Notizie dalla Giunta


10.04.2015 15:27

AUTONOMIE LOCALI: APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA RIFORMA DEL CONSIGLIO (CAL)

PANONTIN: IL CAL AUTONOMO E RAPPRESENTATIVO, VERO RACCORDO TRA REGIONE ED ENTI LOCALI

Trieste, 10 apr - La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, su proposta dell'assessore alle Autonomie locali Paolo Panontin, ha approvato oggi in via definitiva il disegno di legge (ddl) di revisione del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL).

"L'intesa che abbiamo raggiunto a larga maggioranza nell'ultima seduta del CAL era il segnale che abbiamo trovato un punto di equilibrio e sintesi dopo un lungo periodo di confronto e approfondimento con lo stesso CAL e con l'ANCI del FVG. La Giunta con questo testo ha fornito tutte le risposte alle esigenze manifestate dal mondo delle autonomie", ha dichiarato Panontin, precisando che resta ancora solo una partita aperta.

"Sulla richiesta dell'ANCI di trovare all'interno dello statuto la possibilità di rafforzare il ruolo del CAL sono doverosi ulteriori approfondimenti", ha commentato Panontin ricordando che con l'approvazione odierna "sarà possibile approdare in Aula a fine mese".

Rispetto al testo iniziale la Giunta regionale ha tenuto conto delle indicazioni formulate dall'Ufficio di presidenza del CAL e dall'ANCI che vanno nella direzione di una maggiore autonomia dell'organo - e conseguentemente ha previsto che la struttura operativa a supporto sia alle dipendenze funzionali del presidente del CAL - inoltre ha confermato il mantenimento della rappresentanza dei Comuni e il riconoscimento della funzione di proposta legislativa estesa oltre che alla Giunta anche al Consiglio regionale.

Il testo definitivo della legge prevede così modifiche all'articolo 2, dedicato alla definizione della composizione del CAL sulla base del nuovo assetto ordinamentale delineato dalla legge regionale 26/2014. Il CAL rimane un organo composto da Enti ovvero dai Comuni individuati dalle rispettive Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) per la durata di un quinquennio.

Il CAL si configura come organo permanente all'interno dell'ordinamento giuridico regionale che garantisce la rappresentanza dell'intero territorio. Si prevede che ai lavori del CAL partecipi il sindaco del Comune individuato dalla singola UTI e, qualora sia impossibilitato a partecipare ai lavori del CAL, il presidente della rispettiva UTI, con facoltà di delega.

Il CAL risulta pertanto un organo permanente in cui viene attribuita rilevanza alla caratteristica istituzionale della rappresentanza e non all'appartenenza politica o alle qualità soggettive dei componenti. "In questo modo si valorizza il Comune e, allo stesso tempo, disponendo che ciascuna UTI individui un Comune all'interno dell'UTI stessa, si garantisce la rappresentatività territoriale dell'intero territorio regionale, unitamente a una stretta correlazione tra l'Ente Comune e la rispettiva UTI", spiega Panontin.

Altra modifica rispetto al testo iniziale riguarda il funzionamento del CAL (articolo 5): viene previsto, infatti, che per la validità delle sedute vi debba essere la presenza della maggioranza dei componenti in carica e per l'adozione delle deliberazioni, la maggioranza dei presenti. Sempre all'articolo 5 si stabilisce che sia l'Amministrazione regionale (e, non come previsto in precedenza, la direzione centrale Autonomie locali) a mettere a disposizione il personale e le risorse strumentali necessarie al funzionamento e alle attività del CAL.

Anche questa modifica va nella direzione di una auspicata autonomia della struttura invocata dall'Ufficio di presidenza nel corso del dibattito. Ulteriore novità riguarda il riconoscimento della funzione di proposta legislativa estesa non solo alla Giunta regionale ora anche ai consiglieri regionali (articolo 9, comma 4). Il CAL, una volta formulata una proposta legislativa approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti, potrà sottoporla alla Giunta regionale, oppure potrà trasmetterla anche ai consiglieri regionali che potranno così assumere l'iniziativa legislativa.

Infine, altre due modifiche riguardano il procedimento di formazione dell'intesa e di acquisizione del parere. Infatti, oltre a ribadire il meccanismo della maggioranza dei presenti e non dei votanti in entrambe le fattispecie, vengono previste due clausole in caso di mancato raggiungimento dell'intesa o di parere negativo a tutela del CAL.

All'articolo 11, comma 3, si prevede infatti che qualora entro venti giorni dal ricevimento dell'atto soggetto ad esame non si raggiunga l'intesa a seguito dell'intervenuta negoziazione tra le parti, la Giunta regionale può prescinderne ma può farlo solo all'unanimità e con espressa e adeguata motivazione, dandone comunicazione al CAL e trasmettendo al Consiglio regionale gli atti che esprimono l'orientamento del CAL.

All'articolo 12, comma 3, viene previsto che la Giunta regionale, nel caso in cui il parere del CAL sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, può forzare e approvare comunque il provvedimento o non accogliere le modifiche proposte, ma può farlo solo con decisione unanime e motivando lo scostamento dal parere del CAL.

ARC/EP

 
sull'approvazione definitiva della Giunta regionale del disegno di legge di Riforma del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), rilasciate a Trieste il 10 aprile 2015