La Giunta Regionale


13.10.2023 16:18

Salute: Riccardi,ok linee guida attività sanitarie extra istituzionali

Approvate dalla Giunta indirizzi che autorizzano lo svolgimento di iniziative extra istituzionali
Trieste, 13 ott - Approvate dalla Giunta le "Linee di indirizzo regionali in materia di attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità" ferma restando la possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale di effettuare, nell'ambito delineato, scelte ulteriori e diverse in relazione alla propria struttura organizzativa e alle proprie peculiarità. Le linee di indirizzo disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi e attività extra istituzionali.
L'approvazione della delibera da parte dell'Esecutivo è giunta su proposta dell'assessore con delega alla Salute, politiche sociali e disabilità del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.
Le linee di indirizzo si applicano a tutti gli operatori delle professioni sanitarie - di cui all'articolo 1 della legge del primo febbraio 2006 -, appartenenti al personale del comparto sanità, inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari (ex categoria "D") in servizio con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato. Non si applicano al personale con rapporto di lavoro parziale, fatto salvo quello con prestazione lavorativa non superiore al 50% dell'orario di lavoro contrattualmente previsto.
Le attività che possono essere esercitate al di fuori dell'orario di servizio, in deroga al regime ordinario delle incompatibilità, sono esclusivamente quelle riconducibili alle professioni sanitarie per le quali, indipendentemente dal profilo di inquadramento, gli interessati abbiano l'abilitazione all'esercizio: attività di assistenza, di cura, attività strumentale alla diagnostica, attività di riabilitazione e prevenzione.
Le attività stesse possono essere svolte in regime di lavoro autonomo in altre strutture pubbliche, anche del Sistema sanitario regionale; possono essere svolte con rapporto di lavoro subordinato o autonomo presso strutture private, anche accreditate in ambito sanitario e sociosanitario, che abbiano in essere accordi contrattuali stipulati con l'azienda di appartenenza; possono essere svolte, ancora, in regime di lavoro autonomo in favore di singoli utenti.
Il dipendente può essere autorizzato a svolgere unicamente incarichi e prestazioni che non diano luogo a conflitti d'interesse, anche potenziali, con l'attività svolta per l'azienda. Tale valutazione va analizzata caso per caso, tenendo presente la compatibilità dell'incarico in relazione al dovere di garantire il rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell'Azienda.
Il dipendente può essere autorizzato a svolgere unicamente incarichi e prestazioni che non comportino interferenza col corretto esercizio dell'attività di servizio svolta per l'azienda ovvero non siano di ostacolo alla programmazione e all'effettuazione dei turni di lavoro, di pronta disponibilità e delle prestazioni aggiuntive. ARC/PT/al