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Per istruttore di tiro si intende il tecnico esperto in grado di insegnare il corretto uso delle armi in relazione all’attività svolta. Tale capacità viene riconosciuta al soggetto in virtù delle esperienze acquisite o a seguito della partecipazione a corsi specifici.
Il direttore di tiro ha invece il compito di sovrintendere alle attività effettuate nello svolgimento delle esercitazioni, facendo osservare le norme di sicurezza nel maneggio delle armi. È responsabile dal punto di vista civile e penale in caso di incidente.
Entrambe le figure possono essere ricoperte dallo stesso soggetto al quale viene rilasciata un’u nica autorizzazione.
Per l’esercizio di tali attività è necessario ottenere l’autorizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia, presentando domanda al Segretariato generale per il rilascio o il rinnovo della licenza prevista dall’art. 31 della Legge 18 aprile 1975 n. 110.
L’autorizzazione è personale e ha validità triennale. È valida in tutto il territorio nazionale, non solo presso la sede in cui esercita il titolare della stessa. Prima della scadenza del termine l’interessato deve chiederne il rinnovo.
La licenza viene rilasciata entro 90 giorni dal ricevimento della relativa domanda corredata della necessaria documentazione.
Requisiti
I requisiti per l'ottenimento della licenza sono:
• Possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 43 del Regio Decreto 18 giugno
1931 n. 773;
• Non incorrere nelle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs
6 settembre 2011 n. 159 (codice antimafia);
• Capacità tecnica allo svolgimento delle funzioni di direttore/istruttore di tiro dimostrata
mediante attestazione rilasciata dal Presidente della Sezione di Tiro a segno nazionale;
• Idoneità psico-fisica all’uso delle armi mediante presentazione del certificato medico
attestante che il richiedente non è affetto da malattie mentali o vizi alla capacità di intendere o
di volere prevista dall’art. 35 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e dall’art. 9 della Legge
18 aprile 1975 n. 110 (Requisito non necessario qualora il richiedente sia in possesso del
porto d’armi in corso di validità).
Documentazione da presentare
• Domanda di rilascio o rinnovo della licenza per direttore/istruttore di tiro (scarica il modulo qui);
• Attestato di capacità tecnica della Sezione di tiro a segno a svolgere le funzioni di
direttore/istruttore di tiro;
• Licenza di porto d’armi completa di autorizzazione della Questura di appartenenza, o, in
caso di assenza del porto d’armi, certificato medico attestante l’idoneità psico-fisica all’e
sercizio dell’attività di direttore/istruttore di tiro;
• Fotocopia documento d’identità in corso di validità;
• 2 marche da bollo da 16€.
Riferimenti normativi
Decreto legislativo 16 febbraio 2018 n. 23 - Norme di attuazione della Regione FVG concernenti il trasferimento di funzioni di polizia amministrativa (art. 1, comma 1, lettera g)
Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 - Approvazione del Testo Unico delle Leggi di polizia locale (artt. 11, 13 e 43)
Legge 18 aprile 1975 n. 110 - Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi (artt. 9 e. 31)
Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 - Normativa antimafia (art. 67)
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