Con sentenza n. 172 del 13 maggio 2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla regione Veneto, dell’art. 17, commi 30 e 30-bis, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con il quale è stato modificato l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
La Consulta ha evidenziato come una lettura sistematica della normativa in oggetto induce a
ritenere che, con l’inserimento delle lettere f-bis e f-ter, all’art. 3, comma 1, della L. n. 20
del 1994, non si sia modificato l’ambito soggettivo delle Amministrazioni i cui atti sono
sottoposti a controllo, per cui si continua a riferirsi ad atti delle Amministrazioni dello Stato.
Pertanto, è stata statuita l’inapplicabilità di dette disposizioni agli atti delle regioni e degli
enti locali.
La sentenza citata conferma l’orientamento assunto in precedenza dalla Corte dei conti,
sezione centrale controllo legittimità, con deliberazione n. 20 del 25 novembre 2009, che aveva
ritenuto incompatibile con la vigente Costituzione una competenza statale in materia di controlli
preventivi di legittimità sugli enti locali.
Il Servizio affari istituzionali e sistema delle autonomie locali, con
parere del 24 agosto 2009, n. prot. 13944/1.3.14
, aveva evidenziato come un’interpretazione della norma in questione (attributiva alla Corte
dei conti del controllo preventivo di legittimità su determinate tipologie di atti), volta ad
estenderne l’applicazione anche agli enti locali del Friuli Venezia Giulia, si rivelasse
censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale, in relazione all’ambito di
competenze, come definito e ripartito fra Stato e Regione Friuli Venezia Giulia.