…è stata approvata la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Tutela Pesca n. 31 di data 15 settembre 2009: ”art. 20 del DPGR 31 marzo 2000, n. 105/Pres. “Variazioni e storni al bilancio di previsione per l’anno 2009. Approvazione”.
INFO:
emilio.gottardo@regione.fvg.it
Ente Tutela Pesca; tel. 0432 – 551220
…è stato approvato il decreto 124 di data 6 ottobre 2009 del Direttore generale dell’ERSA concernente “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e Bilancio Pluriennale per gli anni 2009-2011. 3^ variazione.”
INFO:
ersa@ersa.fvg.it
Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA; tel. 0481 - 3861
…è stata approvata la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Tutela Pesca n. 20 del 15 settembre 2009 concernente: “costo del rilascio di licenze, di autorizzazioni speciali e dei duplicati dei documenti di pesca; canoni per l’esercizio della pesca sportiva nelle acque pubbliche interne del Friuli Venezia Giulia; addebito della somma forfetaria per l’invio postale delle licenze, dei libretti annuali ricognitivi 2010 e dei loro duplicati. Anno 2010”.
INFO:
emilio.gottardo@regione.fvg.it
Ente Tutela Pesca; tel. 0432 – 551220
…è stato autorizzato il Direttore centrale risorse agricole, naturali e forestali alla
stipulazione del nuovo contratto integrativo aziendale regionale di lavoro, previsto dal
contratto nazionale di lavoro, per gli addetti al settore dei lavori idraulico forestale ed
idraulico-agraria svolti dalla Direzione competente, per il triennio 2009-2011.
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luciano.davanzo@regione.fvg.it
Servizio gestione territorio rurale e irrigazione; tel. 0432 - 555200
… sono state approvate le seguenti linee di indirizzo per la riassegnazione di quote di
produzione ai produttori di latte della Regione:
A) Il quantitativo di 883,040 tonnellate, autorizzato dal sistema informatico S.I.N.,
relativamente alla quantificazione delle quote derivanti dalla riserva nazionale, per tonnellate
767,226 viene destinato ai produttori della regione che hanno subito la riduzione della quota “B”,
ai sensi del D.L. 23 dicembre 1994, n. 727, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio
1995, n. 46. Le rimanenti 115,814 tonnellate sono destinate ai giovani produttori con aziende
ubicate in zona montana.
B) La riassegnazione delle quote viene effettuata sulla base dei dati rilevati dal sistema
informatico
S.I.N.
C) Non possono beneficiare delle assegnazioni di cui alla presente deliberazione i produttori
che, a partire dal periodo di commercializzazione 1995/1996, hanno venduto, affittato o comunque
ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, la quota di cui erano titolari,
eccezion fatta per gli affitti in corso di annata.
D) La quantità assegnata ai sensi della lettera A) va ad incrementare il quantitativo
individuale di riferimento (quota) con decorrenza 1 aprile 2010.
E) L’attribuzione di quota viene effettuata, secondo i seguenti criteri:
E.1) tonnellate 767,226 ad aziende ubicate in zona di pianura che hanno subito il taglio
della quota “B”. Le quote vengono riassegnate integralmente ai produttori titolari di un
quantitativo
minimo da ripristinare di quota B tagliata, via via in ordine crescente fino ad esaurimento
del quantitativo a disposizione.
E.2) tonnellate 115,814 a giovani imprenditori agricoli, già titolari di quota alla data del
01.04.2008 la cui azienda è ubicata in zona classificata montana ai sensi dell’articolo 18 del
regolamento CE 1257/1999, secondo il seguente ordine di priorità:
a) ai produttori che ne fanno richiesta aventi l’azienda agricola ubicata nei comuni montani
riportati nel gruppo A della Tabella 1, contenuta nell’Allegato A al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;
b) ai produttori richiedenti aventi azienda agricola ubicata nei comuni ricadenti nel gruppo
B della citata Tabella 1;
c) ai produttori ricadenti nel gruppo C della Tabella 1 medesima.
La quota disponibile viene riassegnata in proporzione alla media tra la quota posseduta al 31
marzo 2009 e la produzione, espressa in latte rettificato, del periodo di commercializzazione
2008/2009.
F) I richiedenti di cui al punto E.2), devono aver commercializzato nel periodo 2008/2009 un
quantitativo di latte, espresso in latte rettificato, almeno pari all’80% della quota complessiva
di cui
disponevano alla data del 31 marzo 2009.
G) Le quote vengono riassegnate prevedendo un limite minimo e massimo di assegnazione pari
rispettivamente a 5 e 20 tonnellate, eccezion fatta per quanto disposto al precedente punto E.1).
H) Le quote che, dopo calcolate, risultino di misura inferiore o superiore ai limiti minimi e
massimi indicati alla lettera G), vengono azzerate e i quantitativi così recuperati ridistribuiti
agli altri produttori secondo le modalità previste dal punto E.2).
I) I beneficiari delle assegnazioni devono produrre, a decorrere dal periodo di
commercializzazione 2010/2011 – ai sensi dell’art. 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, come modificato dall’art. 4, paragrafo 1, punto 12),
del regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e fatti salvi i casi di forza
maggiore indicati nel D.M. 31 luglio 2003 – almeno l’85% del proprio quantitativo di riferimento
individuale. In caso di mancato raggiungimento di tale percentuale minima, si provvede all’a
deguamento della quota di titolarità a quanto effettivamente commercializzato, ai sensi di quanto
previsto dal medesimo art. 3 del D.L. 49/2003.
L) Per giovane imprenditore, titolare o contitolare dell’azienda agricola, di cui alla
lettera E.2) si intende il produttore che non ha compiuto 40 anni di età alla data di presentazione
della domanda di
assegnazione quota di cui al punto N) e possiede i requisiti di cui alla legge 15 dicembre
1998, n. 441, e al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, art. 3, ed è iscritto nel registro
delle imprese ai sensi dell’art. 8 della L. n. 580/1993 e nell’apposita gestione previdenziale.
M) Con le quote assegnate ai sensi del punto E.2), le aziende non possono superare la quota
complessiva di 30 tonnellate per ogni ettaro di superficie agricola utilizzata, esclusa quella
destinata a boschi, a frutteti o comunque a colture arboree.
N) Le domande per l’assegnazione delle quote di cui al punto E.2) devono essere, a pena di
reiezione, presentate alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali – Servizio
produzioni agricole, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione, utilizzando
esclusivamente l’apposito schema contenuto nell’Allegato B al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale. Le domande possono essere presentate anche tramite Organizzazioni
professionali agricole e Associazioni di produttori riconosciute, anche con l’ausilio di strumenti
di gestione informatica. In tal caso la modulistica, su base cartacea, deve contenere gli stessi
elementi previsti da quella predisposta dalla Direzione centrale.
O) La riassegnazione delle quote viene effettuata sulla base dei dati rilevati dal sistema
informatico S.I.N. e, laddove necessario, di quelli dichiarati dai richiedenti in domanda. I
controlli per la verifica delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai beneficiari saranno
eseguiti, anche tramite il sistema S.I.N., anteriormente all’assegnazione delle quote e su un
campione casuale del 5% delle domande presentate, nonché in tutti i casi di ragionevole dubbio
sulla veridicità dei dati dichiarati. A seguito di accertamento di eventuali false dichiarazioni,
non si procede alla riassegnazione delle quote e, se del caso, avrà luogo la segnalazione del fatto
alle Autorità competenti, ai sensi di legge.
INFO:
silverio.scaringella@regione.fvg.it
Servizio produzioni agricole; tel. 0432 – 555225
IN ALLEGATO