Di cosa si tratta

Si premette che non è possibile convertire patenti dell’Unione Europea rilasciate a seguito di conversione se il documento originario è stato rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui non vi sono le condizioni di reciprocità previste dall’art. 136 del Codice della Strada.

Si ricorda che:

  • a partire dal 19 gennaio 2013, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie AM, A1, A2, A, B, B1 e BE hanno una validità amministrativa di 10 anni. Uno Stato membro può scegliere di rilasciare le patenti di guida con una validità amministrativa fino a 15 anni.
  • a partire dal 19 gennaio 2013, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E hanno una validità amministrativa di 5 anni”.

Il titolare di patente di guida UE scaduta di validità o con validità amministrativa illimitata o ancora con validità non coerente con le disposizioni della disciplina UE, di cui al precedente punto, deve allegare la ricevuta del certificato medico dematerializzato rilasciata da un medico abilitato con data non anteriore a 3 mesi (se medico monocratico) o 6 mesi (se commissione medica locale) alla data di presentazione dell’istanza.

Se la patente di guida è scaduta occorre inoltre produrre l’attestazione di titolarità della patente riportante tutti i dati del documento di guida e la dicitura che la patente non sia soggetta a provvedimenti sanzionatori (cioè che non sia sospesa, né ritirata, né revocata).

Se la patente estera da convertire è smarrita, occorre allegare la denuncia di smarrimento presentata presso gli Organi di Polizia Italiani o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia redatta su apposito modulo.

Se la CQC è prossima alla scadenza, la pratica dovrà essere integrata con l’Attestato di frequenza del corso di formazione periodica effettuato in Italia.

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A chi rivolgersi

Allo sportello Patenti degli uffici di ambito territoriale.

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Documenti da presentare allo sportello Patenti

Attenzione: si accede allo sportello solo con la documentazione completa, lo sportello non potrà effettuare le fotocopie mancanti né rilasciare le informazioni già indicate nella presente scheda.

Presentare allo sportello “Patenti” la domanda redatta su prestampato TT2112 , compilata e sottoscritta, avente i seguenti allegati:

  • documento di identità e relativa fotocopia fronte-retro;
  • patente di guida estera originale in visione e fotocopia fronte-retro della stessa;
  • CQC estera in originale e fotocopia fronte/retro della stessa;
  • fotocopia del codice fiscale se non presente sul documento di identità;
  • 1 fototessera, la foto va autenticata in caso di presentazione della domanda da parte di un delegato e in assenza del certificato medico;
  • ricevuta del certificato medico dematerializzato rilasciata da un medico abilitato con data non anteriore a 3 mesi (medico monocratico) o 6 mesi (commissione medica locale) alla data di presentazione dell’istanza ove ricorra il caso;
  • dichiarazione sostitutiva relativa all’acquisizione della residenza in Italia (solo se la patente ha una validità amministrativa illimitata o non coerente con quella italiana);
  • ricevuta di pagamento  effettuato tramite pagoPA dal Portale dell’Automobilista - tariffario FRIULI VENEZIA GIULIA  :
    • tariffa " F097 " - "CONVERSIONE CONTESTUALE PATENTE E CQC ESTERE" - (Diritti Euro 20,40 - Bolli Euro 48,00)

  Eventualmente anche:

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Al termine

La patente estera in originale e la CQC verranno ritirate al momento della consegna della Patente CQC italiana.

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