Immigrazione: Roberti, regolamenti per accoglienza e formazione minori
Approvati in Giunta regionale due nuovi testi per disposizioni in
materia
Trieste, 26 ago - La Giunta regionale, su proposta
dell'assessore all'Immigrazione Pierpaolo Roberti, ha approvato
due regolamenti: il primo disciplina i criteri e le modalità per
il rimborso ai Comuni delle spese restanti a carico afferenti
all'accoglienza e all'ospitalità di minori stranieri non
accompagnati e neomaggiorenni; nel secondo testo l'Esecutivo ha
dato il via libera alle nuove disposizioni per i contributi e la
realizzazione di azioni in materia di istruzione e formazione di
alunni stranieri.
Per quel che riguarda il regolamento sull'accoglienza e
l'ospitalità dei minori stranieri, come ha spiegato l'assessore,
le domande possono essere presentate dai Comuni (in forma singola
o associata) e dagli enti gestori dei servizi sociali delle
amministrazioni municipali per essere rimborsati delle spese a
loro carico. La richiesta va inviata, tramite posta elettronica
certificata, entro il termine del 31 ottobre di ogni anno al
servizio regionale competente. La documentazione deve
comprendere: il periodo di riferimento per il quale è richiesto
il rimborso; l'ammontare delle spese sostenute e l'importo del
rimborso richiesto; le denominazioni dei gestori e delle
strutture di accoglimento, oltre al costo minimo e massimo delle
rette applicato; il numero di minori stranieri non accompagnati;
l'elenco dei destinatari neomaggiorenni e gli estremi dei decreti
con cui il competente Tribunale dei minorenni dispone
l'affidamento ai servizi sociali. Sono ammessi al rimborso, nella
misura del 100 per cento della spesa, salvo eventuali
rideterminazioni, i costi direttamente connessi all'accoglienza.
Non vengono invece rimborsati i costi indiretti sostenuti dai
Comuni e dagli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni anche
se collegati all'accoglienza, come ad esempio le retribuzioni del
personale e le spese di struttura.
Il rimborso è previsto anche successivamente al raggiungimento
della maggiore età esclusivamente per coloro che proseguono i
percorsi scolastici, formativi e di integrazione sociale avviati
in prima dei 18 anni e che sono in affidamento ai Servizi sociali
con decreto del Tribunale dei minorenni.
In relazione al regolamento per i contributi in materia
istruzione e formazione, possono beneficiare della misura le
istituzioni scolastiche statali e paritarie, oltre agli enti
locali, in forma singola o associata. Sono ammissibili a
contributo le iniziative progettuali che prevedano una o più
delle seguenti attività nella forma del laboratorio, tra cui: la
formazione alla cittadinanza e l'apprendimento della lingua
italiana; la conoscenza della Costituzione, dell'ordinamento
italiano e delle sue istituzioni nazionali e regionali; la
partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei minori, il
dialogo con le famiglie; i progetti finalizzati al superamento
delle difficoltà linguistiche e formative degli alunni stranieri
e per contrastare la dispersione scolastica.
La contribuzione viene calcolata in base al numero di laboratori
proposti e al numero degli alunni stranieri che necessitano di
sostegno scolastico secondo determinati parametri, tra i quali
quello della quota fissa di mille euro per ciascun laboratorio
proposto, fino ad un massimo di 10mila euro complessivi. Infine,
va segnalato che per l'anno 2023 le domande di contributo devono
essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
ARC/GG/pph
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