La Giunta Regionale


06.10.2022 17:04

Immigrazione: Roberti, ricongiungimento deve favorire l'integrazione

Trieste, 6 ott - "L'ingresso legale in Italia degli stranieri è attualmente disciplinato da un decreto legislativo del 1998 che, a distanza di più di vent'anni, presenta dei limiti su cui è possibile intervenire. Se uno straniero lavora nel nostro territorio e si sta integrando in esso, il ricongiungimento familiare può portare a rendere ancora più forte l'integrazione. Devono tuttavia sussistere delle condizioni da cui non si può prescindere, come ad esempio il fatto che il mantenimento della persona ricongiunta non debba ricadere sul welfare territoriale".

Lo ha affermato l'assessore regionale all'Immigrazione, Pierpaolo Roberti, intervenuto oggi a Trieste durante i lavori della VI Commissione. Nel corso della seduta sono state illustrate le proposte di modifica al "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) presentate in materia di ricongiungimento familiare e di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno.

Tra i punti principali rientra la richiesta di aumentare reddito annuo minimo che lo straniero richiedente il ricongiungimento deve dimostrare di disporre. Su questo tema l'assessore ha osservato che "se, secondo l'Istat, una famiglia di due persone che percepisce 13mila euro annui vive sotto la soglia di povertà, non si può pensare che un cittadino straniero con un reddito di 8mila euro all'anno possa ricongiungere un familiare e riuscire a mantenerlo".

Le proposte in esame prevedono inoltre che il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri, venga riconosciuto agli stranieri titolari di carta di soggiorno che abbiano maturato, al momento della richiesta di ricongiungimento familiare, un periodo di soggiorno legale in Italia pari ad almeno due anni continuativi. Previsto anche il riconoscimento del matrimonio trascritto in Italia come requisito utile per l'ottenimento del ricongiungimento da parte del coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni, nonché l'abrogazione dell'obbligo di esibire i documenti di soggiorno per gli atti di stato civile e per quelli inerenti all'accesso a pubblici servizi. ARC/PAU/pph