La tassa per l’abilitazione professionale, istituita con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, art. 190, e il cui gettito è interamente attribuito alla Regione a norma degli artt. 120 e 121 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è dovuta da coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio di una professione e hanno conseguito il titolo accademico in una Università che ha sede legale nel territorio regionale.

Il versamento, da effettuarsi a favore dell'ARDiS - Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio, deve essere dimostrato al momento del ritiro del titolo di abilitazione o al momento dell'iscrizione all'albo o al ruolo professionale.

Si segnala che in ragione di quanto disposto dall’articolo 7, comma 13 della Legge regionale di stabilità 2026 (L.R. 29 dicembre 2025, n. 19), al fine sostenere i giovani laureati nel percorso di ingresso nel mondo delle professioni, riducendo i costi iniziali a loro carico, nonché di incentivare l'attività professionale sul territorio regionale, a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2026 non è più dovuta sul territorio regionale la tassa per l'abilitazione professionale di cui all'articolo 190, primo comma, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), destinata a favore della Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS), da parte di coloro che, avendo conseguito il titolo accademico in uno degli enti del sistema regionale universitario e dell'alta formazione, richiedono il rilascio del certificato di abilitazione dopo la data del 31 dicembre 2025.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ARDiS - Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio.

Avviso sospensione dei termini di versamento
Si segnala che in virtù di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 6, recante “Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio”, per i soggetti aventi la residenza o la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione erano stati sospesi i termini dei versamenti relativi alla tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale scadenti nel periodo compreso tra il 14 maggio (data di entrata in vigore della suddetta legge) e il 31 luglio 2020.

I versamenti sospesi nel suddetto periodo dovevano quindi essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il 30 settembre 2020.
Non si faceva luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato precedentemente all’e ntrata in vigore della norma introduttiva di tale sospensione del versamento del tributo .
 

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