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Le istanze sotto elencate, inerenti i veicoli iscritti al P.R.A. (autoveicoli con massa fino a
3,5 t, motoveicoli e rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 t) vengono gestite dal Servizio
della Motorizzazione Civile Regionale mediante il rilascio della “ricevuta propedeutica all’
emissione del Documento Unico di circolazione”.
Tale ricevuta emessa dalla Motorizzazione non è valida ai fini della circolazione.
Il rilascio del Documento Unico può avvenire a partire dal giorno successivo presso gli
studi di consulenza automobilistica abilitati allo S.T.A. (Sportello Telematico dell’
Automobilista).
- L’immatricolazione.
- La re-immatricolazione per: sottrazione (furto), smarrimento, deterioramento, distruzione targa;
- Il duplicato per smarrimento del documento di circolazione (in caso non sia duplicabile dall’ Ufficio Centrale Operativo del Ministero);
- Tutte le operazioni per le quali è prevista l’emissione del Documento Unico (DU);