Immigrazione: Roberti, ricongiungimento deve favorire l'integrazione
Trieste, 6 ott - "L'ingresso legale in Italia degli stranieri è
attualmente disciplinato da un decreto legislativo del 1998 che,
a distanza di più di vent'anni, presenta dei limiti su cui è
possibile intervenire. Se uno straniero lavora nel nostro
territorio e si sta integrando in esso, il ricongiungimento
familiare può portare a rendere ancora più forte l'integrazione.
Devono tuttavia sussistere delle condizioni da cui non si può
prescindere, come ad esempio il fatto che il mantenimento della
persona ricongiunta non debba ricadere sul welfare territoriale".
Lo ha affermato l'assessore regionale all'Immigrazione, Pierpaolo
Roberti, intervenuto oggi a Trieste durante i lavori della VI
Commissione. Nel corso della seduta sono state illustrate le
proposte di modifica al "Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero" (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
presentate in materia di ricongiungimento familiare e di obbligo
di esibizione dei documenti di soggiorno.
Tra i punti principali rientra la richiesta di aumentare reddito
annuo minimo che lo straniero richiedente il ricongiungimento
deve dimostrare di disporre. Su questo tema l'assessore ha
osservato che "se, secondo l'Istat, una famiglia di due persone
che percepisce 13mila euro annui vive sotto la soglia di povertà,
non si può pensare che un cittadino straniero con un reddito di
8mila euro all'anno possa ricongiungere un familiare e riuscire a
mantenerlo".
Le proposte in esame prevedono inoltre che il diritto a mantenere
o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari
stranieri, venga riconosciuto agli stranieri titolari di carta di
soggiorno che abbiano maturato, al momento della richiesta di
ricongiungimento familiare, un periodo di soggiorno legale in
Italia pari ad almeno due anni continuativi. Previsto anche il
riconoscimento del matrimonio trascritto in Italia come requisito
utile per l'ottenimento del ricongiungimento da parte del coniuge
non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni,
nonché l'abrogazione dell'obbligo di esibire i documenti di
soggiorno per gli atti di stato civile e per quelli inerenti
all'accesso a pubblici servizi.
ARC/PAU/pph
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