L’articolo 1, comma 534 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha attribuito alla Regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.), unitamente alle relative entrate.
Dal 1° gennaio 2018 l’imposta, denominata “Imposta Regionale di Trascrizione” (I.R.T.), è disciplinata dall' articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45. Dalla medesima data, pertanto, i regolamenti provinciali in materia di Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) cessano di esplicare i propri effetti. La disciplina di dettaglio è contenuta nel Regolamento di cui al D.P.Reg. 15 gennaio 2018, n 09./Pres., pubblicato sul BUR del 24 gennaio 2018, n. 4, in vigore dal 25 gennaio 2018, così come modificato dal Regolamento di cui al D.P.Reg. 7 ottobre 2019, n. 0177./Pres., pubblicato sul BUR del 16 ottobre 2019, n. 42, in vigore dal 17 ottobre 2019. Il testo coordinato dei suddetti Regolamenti è consultabile nella sezione “Normativa”. 

Soggetto passivo e presupposto dell’imposta

 L’imposta è dovuta dall’avente causa o dall’intestatario del veicolo (acquirente), per ciascun veicolo, al momento della presentazione delle formalità di annotazione/trascrizione (es. passaggio di proprietà) e di iscrizione (es. acquisto auto nuova) al P.R.A..

 

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Tariffe

Nell’intero ambito del territorio regionale l’imposta si determina applicando le tariffe di cui al decreto del Ministero delle Finanze 27 novembre 1998, n. 435, aumentate del 20 per cento. 

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Termini per il versamento dell’imposta

Il versamento dell’I.R.T. è effettuato entro sessanta giorni decorrenti dalla data di effettivo rilascio dell’originale della carta di circolazione (per le formalità di prima iscrizione di veicoli nonché di iscrizione di contestuali diritti di garanzia) o, negli altri casi, dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente accertata (per le formalità di trascrizione ed annotazione).
Per le formalità soggette all’I.R.T. relative agli atti societari e giudiziari, il termine di cui al comma precedente decorre dal sesto mese successivo alla pubblicazione degli atti medesimi nel registro delle imprese e comunque entro sessanta giorni dall’effettiva restituzione degli stessi alle parti, a seguito dei rispettivi adempimenti.

 

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Gestione dell’imposta
 

Le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione, i controlli nonché, per quanto di competenza, l'applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato versamento sono affidate all'Automobile club d’Italia (A.C.I.), presso il quale è istituito il P.R.A..

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Esenzioni regionali
 

Ai sensi dell’art. 14, comma 12 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 45 sono esenti dal pagamento dell’I.R.T. le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e dagli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), a condizione che i medesimi soggetti dichiarino di utilizzare tali veicoli esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali, come definite nel regolamento di cui al comma 20 in conformità agli orientamenti europei in materia di aiuti di stato.

Il modello della dichiarazione sostitutiva da presentare all’ACI ai fini della fruizione dell’esenzione è reperibile nella sezione modulistica (vedi modulistica sito ACI e modello dichiarazione per onlus con sede legale in FVG).

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Agevolazioni regionali

Ai sensi dell’art. 14 comma 13 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 45 per le fattispecie sotto elencate, di cui ai punti a) disabili sensoriali, b) operazioni societarie, c) successioni ereditarie, l’I.R.T. si applica rispettivamente per un importo pari:

a) al 10 per cento della tariffa nei casi di autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti non vedenti o sordomuti, come individuati dall’articolo 1, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2001, n. 72 oppure intestati ai famigliari di cui tali soggetti risultano fiscalmente a carico, ferma restando l’esenzione per i motocicli di qualunque tipo di cui all’articolo 17, comma 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica);

b) alla tariffa prevista per gli autoveicoli fino a 53 KW di cui al punto 1, lettera b) della Tabella allegata al decreto del Ministero delle finanze n. 435/1998, maggiorata del 20%, nei casi di fusioni, incorporazioni e scissioni fra persone giuridiche, conferimento di aziende o rami aziendali in società e conferimento del capitale in natura, scioglimento di società con continuazione dell’attività in impresa individuale, regolarizzazione della comunione ereditaria nella società di fatto, qualora comportino il trasferimento della proprietà di veicoli;

c) alla tariffa prevista per gli autoveicoli fino a 53 KW di cui al punto 1, lettera b) della Tabella allegata al decreto del Ministero delle finanze n. 435/1998, maggiorata del 20%, nei casi di successioni ereditarie e nei casi di successioni ereditarie e successiva rivendita a uno o più eredi, purché contestuali, di veicoli tra privati.

Il modello della dichiarazione sostitutiva da presentare all’ACI ai fini della fruizione delle suddette agevolazioni è reperibile nella sezione modulistica (vedi modulistica sito ACI).  

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Esenzioni statali

Ai sensi della normativa statale, sono esenti dal pagamento dell’I.R.T. le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti:
a) soggetto disabile con ridotte o impedite capacità motorie permanenti in possesso di patente speciale e veicolo, intestato allo stesso, adattato alla guida, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), dell’articolo 1, comma 3 del decreto del Ministero delle finanze 27 novembre 1998, n. 435 (Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione), dell’articolo 1, comma 36 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
b) soggetto disabile con ridotte o impedite capacità motorie permanenti con veicolo, intestato allo stesso e/o al soggetto di cui è fiscalmente a carico, adattato al trasporto, ai sensi dell’articolo 8 comma 4, della legge 449/1997, dell’articolo 1, comma 3 del decreto del ministero delle finanze 435/1998, dell’articolo 1, comma 36 della legge 296/2006;
c) soggetto disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni senza obbligo di adattamento del veicolo intestato allo stesso e/o al soggetto di cui è fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 30, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), dell’articolo 1, comma 36 della legge 296/2006;
d) soggetto disabile con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, a prescindere dall’adattamento del veicolo intestato allo stesso e/o al soggetto di cui è fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 30, comma 7 della legge 388/2000, dell’articolo 1, comma 36 della legge 296/2006;
e) soggetti autorizzati al commercio in proprio di mezzi di trasporto usati nel caso in cui detti mezzi siano destinati alla vendita, ai sensi dell’articolo 56, comma 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);
f) procedimenti di competenza del giudice di pace che non eccedono euro 1.033,00, ai sensi dell’articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), (Risoluzione del Ministero delle finanze 49/E del 17 aprile 2000);
g) aziende e istituti di credito e loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine nei confronti di operazioni di finanziamento, ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), Risoluzione del Ministero delle finanze 49/E del 17 aprile 2000;
h) operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle associazioni di volontariato, per atti connessi alla loro attività e per operazioni relative a veicoli provenienti da donazioni, attribuzioni di eredità o di legato a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi dell’articolo 8, commi 1 e 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge – quadro sul volontariato), Risoluzione del Ministero delle finanze 49/E del 17 aprile 2000;
i) procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi, ai sensi dell’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), Circolare del Ministero delle finanze del 16 marzo 2000, n. 49/E, Risoluzione del Ministero delle finanze 49/E del 17 aprile 2000;
j) trasferimenti a favore di aziende speciali, o di società di capitali a capitale interamente pubblico di cui al comma 13 dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), effettuati dai Comuni, dalle Province e dai consorzi fra tali enti, ai sensi dell’articolo 118 del decreto legislativo 267/2000;
k) le operazioni di cessione di mezzi di trasporto usati a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria, ai sensi dell’articolo 56, comma 6 del decreto legislativo 446/1997;
l) le operazioni di trasferimento di proprietà dei veicoli dai comuni estinti al nuovo comune a seguito di fusioni di comuni, ai sensi dell’articolo 1, comma 128 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
m) cancellazione dell’ipoteca per residuo prezzo e convenzionale (per le formalità relative ad ipoteche iscritte dal 29 gennaio 2009), ai sensi dell’articolo 3, comma 13 bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;
n) i motocicli di qualunque tipo ai sensi dell’articolo 17, comma 39, della legge 449/1997 e del Decreto del Ministero delle finanze 27 novembre 1998, n. 435, ad eccezione di quelli riconducibili alla previsione di cui all’articolo 63, comma 4 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale).
 

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Agevolazioni statali

Per le formalità presentate al P.R.A. relative alle sotto indicate fattispecie, l’imposta è dovuta nelle seguenti misure:

a) nei casi di autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale e rimorchi destinati a servire detti veicoli sempreché non siano adatti al trasporto di cose, nella misura di un quarto, ai sensi dell’articolo 56, comma 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);
b) nei casi di rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili, nella misura di un quarto, ai sensi dell’articolo 56, comma 6 del decreto legislativo 446/1997;
c) nei casi di veicoli e motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, ai sensi dell'articolo 63, comma 1 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), nella misura prevista dal comma 4 del medesimo articolo;
d) nei casi di iscrizione al P.R.A di ipoteche per residuo prezzo e convenzionali nella misura forfettaria di euro 50,00, ai sensi dell’articolo 3, comma 13 bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
 

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Avvertenze relative alle agevolazioni per le persone con disabilità

Con riguardo alle esenzioni statali (art. 8, c. 4 della L. 449/1997 e art. 30, c. 7 della L. 388/2000) e all’agevolazione regionale (art. 14, c. 13 della L.R. 45/2017) in materia di I.R.T. stabilite a favore dei soggetti portatori di handicap, si evidenzia che le stesse possono essere fruite con riferimento ad un solo veicolo (c.d. divieto della doppia intestazione).
Pertanto, qualora l’acquirente risulti intestatario al P.R.A. di un veicolo (A) per il quale abbia già fruito di uno dei suddetti benefici, l’esenzione dal pagamento dell’I.R.T. per la formalità di prima iscrizione o trascrizione di altro veicolo (B) è, comunque, riconosciuta a condizione che alla data della presentazione della formalità risulti:
- la vendita del veicolo (A) comprovata dalla copia dell’atto di vendita avente data certa del veicolo;
- la radiazione per demolizione del veicolo (A) con emissione del certificato di rottamazione;
- la perdita di possesso del veicolo (A) a seguito di furto o appropriazione indebita denunciati alle autorità competenti o a causa di calamità naturali. La perdita di possesso deve essere annotata nel Pubblico Registro Automobilistico.

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Trascrizione a tutela del venditore

Nel caso di omessa presentazione della richiesta di trascrizione del veicolo nel P.R.A. da parte dell’acquirente, l’ articolo 14, comma 6 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 prevede che il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere, ai sensi dell’ articolo 11 del decreto del Ministero delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514, la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà presentando copia del documento di identità o di riconoscimento dell’acquirente. Il recupero dell’I.R.T., oltre alle sanzioni e agli interessi, è effettuato nei confronti dell’acquirente.

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