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L’ESPERIENZA IN FRIULI VENEZIA GIULIA NELLA PREVENZIONE E NEL CONTRASTO
DEL BULLISMO OMOFOBICO:
CONFRONTI E PROSPETTIVE DI SVILUPPO
40
alle raccomandazioni più volte espresse dagli
organismi internazionali ed europei
16
.
Va, infine, chiarita un’ultima questione sollevata
da chi si oppone pregiudizialmente all’introdu-
zione di programmi formativi di prevenzione
e contrasto all’omofobia nelle scuole, ovvero
l’asserito contrasto con il diritto dei genitori di
provvedere all’educazione e all’insegnamento
dei figli secondo le proprie convinzioni religiose
e filosofiche.
A tale riguardo, si evidenzia, innanzitutto, che
i documenti ministeriali garantiscono il pieno
rispetto del diritto dei genitori di partecipare
e contribuire, assieme alla scuola, al percorso
educativo e formativo dei propri figli, con conse-
guente diritto e dovere di conoscere i contenuti
del Piano dell’Offerta Formativa, in linea con
quanto previsto dalla nostra Costituzione (art.
30) e dal sistema europeo ed internazionale
dei diritti dell’Uomo (art. 2 Protocollo n. 1 alla
Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e
delle Libertà fondamentali)
17
.
La giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’Uomo ha, peraltro, chiarito che il diritto
dei genitori affinché vengano rispettate le
loro convinzioni religiose e filosofiche nell’e-
sercizio delle funzioni dello Stato nel campo
dell’educazione e dell’insegnamento non può
spingersi fino a negare allo Stato la preroga-
tiva di decidere e programmare i curriculum
formativi assicurando il perseguimento di
obiettivi educativi legittimi improntati a criteri
di obiettività e di pluralismo e finalizzati alla
formazione di individui responsabili, dotati di
spirito critico, fuori da ogni logica di indottrina-
mento
18
. Ugualmente, la Corte di Strasburgo
ha stabilito che la Convenzione non garantisce
un diritto dei genitori affinché i loro figli non
vengano esposti nell’ambiente scolastico ad
opinioni non conformi alle proprie convinzioni
religiose o filosofiche
19
. Questo con riferimento
anche alla materia dell’educazione sessuale e
affettiva, in relazione alla quale appare piena-
mente in accordo con i principi di obiettività
16
Si possono citare a solo titolo di esempio i seguenti documenti: Consiglio d’Europa Comitato dei Ministri,
Racco-
mandazione n. 2010/5 sulle misure per combattere le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale o l’identità di
genere
; Consiglio d’Europa,
Strategia per i Diritti del Bambino 2012-2015
, paragrafo sulla prevenzione e contrasto alla
violenza nelle scuole; Consiglio d’Europa Alto Commissario per i Diritti Umani,
LGBTI children have the right to safety
and equality
, ottobre 2014; UNESCO,
Education Sector Responses to Homophobic Bullying
(in
.
org/images/0021/002164/216493e.pdf
). La Commissione dei Giuristi del Consiglio d’Europa, la c.d. Commissione di
Venezia, ritenendo non conformi al sistema europeo dei diritti dell’Uomo le legislazioni della Repubblica Russa e di
altri Stati sulla proibizione della c.d. “propaganda omosessuale”, ha affermato che non vi è alcuna evidenza scientifica
che interventi educativi volti a promuovere atteggiamenti positivi nei confronti delle persone LGBTI possano com-
promettere lo sviluppo equilibrato dei minori (Venice Commission,
Opinion on the issue of the prohibition of so-called
“progaganda of homosexuality” in the light of the recent legislation in some member States of the Council of Europe,
Adopted by the Venice Commission at its 95th Plenary Session, Venice, 14-15 June 2013
, disponibile al link:
.
venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2013)022-e )
.
17
Circolare del MIUR dd. 15 settembre 2015 Prot. AOODPIT n. 1972,
Chiarimenti e riferimenti normativi a supporto
dell’art. 1 comma 16 legge n. 107/2015
.
18
Va rilevato, al riguardo, come i progetti educativi di prevenzione e contrasto all’omofobia non mirano a sminuire
l’importanza della famiglia tradizionale, ma valorizzano anche la qualità affettiva ed educativa di famiglie omosessuali,
delle quali la letteratura scientifica conferma l’adeguatezza, come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale
e delle corti europee ed internazionali. Si veda, ad esempio, per quanto riguarda la giurisprudenza CEDU, le conside-
razioni contenute nelle sentenze
E.B. c. Francia
, 22 gennaio 2008,
X e altri c. Austria
, 19 febbraio 2013 e
Schalk e Kopf
c. Austria
, 24 giugno 2010.
19
CEDU,
Appel-Irrgang e al. c. Germania
, sentenza 6 ottobre 2009, n. 45216/07.
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...56
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