Di cosa si tratta

Chi deve fare l’aggiornamento
In diritto si definisce comodato il contratto mediante il quale una parte (comodante) consegna ad un'altra (comodataria) una cosa mobile o un immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l'obbligo di restituire la medesima cosa ricevuta. Il "comodato è essenzialmente gratuito".
Il comodatario (cioè chi riceve il veicolo) ha l'obbligo di aggiornare la carta di circolazione nel caso in cui il comodante gli conceda in comodato l'uso esclusivo e personale del veicolo, per un periodo superiore a 30 giorni “naturali e consecutivi”. Il contratto può essere stipulato sia per iscritto sia in base ad accordo orale, inoltre il contratto non deve essere registrato se non in casi particolari.
Nel caso di veicoli aziendali i “comodanti” e il “comodatari” possono essere:

  • le Case costruttrici che concedono veicoli in comodato a soggetti esterni all'impresa (es. giornalisti, istituzioni pubbliche, ecc.);
  • le Aziende (comprese le Case costruttrici) o Enti (pubblici o privati) che hanno in disponibilità veicoli a titolo di proprietà, di acquisto con patto di riservato dominio, di usufrutto, di leasing o di locazione senza conducente e che concedono in comodato ai propri: dipendenti, soci, amministratori ed ai collaboratori dell'Azienda. Così anche per i veicoli intestati a nome dell’imprenditore individuale ma solo a condizione che i veicoli stessi siano individuati tra i beni strumentali dell'impresa (se il veicolo è un bene personale dell'imprenditore, la procedura da seguire è quella del comodato e non questa specifica al comodato di veicoli aziendali).

Il comodatario (cioè chi riceve il veicolo) ha l'obbligo di darne comunicazione alla Motorizzazione nel caso in cui il comodante gli conceda in comodato l'utilizzo del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni “naturali e consecutivi”.
Non è invece previsto l’obbligo di aggiornamento del Certificato di Proprietà (C.d.P.) al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).
Sono da ritenere escluse dall’obbligo dell’aggiornamento:

  • l'utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di "fringe-benefit' (retribuzioni in natura consistenti nella assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti che le utilizzano sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private);
  • l'utilizzo promiscuo di veicoli aziendali (es. veicoli impiegati per l'esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero);
  • l'ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell'utilizzo del medesimo veicolo aziendale.

Per quali veicoli è previsto l’aggiornamento
L’aggiornamento è previsto per seguenti veicoli, purché immatricolati in uso proprio e utilizzati per il medesimo uso:

  • gli autoveicoli di massa complessiva inferiore o uguale a 6 tonnellate (autovetture, autocarri, ecc.),
  • i motoveicoli,

L’ aggiornamento è possibile anche per:

  • gli autoveicoli e motoveicoli ad uso speciale (es: autogru),
  • i rimorchi massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate.

L’aggiornamento non è ammesso per i seguenti veicoli: i ciclomotori e le macchine agricole ed operatrici inoltre per i veicoli con titolo come: taxi, noleggio da rimessa con conducente, autobus, autotrasporto di cose in conto terzi o con licenza in conto proprio.

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Documenti da presentare

Chi può presentare la domanda

  • La persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto del comodante (Casa costruttrice, Azienda o Ente) deve presentare istanza redatta conformemente all'Allegato B/1 ai fini dell'annotazione nel Archivio Nazionale Veicoli su delega del comodatario redatta conformemente a: Allegato A/1 per persone fisiche o all’Allegato A/2 per persone giuridiche. In alternativa può presentare la domanda lo Studio di consulenza automobilistica, come previsto sulla delega del comodatario al comodante.
  • Non è ammesso che il comodatario possa rilasciare al comodante una "delega generale" all'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti che si rendessero necessari sino alla restituzione del veicolo.
  • In caso di locazione senza conducente e di successivo comodato di veicoli aziendali, è da escludere che il locatore possa comunicare direttamente i dati relativi al comodato. Il locatore, infatti, potrà provvedere esclusivamente alla comunicazione della LSC e successivamente il locatario/comodante, su delega del comodatario, potrà chiedere l'annotazione del comodato.

Attenzione : si accede allo sportello solo con la documentazione completa, lo sportello non potrà effettuare le fotocopie mancanti né rilasciare le informazioni già indicate nella presente scheda. Presentare, allo sportello “Immatricolazioni”, la domanda redatta su prestampato TT2119 , avente i seguenti allegati:

  • fotocopia documento di identità delle due parti,
  • fotocopia carta di circolazione (per veicolo immatricolato),
  • istanza redatta conformemente all' Allegato B/1 ai fini dell'annotazione nel Archivio Nazionale
  • il versamento di 26,20 euro - il pagamento avviene direttamente allo sportello mediante bancomat o carta di credito/debito

N.B.: Se il comodatario è individuato già in sede di immatricolazione o di trasferimento della proprietà del veicolo a nome del comodante, l'annotazione in Archivio del comodato non è soggetta al pagamento delle predette tariffe in quanto debbono intendersi assorbite nella tariffa applicata alla immatricolazione o al trasferimento della proprietà.
N.B.: nel caso l’intestazione temporanea sia richiesta, da uno stesso soggetto, per “n” veicoli è sufficiente produrre:

  • l'elenco dei veicoli,
  • una eventuale delega ad agenzia su modello TT2120 ,
  • le eventuali autocertificazioni in un unico esemplare,
  • il pagamento dell’importo di 10,20 x n° veicoli + 16,00 € (con le modalità innanzi indicate).

eventualmente anche:

  • nel caso in cui il veicolo sia in disponibilità del comodante non in proprietà, ma a titolo di locazione senza conducente, è necessario allegare il preventivo assenso scritto del locatore.
    N.B.: nel caso in cui i veicoli siano in disponibilità del comodante a titolo di leasing o di acquisto con patto di riservato dominio non occorre, il preventivo assenso del locatore o del venditore.
  • la fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità con l’originale in visione, in caso il richiedente sia cittadino extracomunitario,
  • l’ autocertificazione in caso di intestazione a società o ente,

chiedere allo sportello informazioni aggiuntive, ad esempio per i seguenti casi:

  • il richiedente sia minorenne o interdetto,
  • il richiedente sia: cittadino comunitario o dello spazio economico europeo o della Svizzera o di San Marino, soggiornante in Italia.
  • veicolo in: leasing, usufrutto, vendita con patto di riservato dominio,

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Al termine

Lo sportello rilascia un’attestazione di avvenuta annotazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli delle informazioni contenute nella predetta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai fini della regolarità della circolazione, non è prescritto che la predetta attestazione debba essere tenuta a bordo del veicolo aziendale).

 


SUCCESSIVE OPERAZIONI DI AGGIORNAMENTO DELLA CdC
Aggiornamento per modifiche tecniche veicolo
In caso di aggiornamento dei dati tecnici del veicolo, si dovrà provvedere al rilascio del duplicato della carta di circolazione, su istanza del comodatario, alla quale deve essere allegata, oltre a quanto previsto, anche l'espressa autorizzazione del comodante (operazione non effettuabile in STA).

Variazione delle annotazioni
In caso di variazione delle annotazioni relative:

  • al medesimo comodatario,
  • alla proroga del comodato,
  • al caso in cui il veicolo torni nella piena disponibilità del comodante prima della scadenza del comodato.

Si segue la procedura precedentemente indicata in: “Domanda e documenti da allegare”.
Vige l’obbligo di richiedere l’aggiornamento per proroga del comodato entro il termine di 30 giorni dalla data in cui la proroga è stata disposta.

Nuova annotazione di comodato
A scadenza del comodato, ovvero prima della scadenza se il comodatario vi rinuncia restituendo il veicolo, l'intestatario può concedere il proprio veicolo in comodato ad un nuovo soggetto, il quale è tenuto a richiedere l'emissione del tagliando di aggiornamento secondo la procedura precedentemente indicata in: “Domanda e documenti da allegare”.

Cancellazione dell'annotazione del comodato

Alla scadenza del comodato di veicoli aziendali, non occorre effettuare alcuna comunicazione in quanto si intende implicitamente che il veicolo è rientrato nella piena disponibilità del comodante.
In caso di cessazione anticipata:
- la comunicazione è dovuta se il veicolo rientra nella disponibilità del comodante, senza essere posto nella disponibilità di un nuovo comodatario;
- la comunicazione non è dovuta se il veicolo, entro il termine di 30 giorni, viene posto nella disponibilità di un nuovo comodatario; pertanto, non verrà comunicata la cessazione del comodato precedente ma sarà sufficiente comunicare solo il nuovo comodato di veicolo aziendale.
Vige l’obbligo di richiedere l’aggiornamento per cessazione anticipata del comodato entro il termine di 30 giorni dalla data in cui si è verificata la cessazione anticipata.

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