Le Associazioni, le Fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, le cui finalità si esauriscono nel territorio regionale e che operano nelle materie di competenza regionale, acquistano la personalità giuridica di diritto privato mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione del relativo decreto presidenziale nel Registro regionale delle persone giuridiche, istituito dalla Regione e tenuto presso il Segretariato generale. Per gli enti che esulano dalla competenza regionale (ad es. perché perseguono finalità su tutto il territorio nazionale oppure perché gli scopi prefissi interessano materie statali, come è il caso degli enti di natura confessionale) la competenza spetta alle Prefetture.
La personalità giuridica comporta la totale separazione tra l'ente e le persone che lo compongono. L'associazione riconosciuta o la fondazione operano, dal punto di vista giuridico patrimoniale, in modo pienamente autonomo rispetto ai loro membri.
Per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica occorre presentare una domanda su istanza del legale rappresentante dell'ente corredata dagli allegati indicati nella sezione modulistica.
La Regione esercita il controllo e la vigilanza sulle Fondazioni (ai sensi dell´ art. 25 codice civile con le modalità previste dall' art. 46 della L.R. 39/1993); dichiara inoltre l'estinzione delle persone giuridiche non più attive e può provvedere alla devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione.
La disciplina del riconoscimento è dettata dagli articoli 14 e segg. del codice civile e dalle norme del D.P.R. 361/2000

 
PER TUTTO QUELLO CHE RIGUARDA L'ISCRIZIONE O LA TRASMIGRAZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS), SI PREGA DI CONTATTARE IL COMPETENTE SERVIZIO AL SEGUENTE LINK :

Servizio affari giuridici e legislativi della Direzione e politiche del Terzo settore

PER LE INFORMAZIONI INERENTI L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE (RASD) SI RIMANDA AL DIPARTIMENTO PER LO SPORT:

RIFORMA DELLO SPORT

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Contatti - Sport e Salute S.p.A.




 

A cosa serve

Il riconoscimento della personalità giuridica determina la  totale separazione tra l'ente e le persone che lo compongono. L'associazione riconosciuta o la fondazione operano, dal punto di vista giuridico e patrimoniale, in modo pienamente autonomo rispetto ai loro membri. Esse sono infatti soggette a diritti ed obblighi propri, peraltro diversi e distinti da quelli delle singole persone che ad esse partecipano o che ad esse hanno dato vita, così come separato ed autonomo è il patrimonio dell'ente rispetto a quello degli associati o dei fondatori o di qualunque altro soggetto. Da tale autonomia patrimoniale perfetta consegue che i creditori dell'ente non possono chiedere i pagamenti delle proprie competenze ai singoli associati e, viceversa, che i creditori personali di questi ultimi non possono rivalersi sul patrimonio dell'ente.
Associazioni e comitati privi del riconoscimento non sono invece persone giuridiche, ma vengono comunque considerati soggetti di diritto. E possono quindi essere parti di rapporti giuridici (ad esempio un'associazione non riconosciuta può acquistare un immobile): mancando però la separazione assoluta dei patrimoni, i rappresentanti dell'ente possono in determinati casi essere chiamati a rispondere in proprio delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'ente.

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Registro regionale delle persone giuridiche

Nel Registro regionale delle persone giuridiche sono iscritti gli enti riconosciuti secondo un ordine cronologico. Per i nuovi riconoscimenti, la prima iscrizione è condizione necessaria per l'acquisizione della personalità giuridica.
Nella parte analitica del Registro sono indicati, oltre alla denominazione dell'ente, la data dell'atto costitutivo, lo scopo, il patrimonio, la durata (qualora sia stata determinata), la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
Nel Registro sono altresì iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.
Il Registro è pubblico e, pertanto, accessibile a chiunque abbia interesse a prendere visione dei documenti che hanno dato luogo ad iscrizioni, nonché ad ottenerne estratti o certificati.

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Associazioni

Le associazioni riconosciute
Le associazioni sono enti costituiti da più persone per il raggiungimento di scopi ben definiti, di regola altruistici e ideali. La presenza di un nucleo più o meno esteso di associati è quindi fondamentale e la loro volontà appare preminente. Esse si dividono in due grandi categorie, a seconda che abbiano ottenuto il cosiddetto "riconoscimento", ovvero non lo abbiano richiesto o comunque avuto. A tale ripartizione conseguono differenze in tema di formalità necessarie per la loro costituzione e di disciplina giuridica applicabile.
Le associazioni riconosciute come persone giuridiche sono pertanto quelle alle quali la competente autorità (regione o prefettura) ha concesso il riconoscimento, che si ottiene con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche (regionale o prefettizio).
Esse sono soggette a degli obblighi di forma particolari in quanto per la loro costituzione è obbligatoria la stipulazione per atto pubblico. Tale forma è necessaria anche per la modificazione o integrazione dell'atto costitutivo o dello statuto; quest'ultimo atto, che può essere distinto o incorporato nell'atto costitutivo, unitamente alle disposizioni di legge, regola la vita e l'attività dell'ente.
Anche la loro disciplina successiva è soggetta a vincoli particolari. Il legislatore infatti prevede particolari obblighi e limiti in tema di amministrazione e di rappresentanza, di assemblea e di deliberazioni degli associati, nonché di recesso e di esclusione degli stessi, di diritti sul patrimonio comune, di trasformazione, di estinzione e di devoluzione dei beni.
In compenso con il riconoscimento le Associazioni acquistano la personalità giuridica. Tale status comporta particolari vantaggi in tema di autonomia tra il patrimonio dell'associazione e quello personale dei singoli associati, nonché degli altri soggetti. Gli associati rispondono quindi delle obbligazioni dell'ente solo nei limiti della quota associativa versata e degli ulteriori contributi elargiti, e non possono essere richiesti del pagamento dei debiti contratti dall'associazione dai creditori di quest'ultima. A loro volta i creditori personali dei singoli associati non possono pretendere dall'associazione il soddisfacimento delle loro ragioni.
 

Le associazioni non riconosciute
Le associazioni non riconosciute sono di regola enti composti da più persone associate tra loro che non hanno voluto richiedere il riconoscimento o che non l'hanno ottenuto o per i quali è ancora pendente il relativo procedimento.
Le associazioni non riconosciute non sono persone giuridiche, e pertanto nei confronti loro e dei singoli associati non operano i benefici conseguenti all'autonomia patrimoniale propri degli enti riconosciuti. Ciò nonostante anche nelle associazioni non riconosciute vi è una certa separazione tra il patrimonio dell'ente e quello dei suoi associati - la cosiddetta autonomia patrimoniale imperfetta – poiché per i debiti dell'ente risponde in primo luogo il fondo comune dell'associazione e quindi coloro che hanno convenuto ed effettuato l'operazione in nome e per conto dell'ente.
Finché poi dura l'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune e, ove recedano o siano esclusi, non possono chiedere la restituzione della quota associativa e dei contributi versati.
Non sussistono particolari obblighi di forma, oltre a quelli previsti per l'apporto di particolari categorie di beni (ad esempio, beni immobili); d'altronde non è precluso agli associati adottare appositamente la forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico. Tali forme risultano oltretutto obbligatorie, accanto a quella della scrittura privata registrata, unitamente ad altri presupposti e requisiti, ove l'associazione voglia godere dei particolari benefici connessi alla qualifica di Onlus o comunque rientrare tra gli enti che possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste in generale per il c.d. terzo settore.
Dal punto di vista della disciplina, nelle associazioni non riconosciute si assiste ad una libertà molto ampia, in quanto l'ente è retto dagli accordi degli associati, che potranno pertanto regolarne il funzionamento come meglio riterranno opportuno, nei limiti, è ovvio, dei principi generali e particolari propri del nostro ordinamento. In ogni caso la maggior flessibilità della loro struttura le rende congeniali a perseguire gli scopi più disparati: sono infatti di regola associazioni non riconosciute anche i partiti politici, i sindacati, i circoli culturali, le associazioni sportive, e così via.

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Fondazioni

La fondazione è un ente per lo più costituito da un soggetto (o un ristretto numero di soggetti) che destina una certa somma o un patrimonio per il raggiungimento di uno scopo definito, di regola altruistico o comunque ideale. Fondamentale quindi, oltre allo scopo, è la sussistenza di un determinato patrimonio il quale deve produrre delle rendite tali da consentire il perseguimento dello scopo. A differenza delle associazioni, nella fondazione non si riscontra quindi la presenza di un gruppo di associati, ma solo di un'organizzazione che gestisce il patrimonio di cui è dotata per le finalità prefissate: manca quindi un'assemblea degli associati e preminente rimane la volontà del fondatore.
Le fondazioni, come le associazioni riconosciute, sono delle persone giuridiche. Le fondazioni devono quindi costituirsi per atto pubblico e richiedere il riconoscimento; esse possono inoltre essere costituite anche per testamento. Una volta riconosciute ed iscritte nel registro delle persone giuridiche, acquistano la personalità giuridica, con i relativi effetti di autonomia patrimoniale. Il patrimonio personale del fondatore risulterà pertanto del tutto distinto rispetto a quello della fondazione.
Come le associazioni riconosciute, anche la loro disciplina è soggetta a vincoli particolari. Innanzitutto, una volta ottenuto il riconoscimento o comunque iniziata l'attività, esse non possono più essere revocate dal fondatore; in ogni caso poi non possono essere revocate dagli eredi del fondatore. Sono in linea generale soggette al controllo dell'autorità amministrativa: inoltre sono previsti particolari obblighi e limiti in tema di amministrazione e di rappresentanza, di trasformazione, di estinzione e di devoluzione dei beni.
 

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