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La tassa per l’abilitazione professionale, istituita con Regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592, art. 190, e il cui gettito è interamente attribuito alla Regione a norma degli artt.
120 e 121 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è dovuta da coloro che conseguono l'abilitazione
all'esercizio di una professione e hanno conseguito il titolo accademico in una Università che ha
sede legale nel territorio regionale.
Il versamento, da effettuarsi a favore dell'ARDiS - Agenzia Regionale per il Diritto allo
Studio, deve essere dimostrato al momento del ritiro del titolo di abilitazione o al momento
dell'iscrizione all'albo o al ruolo professionale.
Si segnala che in ragione di quanto disposto dall’articolo 7, comma 13 della Legge
regionale di stabilità 2026 (L.R. 29 dicembre 2025, n. 19), al fine sostenere i giovani laureati
nel percorso di ingresso nel mondo delle professioni, riducendo i costi iniziali a loro carico,
nonché di incentivare l'attività professionale sul territorio regionale,
a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2026 non è più dovuta sul
territorio regionale la tassa per l'abilitazione professionale di cui all'articolo 190, primo
comma, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore), destinata a favore della Agenzia regionale per il diritto allo studio
(ARDIS), da parte di coloro che, avendo conseguito il titolo accademico in uno degli enti del
sistema regionale universitario e dell'alta formazione, richiedono il rilascio del certificato di
abilitazione dopo la data del 31 dicembre 2025.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ARDiS - Agenzia Regionale per il Diritto allo
Studio.
Avviso sospensione dei termini di versamento
Si segnala che in virtù di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 12 maggio
2020, n. 6, recante “Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica
da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per
il riconoscimento di debiti fuori bilancio”, per i soggetti aventi la residenza o la sede legale o
la sede operativa nel territorio della Regione erano stati sospesi i termini dei versamenti
relativi alla
tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale scadenti nel periodo compreso
tra il
14 maggio (data di entrata in vigore della suddetta legge) e il
31 luglio 2020.
I versamenti sospesi nel suddetto periodo dovevano quindi essere effettuati, senza sanzioni e
interessi, in un'unica soluzione, entro il
30 settembre 2020.
Non si faceva luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato precedentemente all’e
ntrata in vigore della norma introduttiva di tale sospensione del versamento del tributo .

