La Giunta Regionale


04.08.2010 

FINANZE: SAVINO, APPROVATO DDL SULLE SOCIETÁ PARTECIPATE

Trieste, 4 ago - La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell'assessore al Patrimonio e alle Risorse economiche e finanziarie, Sandra Savino, il disegno di legge sul riordino e la disciplina della partecipazione della Regione a società di capitali.
Nella sua relazione alla Giunta, l'assessore ha indicato come finalità del ddl l'esigenza di regolare la partecipazione della Regione a società di capitali, attuando nel contempo alcuni adempimenti, tra i quali semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo attualmente vigente in materia.
Il settore delle partecipazioni regionali, infatti, è stato sino ad ora caratterizzato da numerose disposizioni speciali, contenute in altrettante leggi, introdotte caso per caso, e non sulla base di disposizioni generali che prescrivano principi e regole, altrettanto generali, sulla partecipazione della Regione a società di capitali.
Il nuovo ddl si configura quindi come un intervento di riordino attuato al fine di aggiornare in modo organico la disciplina generale del settore: con la riduzione quantitativa della legislazione vigente, attraverso la sua abrogazione e sostituzione con un'unica nuova legge di carattere generale; quindi con la formulazione di nuove disposizioni necessarie a completare la disciplina della materia; infine con l'aggiornamento delle disposizioni ancora attuali, riprodotte ma aggiornate appunto sotto il profilo terminologico e sistematico.
L'occasione per un generale ripensamento della normativa sulla partecipazione della Regione a società di capitali è una conseguenza anche delle novità apportate alla legislazione nazionale per il suo adeguamento ai principi comunitari in materia di concorrenza.
Pertanto, per giungere all'adeguamento al nuovo contesto giuridico e al generale riordino della legislazione regionale in materia di società partecipate, sono stati realizzati una ricognizione e un riesame della normativa regionale in vigore, per individuare le disposizioni da abrogare e quelle aventi ancora valore sostanziale da mantenere; di formulare le disposizioni necessarie a delineare una disciplina generale sostanziale delle partecipazioni societarie della Regione in conformità alla legge finanziaria 2008 e ai principi comunitari sanciti in particolare dalla Corte di Giustizia in materia di società in house; di individuare le partecipazioni societarie da mantenere e quelle da dismettere.
Il ddl è quindi strutturato sostanzialmente in due parti: la prima con le disposizioni generali in materia di partecipazioni societarie della Regione, ivi compresi il controllo analogo sulle società in house della Regione stessa, nonché le modalità di cessione delle partecipazioni; la seconda dedicata alle abrogazioni.
Viene affermato il principio secondo cui la partecipazione della Regione a società avviene in conformità agli obiettivi di politica regionale stabiliti dagli atti di programmazione generali e secondo un principio di strumentalità al perseguimento delle finalità istituzionali e alla realizzazione di interessi di rilievo regionale.
Al fine di rendere trasparenti e omogenee le procedure di costituzione e la partecipazione a società esistenti, viene prevista la necessità di una legge regionale di autorizzazione, che stabilisce l'entità iniziale della partecipazione ed eventuali condizioni e modalità di partecipazione. Tale legge sarà poi attuata con delibera della Giunta regionale. Anche la dismissione, totale o parziale, e l'incremento da parte della Regione della partecipazione a società, è autorizzata dalla Giunta regionale. Tuttavia ai fini delle dismissioni dovrà essere acquisito il parere della competente commissione consiliare.
Vengono poi sanciti alcuni principi derivanti dall'ordinamento comunitario e statale quali la scelta dei soci privati nelle società, che deve avvenire con procedura di evidenza pubblica; i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
Viene data pubblicità, attraverso il sito della Regione, dell'elenco delle società totalmente o parzialmente partecipate, con indicazione degli incarichi conferiti e dell'ammontare dei relativi compensi; la definizione del numero dei componenti degli organi societari delle società partecipate che, ai fini del contenimento della spesa pubblica, deve essere fissato in coerenza con l'oggetto sociale e con la composizione societaria, prevedendo, in alcuni casi, l'amministratore unico; i criteri per la determinazione dei compensi degli amministratori delle società controllate stabiliti in funzione del loro contenimento e della loro adeguatezza.
È stato inoltre definito il principio che riconosce un ruolo di indirizzo alla Giunta regionale nei confronti delle società partecipate attraverso la definizione di obiettivi strategici, nonché le modalità con cui la Giunta esercita il controllo sulle stesse.
Particolare attenzione è stata dedicata alla disciplina delle società in house della Regione definite quali società strumentali della stessa, definendo anche il concetto di strumentalità (si considerano strumentali alla Regione quelle società a capitale totalmente pubblico, nei confronti delle quali la Regione eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che operino esclusivamente per la Regione stessa e gli enti pubblici di appartenenza). A queste società la Regione affida direttamente la fornitura di beni e servizi o la realizzazione di opere, sempre che ciò rientri nel loro oggetto sociale.
Il ddl indica infine tutte le società nelle quali la Regione intende mantenere la propria partecipazione e le società rispetto alla quali sarà attuata la dismissione.
ARC/NNa