Autonomie:Roberti, su rimozione amministratore approccio istituzionale
Udine, 19 feb - "Su temi così delicati come la rimozione di un
amministratore pubblico sarebbe opportuno non cadere nella
trappola della gara a chi la spara più grossa. Chi per primo
esprime opinioni inaccettabili, irricevibili e inqualificabili è
infatti, con tutta probabilità, alla ricerca di qualcuno che si
abbassi al suo stesso livello per guadagnare un'effimera
visibilità. Mi rivolgo in particolar modo a chi ha alle spalle
una storia politica e personale che non merita di essere
trascinata in questa vicenda".
Lo afferma l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo
Roberti, intervenendo in merito alle richieste avanzate da alcuni
consiglieri regionali, di verificare la sussistenza di cause di
sospensione o rimozione dal suo incarico del consigliere comunale
di Trieste Fabio Tuiach e riguardo alla competenza del Presidente
della Regione ad assumere provvedimenti di tale natura in Friuli
Venezia Giulia.
"Per quanto concerne la rimozione e la sospensione di
amministratori locali dei Comuni del Friuli Venezia Giulia, la
prima viene adottata dal Presidente della Regione su
deliberazione della Giunta su proposta dell'assessore regionale
alle Autonomie locali limitatamente ai casi di 'gravi e
persistenti violazioni di legge', mentre la sospensione è
adottata direttamente da quest'ultimo - ha precisato Roberti -.
L'assessore alle Autonomie locali può infatti, alla stregua del
Prefetto, sospendere un amministratore locale nelle more
dell'adozione del decreto di rimozione del Presidente. Rimane
però in capo agli organi dello Stato l'adozione dei provvedimenti
di rimozione degli amministratori locali per gravi motivi di
ordine pubblico o per atti contrari alla Costituzione".
Roberti ha poi chiarito che "circa le casistiche di intervento,
la prassi e la giurisprudenza hanno evidenziato che non è
sufficiente la semplice violazione di una legge per legittimare
un intervento straordinario come la rimozione dalla carica.
Proprio perché si tratta di un'azione straordinaria la
giurisprudenza, diversamente dalle ipotesi disciplinate dal
Decreto legislativo 235/2012, che individua tassativamente i
casi, e la sospensione opera di diritto, richiede un'attenta
valutazione delle ipotesi in relazione alle quali tale potere può
essere esercitato correttamente".
ARC/EP/ma
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