La nuova disciplina in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive
A partire dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche introdotte dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012) alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel Testo unico in materia di documentazione amministrativa emanato con DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
Le nuove norme hanno come obiettivo la completa "decertificazione" del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini, sostituendo alla tradizionale produzione dei certificati l'acquisizione diretta dei dati e delle informazioni presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti o, in alternativa, la produzione da parte degli interessati di autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.
Le principali novità introdotte dalla legge 183/2011
Le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni in ordine a stati, fatti e qualità personali sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Di conseguenza, le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più richiederle né accettarle. Sui certificati rilasciati ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Misure organizzative
In ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 72 del DPR 445/2000, l'Amministrazione regionale ha istituito l'indirizzo di posta elettronica certificata regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it, curato dal Segretariato generale, al quale le Amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi possono trasmettere le istanze volte ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e per le quali l'Amministrazione regionale rivesta il ruolo di ente certificante.