sede istruttoria e si basa sui seguenti dati, comunicati dall’istante, relativi alla configurazione illustrata nella relazione descrittiva della CER (modulo A):
- Potenze contrattualmente impegnate di tutti i POD delle utenze di consumo;
- Potenze di picco di tutti gli impianti FER.
Tali dati devono avere carattere previsionale e rappresentare quindi lo stato di progetto della configurazione ottenibile anche grazie agli interventi oggetto di domanda di contributo. Si riportano alcuni esempi applicativi della formula.
Domanda di contributo per nuovo impianto su configurazione esistente.
Potenze impianti FER già presenti nella configurazione = 100 kWp
Potenza impianto oggetto di domanda = 20 kWp
50 utenti residenziali consumatori
Potenza complessiva POD degli utenti = 3,3*50 = 165 kWp
10∗(100+ 20)/165 = 7,27 approssimato a 7,5
Domanda di contributo per nuovo impianto e nuova configurazione che si baserà solo sull’impianto oggetto di domanda.
Potenze di altri impianti FER previsti nella configurazione = 0 kWp
Potenza impianto oggetto di domanda = 20 kWp
50 utenti residenziali consumatori
Potenza complessiva POD degli utenti = 3,3*50 = 165 kWp
10∗(0+ 20)/165 = 1,21 approssimato a 1,0
Domanda di contributo per nuovo impianto e nuova configurazione che si baserà anche su impianti non oggetto di domanda.
Potenze di altri impianti FER previsti nella configurazione = 150 kWp
Potenza impianto oggetto di domanda = 20 kWp
50 utenti residenziali consumatori
Potenza complessiva POD degli utenti = 3,3*50 = 165 kWp
10∗165/(150+20) = 9,71 approssimato a 9,5
H.4 - I punteggi relativi ai criteri di valutazione n. 1 "Qualità della progettazione
della CER" e n. 2 "Modello di gestione della CER", citati nell'ALLEGATO A (articolo 8, comma 1 del
Regolamento), riguardano soltanto le CER non ancora costituite?
No, anche le CER esistenti vengono valutate secondo i criteri citati. Pertanto, in questa casistica, la Relazione descrittiva va compilata descrivendo lo stato di fatto della CER al momento della presentazione della domanda e le eventuali variazioni derivanti dall’attuazione degli interventi oggetto di domanda.
H.5 - Al punto 9 dei criteri di valutazione della domanda di contributo, si attribuisce un maggior punteggio in presenza di "impianti capaci di utilizzare almeno due tipologie di fonti energetiche rinnovabili diverse", suggerendo appunto la pluralità delle impiantistiche finanziabili. Analogamente, al punto 8 dei criteri di valutazione della domanda di contributo, il calcolo della formula richiama la pluralità degli impianti a servizio della CER al fine dell'ottimizzazione del rapporto tra produzione e consumo.
Il criterio di valutazione 9 si riferisce alla diversificazione delle fonti energetiche rinnovabili sfruttate dagli impianti a servizio della CER. Viene quindi valutata la presenza, all’i nterno della CER tutta, della presenza di impianti: già esistenti, da realizzarsi tramite contributo regionale (anche da parte di più istanti, sempre con la limitazione sopra riportata), da realizzarsi senza il supporto della presente linea contributiva. Tale criterio di valutazione non si riferisce quindi esclusivamente a quanto da realizzarsi tramite la domanda di contributo oggetto di valutazione, ma anche alla configurazione della CER nella quale l’intervento oggetto di domanda di contributo mira ad inserirsi. Analogamente a quanto riportato per il criterio di valutazione 9, anche il criterio 8 non si riferisce quindi esclusivamente a quanto da realizzarsi tramite la domanda di contributo oggetto di valutazione, ma anche alla configurazione della CER nella quale l’i ntervento oggetto di domanda di contributo mira ad inserirsi.
H.6 - Rappresentiamo una CER nella forma di associazione non riconosciuta e non
ancora registrata sul portale del GSE con la volontà di fare richiesta in base all'art. 1 comma 1
lett. b). Tra i membri e i futuri associati ci sono imprese che hanno espresso la volontà di
realizzare degli impianti fotovoltaici e di presentare domanda relativa all'art. 1 comma 1 lett.
a). Ci sono inoltre futuri associati già dotati di impianto fotovoltaico (non oggetto di domanda)
che desiderano entrare a far parte della CER per aver connesso gli impianti successivamente alla
data di costituzione dell'associazione. Nella fattispecie per la valutazione della formula PUNTO 8
- Allegato A -Criteri di valutazione della domanda si avranno le seguenti condizioni previste:
-
Previsione potenza 170 kWp derivata dalle singole domande da presentare per impianti FER
oggetto di domande art. 1 comma 1 lett. a)
-
Previsione potenza impegnata dei POD 400 kW
-
Previsione potenza 150 kW altri impianti FER non oggetto di domanda
Nel calcolo della formula possiamo tener conto anche degli altri impianti FER non oggetto
di domanda pari 150 kW ottenendo così un risultato pari a 8 PUNTI?
Sì, per il calcolo del punteggio del criterio di valutazione 8 dell’Allegato A - Criteri di valutazione della domanda si può tenere conto anche degli impianti FER non oggetto di domanda di contributo.
H.7 - Nella valutazione del PUNTO 8 - Allegato A - Criteri di valutazione della domanda- in
caso di domanda relativa all'art. 1 comma 1 lett. a) si può tener conto delle potenze previste
degli impianti e delle potenze impegnate previste dei POD relativi alla CER a cui si intende
aderire?
Sì, in caso di domanda relativa all'art. 1 comma 1 lett. a) si può tener conto delle potenze previste degli impianti e delle potenze impegnate previste dei POD relativi alla CER a cui si intende aderire.
H.8 - Nell’allegato A “criteri di valutazione della domanda”, quali sono i soggetti di cui all’articolo 31 del d.lgs. 199/2021?
- persone fisiche
- PMI
- associazioni
- aziende territoriali per l'edilizia residenziale
- istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
- aziende pubbliche di servizi alla persona
- consorzi di bonifica
- enti territoriali e autorità locali
- enti e organismi di ricerca e formazione
- enti religiosi
- enti terzo settore
- associazioni di protezione ambientale
- amministrazioni locali (elenco ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 31 della legge 196/2009).
H.9 - Una impresa che vuole richiedere contributo come cliente finale può ottenere tutti i punteggi a disposizione nel quadro dei criteri di valutazione? ad esempio anche i criteri di qualità e modello di gestione della CER?
Sì, un cliente finale che vuole richiedere contributo può teoricamente ottenere iI massimo punteggio; è obbligatorio presentare, congiuntamente alla domanda di contributo, la relazione descrittiva della CER compilata in modo veritiero rispetto alle previsioni statutarie della CER a cui intende afferire. In merito ai criteri di valutazione si evidenzia che, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del Regolamento, eventuali incongruenze tra quanto dichiarato in sede di domanda e quanto rilevato in sede di rendicontazione costituiscono motivo di decadenza del contributo se comportano una diminuzione del punteggio assegnato.
I - Altro
I.1 - Cosa si intende per data di inizio dei lavori?
Si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento o la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
I.2 - Le tempistiche massime definite dal Regolamento per la rendicontazione si concludono
dopo la scadenza del 31/12/2027 definita dal MASE per l'accesso agli incentivi, a quale delle due
si deve fare riferimento?
Le tempistiche descritte nel Regolamento servono esclusivamente a rispettare i criteri per ottenere il contributo regionale, è poi onere dell’istante gestire i lavori e le relative rendicontazioni in modo da finire in tempo utile in caso voglia ottenere anche gli incentivi del MASE.
I.3 - Esiste un modo per vedere se ci sono CER attive nel territorio?
Sì, il sito web del GSE riporta una mappatura delle CER già riconosciute e che hanno un contratto attivo con il GSE; non sono invece riportate quelle in via di costituzione.
I.4 - C'è un contatto ufficiale per richiedere ulteriori chiarimenti?
I contatti ufficiali per richiedere ulteriori chiarimenti sono riportati nella pagina web del sito istituzionale della Regione dedicata alla linea contributiva.
I.5 - Nel caso di domanda presentata per la finalità di cui all’art.1, comma 1, lettera a) una modifica della potenza dell'impianto fotovoltaico va richiesta prima dell'inizio lavori? c'è una percentuale di tolleranza entro cui non serve fare richiesta?
Tutte le modifiche rispetto al progetto ammesso a contributo vanno comunicate al Servizio competente con le modalità riportate all’art. 11, comma 1 del Regolamento, sia che avvengano prima dell’avvio dei lavori sia in corso d’opera. Per le modifiche relative alla potenza di impianto, sarà verificato dal Servizio competente il rispetto delle condizioni di cui all’art. 11, comma 3, cioè che la modifica di potenza richiesta non causi una variazione in diminuzione di più di 5 punti rispetto al punteggio attribuito nella graduatoria, relativamente al criterio valutativo di cui al n. 8 dell’Allegato A.
I.6 - Vorremmo presentare una domanda di contributo per la costituzione e la progettazione di una comunità energetica rinnovabile (CER) - art.1, comma 1, lettera b) – di respiro Regionale. La domanda verrebbe presentata da un’Associazione con personalità giuridica di diritto privato. La rendicontazione delle consulenze specialistiche tecniche, economiche e giuridiche e delle spese amministrative, notarili, legali e camerali avviene tramite la presentazione delle fatture (ed eventuale contratto)?
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c) del Regolamento, per beneficiari appartenenti alle categorie di enti del terzo settore, associazioni, fondazioni, comitati, enti di formazione professionale, la rendicontazione delle spese relative alla finalità di cui all’art.1, comma 1, lett. b) avviene ai sensi dell’art. 43 della legge regionale 7/2000: “I soggetti del terzo settore e gli enti religiosi di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), le associazioni, le fondazioni, i comitati e gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, presentano, a titolo di rendiconto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione.”
I.7 - Nel caso un soggetto riceva il contributo per le finalità di cui all’art.
1, comma 1, lett. a) del Regolamento, pari al 40% delle spese ammissibili, avviene il dimezzamento
della tariffa incentivante GSE?
Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un ente territoriale, autorità locale, ente religioso, ente del terzo settore o di protezione ambientale, non si applicano decurtazioni alla tariffa incentivante. Nel caso di altri soggetti, si applicano le decurtazioni secondo quanto riportato al punto 3 dell’Appendice B. Tariffa premio delle Regole operative GSE.
I.8 - La concessione del contributo è vincolata al possesso della polizza assicurativa ex
Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 101- 112, della L. 213/2023) per i danni causati da eventi
catastrofali?
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 del Decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, la concessione del contributo non è vincolata al possesso della polizza assicurativa ex L. 213/2023 Legge di Bilancio 2024. Suddetta polizza costituisce tuttavia requisito necessario in fase di rendicontazione del contributo.
I.9 - In relazione all’articolo 10 del regolamento e alla modulistica “Istanza di
erogazione anticipata del contributo” (Allegato C), si desidera sapere:
-
Se l’istanza di erogazione anticipata(pari al 70% dell’importo concesso) può essere
presentata immediatamente dopo la notifica del decreto di concessione del contributo, oppure se è
previsto un termine minimo o massimo entro il quale presentarla.
- Se vi sono tempistiche vincolanti per la Regione per la definizione dell’istanza di anticipo, analoghe a quelle previste per la concessione (120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, come da art. 10, comma 1).
E' possibile presentare istanza di erogazione anticipata ai sensi dell'art. 39, comma 2 della L.R. 7/2000 anche subito dopo la notifica del decreto di concessione, secondo le modalità indicate dall'art. 10, commi 5 e 6 del Regolamento. Il Regolamento non disciplina le tempistiche dell'istruttoria dell'istanza di erogazione anticipata.
I.10 - Buongiorno, il primo impianto da 1 MWp è entrato in esercizio il 4 Dicembre 2025 dopo la costituzione della CER e verrà inserito in una configurazione a brevissimo, il secondo impianto da 1 MWp, sarà allacciato ad un nuovo POD dedicato ed entrerà in esercizio tra 1 anno/1 anno e mezzo, quindi anche questo dopo la costituzione della CER. Normativamente non ci dovrebbero essere problemi ad inserire entrambi gli impianti nella medesima configurazione, se non ci fosse il rischio, in questo caso specifico, di contestazione da parte del GS riguardo un possibile Artato Frazionamento. Infatti i 2 impianti in oggetto sono limitrofi, non ci sono particelle catastali che dividano i 2 impianti in buona sostanza. Quindi si potrebbe inserire nella CER il primo impianto nell'attesa di realizzazione del secondo impianto? Poi, una volta realizzato il secondo impianto, si potra' fare uscire dalla configurazione il primo impianto in modo da evitare una possibile contestazione riguardo un probabile Artato Frazionamento? Una volta terminata la configurazione in CER del secondo impianto verrà presentata la rendicontazione del bando. È possibile fare quanto suggerito senza perdere il contributo regionale al 40% a cui il cliente è stato ammesso?
Le domande presentabili dal 1 febbraio 2026 faranno riferimento al Regolamento contributivo pubblicato con Decreto del Presidente della Regione n. 158/2024 così come modificato dal DPReg n. 005/2026. A seguito di pubblicazione sul BUR del Regolamento di modifica verranno aggiornate le sezioni "Normativa" e "Modulistica per presentazione domanda" del menù di destra della paigna web dedicata alla linea contributiva. Le risorse destinate alla presente linea contributiva per l'annualità 2026 sono state definite dall'art.4, comma 32 della L.R. 16/2023 (Stabilità 2024) e sono state confermate dalla L.R. 19/2025 (Stabilità 2026). Le spese ammissibili non sono state modificate e pertanto risultano identiche a quelle riportate nel Regolamento contributivo pubblicato con DPReg n. 158/2024.

