Con l’articolo 1, comma 74, della Legge 31 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), e successivamente con l’articolo 3, comma 1 e ss. del Decreto Legge 20 febbraio 2026 n. 21 (Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico) il legislatore statale ha previsto un aumento delle aliquote base di due punti percentuali - limitato nel tempo ma con scadenze diverse - nei confronti di taluni soggetti passivi IRAP (nel primo caso) o al ricorrere di talune circostanze (nel secondo caso).

Nello specifico:
- l’articolo 1, comma 74, della Legge 31 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), ha stabilito che per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c) del D.Lgs. 446/1997 sono incrementate di due punti percentuali per i soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9 del medesimo D.Lgs. 446/1997 (con previsione di una detrazione di imposta che non rileva ai fini della presente comunicazione). Subiscono pertanto l’inasprimento di aliquota di cui alla Legge di bilancio 2026 solamente:
a) gli intermediari finanziari di cui all’articolo 6, comma 1 e la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano cambi di cui al comma 7 dell’articolo 6 citato;
b) le imprese di assicurazione di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 446/1997;
- successivamente, l’articolo 3, comma 1 e ss. del Decreto Legge 20 febbraio 2026 n. 21 (Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico), come convertito con Legge 10 aprile 2026, n. 49, ha stabilito che per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, l'aliquota di cui all'articolo 16, commi 1 e 1-bis del D.Lgs. 446/1997 è aumentata di due punti percentuali per i soggetti esercenti, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO di cui alla tabella 1 allegata allo stesso decreto legge. Subiscono pertanto l’i nasprimento previsto dal D.L. 21/2026, laddove esercenti le attività economiche ATECO individuate dalla citata tabella 1:
a) tutti i soggetti IRAP cui si applica l’aliquota ordinaria del 3,9 per cento (comma 1 dell’a rticolo 16 del D.L.gs 446/1997);
b) tutti i soggetti IRAP di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 446/1997 che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori (comma 1-bis lettera a) dell’articolo 16 del D.L.gs 446/1997);
c) tutti i soggetti IRAP di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 446/1997 senza alcuna distinzione e quindi non solo le banche e i soggetti di cui al comma 1 e 7 ma anche le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, le società di gestione dei fondi comuni di investimento, le società di investimento, le società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui ai commi 2, 3, 4 e 9 (comma 1-bis lettera b) dell’articolo 16 del D.L.gs 446/1997);
d) tutte le imprese di assicurazione di cui all’articolo 7 del D.Lgs. (comma 1-bis lettera c) dell’articolo 16 del D.L.gs 446/1997).

Si rappresenta in proposito che non risulta ancora emanata una Circolare esplicativa da parte dell’Agenzia delle Entrate riguardo le novità sopra richiamate. Pur tuttavia, in attesa di ricevere formali indicazioni dalla Amministrazione finanziaria, dalle istruzioni fornite alle Regioni dal Ministero dell’economia e delle finanze ai fini della pubblicazione sul sito del Portale federalismo entro il 31 marzo 2026 delle aliquote vigenti per l’anno 2026 sui rispettivi territori regionali, sembrerebbe evincersi che le maggiorazioni di cui al D.L. 21/2026 per i soggetti IRAP già interessati dall’inasprimento introdotto con la Legge di bilancio 2026 (sostanzialmente banche e assicurazioni ) non debbano sommarsi all’aumento di due punti percentuali imposto dal legislatore del D.L.21/2026 bensì rimangono confermati per tali soggetti l’aumento di due soli punti percentuali di cui alla citata Legge di bilancio 2026. In tal senso si è dunque orientata l’A mministrazione regionale in sede di pubblicazione delle nuove aliquote 2026, ove tali aliquote sono sin d’ora consultabili dai contribuenti.

Tali novità hanno comportato, di per sé, già a decorrere dall’anno di imposta 2026 :
- la modifica in aumento del solo valore della aliquota ordinaria di riferimento per le imprese di assicurazione in corrispondenza del CODICE ALIQUOTA 4, che resterà vigente per i periodi di imposta 2026, 2027 e 2028 come vuole il legislatore della Legge di bilancio 2026;
- la modifica della descrizione del CODICE ALIQUOTA 3, che in genere individuava l’aliquota ordinaria di tutti i soggetti IRAP di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 446/1997, e che invece oggi rimane destinata per i soli periodi di imposta 2026 e 2027, fermo restando il vigente quadro normativo, ai soli soggetti di cui alla tabella 1 sopra citata, perché non rientrando né nelle ipotesi di maggiorazione della aliquota base di cui alla Legge di bilancio 2026, né nelle ipotesi di maggiorazione di cui al D.L. 21/2026, per essi l’aliquota ordinaria rimane confermata pari al 4,65 per cento;
- l’individuazione di nuovi e ulteriori CODICI ALIQUOTA (con numerazione progressiva dal CODICE ALIQUOTA 40 in poi) necessari a individuare sia le nuove aliquote ordinarie per i soggetti che ricadono nelle ipotesi di maggiorazione di cui alla Legge di bilancio 2026 oppure nelle ipotesi di maggiorazione di cui al D.L. 21/2026, sia le diverse aliquote applicabili per le misure di riduzione IRAP vigenti sul territorio regionale a partire dalle nuove aliquote incrementate dal legislatore regionale. Tale operazione è stata condotta inserendo per prime, nel gruppo delle nuove aliquote ridotte, tutte le aliquote come modificate a causa della Legge di bilancio 2026, in quanto previste per tre periodi di imposta; successivamente sono state inserite tutte le nuove aliquote ridotte come modificate a causa del D.L. 21/2026, essendo previste per soli due periodi di imposta. In tal modo, questi ultimi ulteriori CODICI ALIQUOTA saranno soppressi via via che verrà a scadenza il rispettivo termine di vigenza, consentendo la conservazione della numerazione progressiva dei restanti CODICI ALIQUOTA che ancora oggi vigono per le fattispecie per cui non ricorrono né i presupposti dell’incremento di cui alla Legge di bilancio 2026 né quelli per l’aumento di cui al D.L. 21/2026.

L’individuazione di un nuovo e ulteriore CODICE ALIQUOTA non si è reso invece necessario laddove la legge regionale prevede in regime l’azzeramento della aliquota base e non solo una riduzione della stessa (ad esempio: manovra dedicata a imprese e professionisti insediati nelle zone di svantaggio economico B) e C) di cui all’articolo 2 della L.R. 1/2007; oppure riduzione a zero per i primi tre periodi di imposta per i nuovi insediamenti di cui all’articolo 7 della L.R. 3/2015) ovvero l’esenzione dal pagamento del tributo IRAP in regime “de minimis” (previsto per le Aziende pubbliche di servizi - ASP e per gli Enti del Terzo Settore - ETS) e ciò in quanto la misura agevolativa di favore sul territorio regionale di per sé rimane pari a zero oppure si concretizza in una esenzione. Ma laddove ricorrano i presupposti della Legge di bilancio 2026 oppure del D.L. 21/2026, vi sarà comunque anche in questi casi un impatto causato dall’innalzamento della aliquota base applicabile ai diversi soggetti IRAP, che però si registrerà sulla consistenza dell’aiuto in “de minimis” fruito nel triennio di riferimento: per esemplificare, la riduzione a zero quando la aliquota base è pari al 3,9 per cento costituisce un aiuto minore, rispetto all’a zzeramento del tributo applicato a un’aliquota maggiorata del 5,9 al ricorrere dei presupposti di legge per l’i nasprimento. Analogamente accade per i contribuenti che accedono alla esenzione IRAP regionale e che si trovino in una delle condizioni descritte dalla citata Legge di bilancio 2026 oppure del citato D.L. 21/2026. Ciò implica la saturazione in tempi più brevi del plafond costituente la soglia massima di aiuto stabilita per ciascun regime "de minimis".

Si ricorda altresì che, a causa della intervenuta abrogazione a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2026, ex lege e de facto, della esenzione in regime “de minimis” dal tributo IRAP per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) come prevista dall’a rticolo 2 bis della Legge Regionale 25 gennaio 2002 n. 3, individuata sino all’anno di imposta 2025 con il l CODICE ALIQUOTA 21, è stato necessario espungerla dalla misure agevolative vigenti sul territorio regionale a decorre dall’anno di imposta 2026 e tale soppressione ha comportato la riattribuzione progressiva dei CODICI ALIQUOTA a partire dal CODICE ALIQUOTA 21 in poi.
Di tale circostanza è stata data evidenza sulle pagine del sito istituzionale della Regione con separato AVVISO, pubblicato sulla pagina principale della Sezione Tributi e sulla singola pagina dedicata alla misura di esenzione IRAP per le ONLUS, di cui alla L.R.3/2002 articolo 2 bis.

Si segnala, infine, ma solo in via collaborativa, non essendo materia pertinente all'Amministrazione regionale, che il comma 2 dell’articolo 3 del D.L.21/2026, per le fattispecie contemplate da tale decreto legge, ha stabilito che nella determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1 del richiamato articolo 3.
Si precisa che con successiva Circolare esplicativa, oggi in fase di predisposizione, l’A mministrazione regionale provvederà a dare formalmente conto in maniera esaustiva delle informazioni anticipate con la presente comunicazione, garantendone la diffusione mediante pubblicazione sulle pagine dedicate ai Tributi del sito istituzionale della Regione FVG (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Tributi).

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