La Giunta Regionale


09.10.2015 12:19

SOCIALE: APPROVAZIONE DEFINITIVA PER REGOLAMENTO SOSTEGNO AL REDDITO

Trieste, 09 ott - Il Regolamento per l'attuazione della Misura di sostegno al reddito, proposto dall'assessore alle Politiche sociali Maria Sandra Telesca di concerto con l'assessore al Lavoro Loredana Panariti, ha ottenuto l'approvazione definitiva da parte della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia nella seduta di oggi.

Il provvedimento consiste in un intervento monetario, dell'ammontare massimo mensile di 550,00 euro, erogato dai Servizi sociali dei Comuni nell'ambito di un percorso concordato, finalizzato a superare le condizioni di difficoltà di un nucleo familiare (anche se composto da una sola persona).

La Misura può essere concessa per un periodo complessivo di 12 mesi ma, previa interruzione di almeno un bimestre, può essere assegnata nuovamente per un periodo di ulteriori 12 mesi, anche non continuativi, a condizione che perdurino i requisiti di accesso e a seguito di ridefinizione del Patto di inclusione.

Il Patto contiene obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità, di inserimento lavorativo e di riduzione dei rischi di marginalità e, a tal fine, prevede le attività destinate ai componenti il nucleo familiare tra cui:
a) azioni di ricerca attiva di lavoro;
b) adesione a progetti di formazione o inclusione lavorativa;
c) frequenza e impegno scolastico;
d) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute;
e) espletamento di attività utili alla collettività, anche nell'ambito di progetti realizzati da soggetti del Terzo settore, Enti locali e Amministrazioni pubbliche.

La Misura di sostegno al reddito è destinata a nuclei che abbiano un componente residente in Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi continuativi e un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o uguale a 6.000,00 euro. Tra i requisiti previsti vi è che nessun componente del nucleo sia intestatario di autovetture di cilindrata superiore a 2.000 cc se a benzina o 2.500 cc se diesel, di motoveicoli di cilindrata superiore 750 cc o di imbarcazioni da diporto.

Inoltre nel nucleo familiare non vi deve essere alcun beneficiario, nello stesso periodo nel quale la Misura è concessa, di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre amministrazioni pubbliche, il cui valore complessivo sia superiore a 600,00 euro mensili, elevati a 900,00 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Il provvedimento, nella sua formulazione definitiva, ha recepito alcuni ritocchi. La modifica più importante tiene conto di una criticità emersa in sede di confronto con il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) e legata alle nuove norme in materia di contabilità e in previsione dell'istituzione delle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI).

L'Amministrazione regionale per l'avvio della Misura di sostegno al reddito trasferirà ai Servizi sociali comunali non più "il 50 per cento delle risorse disponibili" bensì "una quota fino al 50 per cento delle risorse disponibili".

Altre modifiche, recepite nel Regolamento definitivo, sono state espressamente richieste dal CAL e dalla III Commissione del Consiglio regionale. "Qualora nel nucleo familiare sia presente un componente che abbia beneficiato di interventi economici finanziati con il Fondo di solidarietà di cui all'articolo 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, numero 9 (Assestamento del Bilancio 2008), la domanda di accesso alla Misura non può essere presentata prima che siano trascorsi almeno 60 giorni dal mese di scadenza dell'intervento". Nella formulazione iniziale il termine era di 120 giorni.

Un'integrazione riguarda la sospensione della Misura nel caso di mancata presentazione dell'aggiornamento della DSU alla scadenza prevista, sospensione che perdura fino alla data della nuova DSU e che può portare alla revoca della Misura qualora il richiedente non presenti la sua nuova comunicazione entro 60 giorni dalla scadenza del termine.

Il sostegno al reddito decade anche in caso di "mancata frequenza dei percorsi scolastici o di istruzione e formazione professionale obbligatori per l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare beneficiario, senza giustificato motivo e per un periodo tale da comportare l'invalidità dell'anno scolastico come stabilito dalle norme statali vigenti in materia".

Il Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).

ARC/PPH