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Di cosa si tratta
Un veicolo con targa estera può circolare in Italia per un massimo di un anno. Scaduto questo termine, se non viene immatricolato in Italia, deve essere riportato all'estero: il proprietario consegna alla Motorizzazione le targhe e i documenti esteri (che vengono restituiti al Paese di origine) e ottiene un foglio di via con una targa provvisoria, validi per condurre il veicolo fino al confine, solo qualora lo stesso sia in regola con la revisione.
A chi rivolgersi
Allo sportello veicoli, previo appuntamento tramite il Contact Center regionale (848.000.388 da fisso - 040.9892531 da cellulare).
Documenti da presentare
- modello
TT2119
, compilato e firmato da:
- dall’intestatario del veicolo;
- dal legale rappresentante, in caso di persona giuridica;
- richiesta su fac-simile del foglio di via e targa provvisoria , che indichi il percorso e la data di partenza;
- le targhe estere e il documento di circolazione estero da cui risulti che la revisione è in regola;
- copia del documento di identità del richiedente ed eventuale permesso di soggiorno
- ricevuta di pagamento
effettuato tramite pagoPA dal Portale dell’Automobilista
- tariffario FRIULI VENEZIA GIULIA
:
- tariffa " F004 " - "RILASCIO FOGLIO DI VIA E RELATIVA TARGA DI CARTONE PROVVISORIA" - (Diritti Euro 10,20 + Bolli Euro 16,00)
eventualmente anche:
-
la delega in caso il proprietario non presenti personalmente la domanda allo sportello, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che il delegato è stato autorizzato dall'intestatario estero a condurre il veicolo oltre i confini italiani;
- l’ autocertificazione in caso di comproprietari (persone fisiche),
- l’ autocertificazione in caso di intestazione a società o ente,
Al termine
Lo sportello rilascia:
- il foglio di via, con indicato il tragitto da seguire (in casi motivati fino a 30 giorni);
- un' attestazione per i percorsi fuori dai confini nazionali;
- la targa provvisoria (targa di cartone).
I documenti di immatricolazione esteri (targhe e libretto) vengono restituiti alle autorità competenti dello Stato estero che li ha rilasciati.

