Trieste, 24 novembre - In Friuli Venezia Giulia le attività commerciali, fatta eccezione per quelle delle località turistiche, il 25 e 26 dicembre, così come il 1° gennaio, dovranno rimanere chiuse. Questo hanno ribadito ben cinque Ordinanze della Prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Friuli Venezia Giulia che ha respinto le domande di sospensione cautelare delle note con le quali alcuni Comuni (Pradamano, Ronchi dei Legionari, Sacile, Tavagnacco, Tolmezzo) si limitavano a ricordare agli interessati i contenuti della legge regionale 4/2016 o a rappresentare di non essere titolari di poteri derogatori rispetto alla disciplina della legge regionale.
Nel caso del ricorso proposto contro la Regione, poi, si trattava addirittura di dichiarazioni rese alla stampa dal vicepresidente e assessore alle Attività produttive Sergio Bolzonello. "È una decisione che accogliamo con soddisfazione - ha dichiarato Bolzonello - perché fa chiarezza e ribadisce che la legge regionale è completamente in vigore. Ciò sta a testimoniare che l'impianto normativo era valido e che le domande di sospensione venivano presentate in base a documenti che non erano provvedimenti amministrativi, ma in taluni casi, semplici comunicati stampa".
Adesso, come ha spiegato Bolzonello, il prossimo passo spetta alla Corte Costituzionale che ad aprile dovrà riunirsi per decidere in ordine all'impugnativa del Governo alla legge regionale. "Il ricorso - recitano le Ordinanze relative ai ricorsi presentati da Aspiag Service S.r.l. contro il Comune di Tavagnacco e il Comune di Tolmezzo e dalla Bennet S.p.A. e dalle Gallerie commerciali Bennet S.p.A. contro i Comuni di Pradamano, Ronchi dei Legionari, Sacile e contro la Regione Friuli Venezia Giulia, - non pare assistito dal requisito del fumus boni iuris ", avendo ritenuto il TAR "che la nota comunale impugnata non assuma connotato provvedimentale".
Nella fattispecie, ha evidenziato ancora il TAR, l'Ente locale "non è titolare di alcun potere amministrativo (né autorizzatorio, né derogatorio), ritenendo al contempo che in un sistema di controllo accentrato della costituzionalità delle leggi statali e regionali non sia consentito al Comune disapplicare la disposizione di legge regionale". Significativamente, infine, il TAR ha ritenuto prive di rilevanza ai fini delle proposte istanze cautelari, le questioni di legittimità costituzionale della legge regionale 4/2016 sollevate dalle società ricorrenti. La discussione della ventina di sospensive rimanenti e non decise oggi è stata rinviata all'udienza del 6 dicembre 2016.
ARC/GG/EP